Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22926 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22926 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26959-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 12/03/2018 R.G.N. 1049/2016;
Rep.
Ud. 28/02/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RILEVATO CHE
1. La Corte di appello di Torino in accoglimento del ricorso proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di Torino che aveva rigettato l’opposizione proposta dalla società avverso il verbale unico di accertamento ispettivo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE recante l’importo di € 63.827,00 oltre somme aggiuntive relativo al mancato versamento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione previdenziale sull’indennità di Trasferta Italia erogata agli operai nel periodo novembre 2011 e settembre 2014 -ha ritenuto che per i lavoratori trasfertisti, addetti in via esclusiva ad un unico cantiere esterno, trovasse applicazione l’art. 51 comma 6 del T.U.I.R., come interpretato autenticamente dall’art. 7 quinquies del d.l. 22 ottobre 2016 n. 193 convertito con legge 1.12.2016 n. 225, il quale dispone che al dipendente, per il quale non sia stata indicata nel contratto o nella lettera di assunzione la sede di lavoro, la cui attività richieda continua mobilità sia attribuita un’indennità o una maggiorazione fissa RAGIONE_SOCIALEa retribuzione senza distinguere se si sia trattato di trasferta e dove la stessa si sia svolta. Ha ricordato infatti che alla luce dei principi fissati dalle sezioni unite RAGIONE_SOCIALEa Cassazione quando non ricorrano contestualmente le tre condizioni richiamate dal comma 6 del citato art. 51 al dipendente è corrisposto il trattamento di trasferta previsto dal comma 5. Pertanto, difettando nella specie uno dei tre requisiti e specificatamente quello RAGIONE_SOCIALEa misura fissa RAGIONE_SOCIALE‘indennità erogata, ha escluso che il compenso potesse essere assoggettato a contribuzione ex art. 51 comma 6.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza affidato ad un unico motivo ulteriormente illustrato da
memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 380 bis 1 c.p.c.. RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con tempestivo controricorso.
RITENUTO CHE
Con il ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Torino per avere, in violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 153 del 1969, che sostituisce gli artt. 1 e 2 del d.l. 692 del 1945 recepito negli artt. 27 e 28 del T.U. approvato con d.P.R. n. 797 del 1955 a sua volta modificato dall’art. 1 comma 4 d.l. n. 44 del 1985 conv. con modificazioni nella legge 155 del 1985, dall’art.1 comma 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 876 del 1986, dall’art. 4 comma 2 bis d.l. n. 173 del 1988 convertito con modificazioni nella legge n. 291 del 1988, dall’art. 2 comma 15 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995 ed infine sostituito dall’art. 6 comma 1 del d.lgs. n. 314 del 1997, RAGIONE_SOCIALE‘ art.51 comma 5 del d.P.R. n. 816 del 1987 come modificato dal d.lgs. n. 344 del 2003 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 quinquies del d.l. n. 193 del 2016 commi 1 e 2 conv. con modificazioni nella legge n. 225 del 2016.
3.1. Ad avviso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE la Corte territoriale , nel ritenere totalmente esenti da contribuzione le somme erogate dal datore di lavoro ai lavoratori in occasione di trasferte sul rilievo che non sussistevano i tre concorrenti requisiti previsti dalla norma per l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa trasferta , ha però trascurato di applicare il comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 quinquies , di interpretazione autentica del l’art. 51 del d.P.R. n. 917 del 1986, che prevede che per i lavoratori ai quali non si applica il disposto di cui al comma 6 RAGIONE_SOCIALEa stessa norma è riconosciuto invece il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al precedente comma 5.
3.2. Deduce al riguardo che in atti vi era la prova RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALEe somme erogate che avrebbero dovuto, e non erano state, assoggettate a contribuzione nella misura del 50%. Precisa che era onere del datore di lavoro dimostrare che erano stati rispettati i limiti di esenzione e che solo a tale
condizione nulla era dovuto all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE . Ricorda che sono assoggettate a contribuzione le somme erogate per trasferta fuori dal territorio comunale ‘per la parte eccedente lire 90.000 al giorno’ e che tale limite è ridotto di un terzo quando il rimborso riguardi spese di vitto o di alloggio ovvero quando l’uno o l’altro sia fornito gratuitamente. Invece il limite è ridotto di due terzi quando il rimborso riguardi entrambe le voc i. Nel caso di trasferta all’estero , poi, il limite esente è quello di £ 150.000 al giorno da ridurre anch’esso come il precedente di un terzo o due terzi nel ricorso RAGIONE_SOCIALEe condizioni sopra indicate. Quando il rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale è analitico i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all’estero non concorrono a formare il reddito. Infine, le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte all’interno del territorio comunale concorrono a formare il reddito ad eccezione dei rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
4.1. Questa Corte ha di recente affrontato le tematiche oggetto del presente ricorso (cfr. Cass. 09/06/2023 n. 16466) ed ha ritenuto che, se è s ull’ente previdenziale che incombe la prova che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, grava per contro sul datore di lavoro l’ onere di provare che nello specifico sussiste una RAGIONE_SOCIALEe cause di esclusione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo ( cfr. Cass., sez. lav., 11 gennaio 2011, n. 461). In sostanza quando si discuta di esenzione da ll’obbligo contributivo è il soggetto che intenda beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esonero che ha l’onere di provare di essere in
possesso dei requisiti che, per legge, vi danno diritto (Cass. 10/07/2018 n. 18160). Ne consegue che è il datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio che è tenuto a dimostrare la causa RAGIONE_SOCIALE‘esonero RAGIONE_SOCIALE‘assoggettamento a contribuzione (Cass.18 /06/2018 n. 16033). L ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , come detto, deve solo provare l’ammontare complessivo RAGIONE_SOCIALEe somme erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro e spetta al datore di lavoro provare l’ammontare RAGIONE_SOCIALEe somme sottratte all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa regola generale in ipotesi di rimborsi o indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate e l’ammontare dei rimborsi e RAGIONE_SOCIALEe indennità erogate per ciascun giorno (Cass. n. 16033 del 2018 cit.).
Il datore di lavoro deve provare sia che vi erano state trasferte e indennità connesse a trasferte sia il rispetto dei limiti di esenzione di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 5 (Cass. n. 16033 del 2018, cit.).
4.2. A tali principi non si è attenuta la Corte di appello che nel decidere la controversia avrebbe dovuto tenere conto del fatto che era onere RAGIONE_SOCIALEa società oggi controricorrente dimostrare che le somme versate erano state assoggettate a contribuzione nella misura corretta tenuto conto di tutte le possibili riduzioni mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era tenuto solo ad allegare, e lo ha fatto, che erano state versate ai lavoratori somme per trasferte.
Ne segue l’accoglimento del ricorso e la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata che deve essere rinviata alla Corte di appello di Torino che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 28 febbraio 2024