Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23356 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23356 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16680-2021 proposto da:
SINTESI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, ESTER NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistenti con mandato – avverso la sentenza n. 1016/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/12/2020 R.G.N. 425/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
trasferte
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/06/2025
CC
RILEVATO CHE
Con sentenza n.1016/20, l a Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto parzialmente le opposizioni svolte da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso una intimazione di pagamento e il successivo decreto ingiuntivo, originati da un verbale di accertamento dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE relativo ad omessa contribuzione in relazione ai pagamenti effettuati per trasferte ai propri dipendenti. Si trattava in particolare di due categorie di addetti: alcuni alla lavorazione del pesce, altri alla manutenzione e pulizia di vari supermercati RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Riteneva la Corte che per nessuna delle due tipologie di lavoratori sussistessero i requisiti dell’art.51, co.5 e 6 d.P.R. n.917/86.
Avverso la sentenza, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per due motivi, illustrati da memoria.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, si limitava a conferire procura senza svolgere attività difensiva.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, la cooperativa deduce violazione e falsa applicazione dell’art.51, co.5 d.P.R. n.917/86, per non avere la Corte applicato la citata norma agli addetti alla lavorazione del pesce.
Con il secondo motivo di ricorso, la cooperativa deduce violazione e falsa applicazione dell’art.7 quinquies, co.1 d.l. n.193/16, conv. con modif. in l. n.225/16, per non
avere la Corte riconosciuto i presupposti del trasfertismo ex art.51, co.6 d.P.R. n.917/86 relativamente ai lavoratori addetti alla pulizia e manutenzione dei siti RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo è inammissibile.
Riguardo agli addetti alla lavorazione del pesce, la Corte ha rilevato che non risultava nei contratti di assunzione il luogo di lavoro presso la sede di Pioltello, e che si era realizzato, in realtà, un trasferimento duraturo dei lavoratori presso il diverso stabilimento di Biandrate dove veniva svolta la lavorazione del pesce.
Sebbene rubricato come violazione di legge, il motivo critica, nella sostanza, l’accertamento in fatto compiuto dalla sentenza, in particolare contestando che: a) il luogo di assunzione in Pioltello risultava de facto , b) le trasferte erano state pagate per un limitato periodo inziale quando lo spostamento a Biandrate era ancora provvisorio, avvenuto con grande celerità e senza preavviso.
Tali circostanze di fatto non sono deducibili in questa sede, trattandosi di sentenza c.d. doppia conforme basata sugli stessi accertamenti in fatto compiuti nei due gradi, con conseguente inammissibilità della censura di cui all’art.360, co.1, n.5 c.p.c. (art.360, co.4 c.p.c.).
Il secondo motivo è infondato.
La Corte d’appello ha rilevato che: a) per vari lavoratori addetti alla pulizia e manutenzione degli esercizi era indicata, in contratto, la sede lavorativa; b) per gli altri lavoratori, le allegazioni della cooperativa erano generiche e non consentivano di assumere, ai sensi
dell’art.51, co.6 d.P.R. n.917/86 , lo svolgimento di attività sempre in luoghi variabili e diversi, non potendo escludersi l’adibizione continuativa al medesimo esercizio.
Riguardo al punto sub a), il motivo non propone alcuna censura.
Rispetto ai lavoratori senza indicazione di sede lavorativa in contratto, va premesso che l’ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui all’art .51, co.2 d.P.R. n.917/86 (Cass.461/2011, Cass.23051/2017, Cass.23996/2024). In particolare, riguardo al comma 5, e alle somme imputate dal datore a titolo di trasferta, questa Corte ha ritenuto che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE debba dimostrare l’ammontare complessivo delle somme corrisposte ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro; spetta, poi, al datore di lavoro provare l’ammontare delle somme sottratte alla regola general e, dimostrando le trasferte effettuate e l’ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (Cass.18160/2018).
Era dunque onere della cooperativa, come affermato dalla Corte d’appello, dimostrare che i lavoratori venivano adibiti a lavorazioni in esercizi sempre variabili e diversi, laddove l ‘ allegazione generica -sul punto il motivo non adduce alcuna specifica contestazione -ha impedito di provare il citato requisito dell’art.51, co.6 d.P.R. n.917/86.
La sentenza impugnata non è dunque incorsa in alcuna violazione di legge laddove ha escluso che il requisito dello spostamento temporaneo tipico della trasferta ex art.51, co.6 d.P.R. n.917/86 sia in re ipsa , proprio perché i lavoratori potrebbero essere stati dislocati in modo continuativo presso gli stessi esercizi.
Conclusivamente il ricorso va respinto, senza statuizione sulle spese non avendo l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva.
P.Q.M.