Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34577 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 34577 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22123-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME, COGNOME;
– ricorrente –
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 968/2022 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 18/07/2022 R.G.N. 605/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME, già dipendente della RAGIONE_SOCIALE e poi assunta dalla RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena
Oggetto
Retribuzione rapporto privato
R.G.N. 22123/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/11/2025
CC
RAGIONE_SOCIALE a seguito di fusione per incorporazione dell’originario datore di lavoro, esponeva che, a seguito di due trasferimenti d’ufficio (da Catania a Palermo nel 2009 e da Palermo a Siracusa nel 2014) era creditrice della indennità di trasferimento previst a dall’art. 88 del CCNL di settore (CCNL per i Quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditorie, finanziarie e strumentali) nonché di ulteriori importi afferenti altre voci contrattuali.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda condannando la RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena S.p.a. al pagamento di euro 37.606,49 oltre accessori di legge.
La Corte di appello di Catania, con la sentenza n. 698/2022, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava, invece, la originaria domanda.
La Corte distrettuale, in sintesi, sulla premessa che l’art. 88 del CCNL prevedeva due indennità, la prima di natura occasionale, come i rimborsi spese, diarie etc., e la seconda diretta a compensare un disagio permanente e durevole nel tempo, rilevava che l’importo già corrisposto di euro 12.000,00 alla dipendente, per tutto il periodo in cui la COGNOME aveva prestato servizio in Palermo, era un importo maggiore di quello che le sarebbe spettato secondo i calcoli del CTU; quanto al secondo trasferimento, andava, di contro, considerato che la dipendente era rientrata nella propria città di residenza e si era ricongiunta al proprio nucleo familiare, sicché mancavano i presupposti per il riconoscimento della chiesta indennità; ordinava, infine, alla dipendente la restituzione alla RAGIONE_SOCIALE di quanto corrisposto in esecuzione della pronuncia di primo grado poi riformata.
Avverso la sentenza di secondo grado NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi
cui resisteva con controricorso la RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE
La ricorrente depositava memoria.
Il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380bis .1 c.p.c..
Ragioni della decisione
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa interpretazione e applicazione, ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. , dell’art. 88 n. 9 1^ alinea CCNL Credito, in ordine alla mancata liquidazione dell’indennità di 1° trasferimento Catania -Palermo, evidenziando che la Corte territoriale non aveva considerato la reale natura del trattamento economico erogato dalla RAGIONE_SOCIALE, in occasione del primo trasferimento, che sarebbe stato corrisposto a titolo di incentivo per lo svolgimento della prestazione lavorativa nella sede di Palermo e diretto solo a compensare una maggiore gravosità e il disagio ambientale.
Il motivo è inammissibile.
Infatti, deve rilevarsi un difetto di specificità della censura in quanto non è riportato il testo della comunicazione del 30 dicembre 2008, contenente la disciplina del trattamento economico (euro dodicimila) che la lavoratrice aveva percepito per effetto del suo trasferimento e per tutto il suo periodo di permanenza a Palermo: ciò al fine di consentire un idoneo scrutinio in sede di legittimità sulla individuazione della natura giuridica di tale trattamento, se cioè quale incentivo o con funzione di compenso per la maggiore gravosità della prestazione lavorativa a Palermo.
Con il secondo motivo si censura la violazione e /o falsa applicazione, ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. , dell’art. 88 CCNL
Credito, in ordine alla mancata liquidazione della indennità di trasferimento Catania- Palermo, per non avere la Corte territoriale preso in considerazione il disagio patito per il trasferimento, in un primo momento, da sola (con domicilio eletto in INDIRIZZO) e non del proprio nucleo familiare a Palermo, cui era seguito poi quello del figlio, con il suo conseguente diritto al pagamento della indennità cd. una tantum nella misura di tre mensilità per il ricongiungimento del nucleo familiare.
Anche tale motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della gravata sentenza che ha ritenuto che quanto corrisposto alla dipendente in occasione del suo trasferimento a Palermo (euro dodicimila) rappresentava un importo maggiore di quanto spettante alla dipendente, in relazione al titolo posto a base della pretesa, come dai conteggi elaborati dal consulente tecnico di ufficio.
Con il terzo motivo si lamenta la violazione e/o falsa interpretazione e applicazione dell’art. 88 n. 9 -1^ alineaCCNL citato, in ordine alla mancata liquidazione della indennità (doppia mensilità) per il secondo trasferimento (Palermo -Siracusa), per avere errato la Corte territoriale nel ritenere rilevante la circostanza che fosse rientrata nel suo nucleo familiare, mancando, quindi, l’effettivo cambio di residenza, a fronte di un compenso riconosciuto a titolo di incentivo per recarsi, molti anni prima, a Palermo.
Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione e/o interpretazione e applicazione dell’art. 88 CCNL Credito, in ordine alla mancata liquidazione dell’indennità (tripla mensilità), per ricongiungimento del nucleo familiare, per non avere considerato la Corte territoriale che essa aveva comunque dovuto provvedere a ritrasferire il proprio
domicilio e quello del nucleo familiare e, per tali ragioni, aveva diritto alla cd. indennità una tantum .
I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente per la loro interferenza, sono infondati.
L’art. 88 co. 9 CCNL del 2012 per i Quadri Direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali testualmente prevede: ‘Sempre a condizione che il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza, i quadri direttivi hanno diritto, inoltre, ad una indennità una tantum pari a: -una mensilità e mezza, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna il solo interessato. Detta indennità è pari a due mensilità se la distanza della piazza (comune) di destinazione è superiore ai 100 km, secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico; -quattro mensilità, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna anche i familiari conviventi e i parenti conviventi verso i quali l’interessato abbia l’obbligo degli alimenti. Detta indennità è pari a cinque mensilità se la distanza della piazza (comune) di destinazione è superiore ai 100 km, secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico’ . Con le ‘Dichiarazioni delle parti’, di seguito al suddetto articolo, è stato poi precisato che: ‘1. I trattamenti di cui al punto 1 del comma 4 ed al 1° alinea del comma 9 trovano applicazione anche nei confronti dell’interessato che, pur prendendo dimora nella località in cui è stato trasferito, non cambi formalmente residenza, avendo lasciato nella località di provenienza il proprio nucleo familiare’ .
Va precisato che, sul piano processuale, la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è stata parificata a quella delle norme di diritto; da ciò discende che
le clausole del contratto collettivo devono essere interpretate in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 cc e ss.) che costituiscono un criterio interpretativo diretto e non più un canone esterno per verificare l’esattezza e la congruità della motivazione, senza che vi sia più la necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate né di indicare come il giudice di merito si sia discostato da canoni legali assunti come violati (Cass. 15934/2020; Cass. n. 5533/2016).
Inoltre, è stato affermato, sempre in sede di legittimità, che in tema di interpretazione del contratto collettivo, il senso letterale delle espressioni e la ratio del precetto contrattuale che costituiscono i canoni fondamentali sui quali si deve basare il procedimento ermeneutico, non sono ordinati secondo un criterio di priorità, ma devono essere ugualmente apprezzati dal giudice nella ricostruzione del significato dell’atto negoziale (Cass. n. 2996/2023; Cass. n. 30141/2022).
Orbene, ritiene questa Corte che l’interpretazione delle suddette clausole contrattuali, come adottata dai giudici di seconde cure, sia corretta perché le disposizioni in oggetto mirano a tutelare la posizione del lavoratore che si debba allontanare dal pr oprio luogo di residenza, sia nell’ipotesi di cambio della stessa sia in quella di mutamento della sola dimora, ma non la situaizone di chi rientri nella propria residenza, dopo un periodo di lavoro distante da essa (in relazione al quale abbia già ricevuto un compenso per la maggiore gravosità del lavoro da prestarsi fuori residenza) e si ricongiunga al proprio nucleo familiare: nella fattispecie la COGNOME aveva sempre mantenuto la residenza a Siracusa
(dato di fatto non contestato) e aveva ricevuto un compenso di euro dodicimila strettamente legato allo svolgimento della prestazione lavorativa a Palermo.
13.
non disagi maggiori e particolari.
La suddetta opzione esegetica è, infatti, conforme sia al dato letterale che a quello logico-sistematico delle clausole in esame. Le parti sociali hanno, infatti, voluto salvaguardare, con le suddette disposizioni contrattuali, la condizione di chi, per ragioni di servizio, sia costretto ad allontanarsi e a vivere in un luogo diverso da quello in cui risiede la propria famiglia e l’evenienza in cui il dipendente si ricongiunga ad essa, perché in tale ultimo caso non sarebbe logico attribuire gli stessi benefici economici spettanti a coloro che, invece, si allontanano dalla propria famiglia subendo senza dubbio
La situazione della ricorrente, con riguardo al secondo trasferimento da Palermo a Siracusa, esula, pertanto, dal perimetro applicativo delle norme contrattuali sopra richiamate.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del
presente giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26.11.2025
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME