Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15744 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 15744 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 20438-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE – VASTO CHIETI, in persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
Oggetto
Retribuzione pubblico impiego
R.G.N. 20438/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/05/2024
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 275/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 14/07/2022 R.G.N. 339/2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME, dirigente medico a tempo indeterminato dal 30.04.2014 presso la RAGIONE_SOCIALE, a seguito di concorso pubblico per titoli e colloquio era stato considerato idoneo assieme ad altro collega a ricoprire l’incarico, ex art. 15 septies, comma 1, del d.lgs. n. 502/1992, di direzione di UOC di fascia A2, di durata quinquennale;
l ‘incarico era stato affidato al collega idoneo ma, essendo quest i transitato in regime di comando presso la Regione AbruzzoRAGIONE_SOCIALE, dal 01.01.2015, era stato svolto dal COGNOME, senza ricevere alcun beneficio giuridico o economico; per tale ragione, egli aveva agito in giudizio dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per ottenere la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle differenze retributive maturate;
con sentenza n. 196/2021, il Tribunale, alla luce delle risultanze documentali agli atti comprovanti l’effettivo svolgimento dell’incarico, accoglieva la domanda proposta in via subordinata e per l’effetto condannava il datore di lavoro a corrispondere al ricorrente, a far data dal 01.01.2015, la retribuzione di posizione e l’indennità di sostituzione ex art. 18 CCNL Dirigenza Medico-Veterinaria 1998-2001, il tutto per complessivi €. 140.297,00 ;
il giudice di primo grado riteneva, invece, infondata la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori, in forza del principio di onnicomprensività del trattamento retributivo del dirigente ex art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165/2001;
l ‘RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, il quale era dichiarato infondato ;
con sentenza n. 275/2022, l a Corte d’appello di L’Aquila rilevava che il Tribunale aveva motivato adeguatamente sotto il profilo logico-giuridico l’esercizio effettivo da parte del dirigente medico dell’incarico di dirigente di UOC e pertanto, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n. 34541/2019, riteneva corrette le conclusioni cui il primo giudice era giunto;
l ‘RAGIONE_SOCIALE ha quindi proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo illustrato da memoria, cui sì è opposto il dirigente medico con controricorso assistito da memoria.
CONSIDERATO CHE:
1. c on l’unico articolato motivo si denuncia e x art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. la v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 CCNL dell’8.6.2000 e s.m.i. dell’ Area relativa alla Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN-parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999;
secondo la Asl, l a Corte d’appello aveva erroneamente statuito che la misura e le componenti RAGIONE_SOCIALE retribuzione da riconoscersi al soggetto preposto alla direzione di una struttura complessa, in sostituzione del titolare, variavano in relazione al fatto che tale preposizione fosse o meno formalizzata in un provvedimento ad hoc dell’amministrazione; in realtà, al dirigente medico spettava esclusivamente l’indennità prevista dal comma 7 dell’art. 18 CCNL , cit., per tutta la durata RAGIONE_SOCIALE sostituzione e
non anche la retribuzione di posizione spettante al sostituito, indebitamente attribuita dal giudice d’appello ; né poteva avere alcun rilievo la circostanza che l’incarico di sostituzione in questione fosse stato prorogato oltre i termini previsti;
va in limine disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata dal controricorrente per mancata indicazione ex adverso del CCNL Area Sanità 2016-2018, del 19.12.2019 (vigente dal 20.12.2019);
a parte il fatto che i conteggi sono stati parametrati sia in primo grado che in appello al solo art. 18, comma 7, del CCNL dell’8.6.2000 , e al periodo di vigenza RAGIONE_SOCIALE citata disposizione entro cui si colloca il segmento di rapporto di cui trattasi (v. pag. 13 sentenza di primo grado e pag. 10 sentenza impugnata), va evidenziato che il contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego sarebbe comunque conoscibile ex officio dal giudice, il quale procede con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia , al suo reperimento, a prescindere dall’iniziativa di parte (tra le tante, Cass., Sez. L, n. 7641/2022, Cass., Sez. L, n. 6394/2019, Cass. 19507/2014);
3. ciò posto, il ricorso è fondato;
con orientamento ormai consolidato, questa Corte (tra le altre, Cass. n. 16299/2015; Cass. n. 21565/2018; Cass. n. 23155 e n. 23156/2021; Cass. n. 23195/2021), superando un isolato precedente di segno contrario (Cass. n. 13809/2015), ha enunciato il principio secondo cui la sostituzione nell’incarico di dirigente medico di struttura, ai sensi dell’art. 18 del CCNL dell’8.6.2000 per l’Area RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del SSN, non si configura come svolgimento di mansioni superiori, poiché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sanitaria, sicché non trova applicazione l’art. 2103 cod. civ. e al sostituto non spetta il
trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell’incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l’espletamento RAGIONE_SOCIALE procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l’indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l’art. 36 Cost.;
la richiamata giurisprudenza ha altresì superato l’orientamento, espresso da Cass. n. 24373/2008 e n. 34541/2019, secondo cui il dirigente medico maturerebbe il diritto a percepire la retribuzione di posizione corrispondente all’incarico svolto di fatto; l’inoperatività dell’art. 2103 cod. civ. alla RAGIONE_SOCIALE, sancita in via generale dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 19, trova, infatti, origine nel fatto che la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale a ricoprire un incarico dirigenziale (Cass. n. 91/2019);
per la RAGIONE_SOCIALE sanitaria, il principio è ribadito dal d.lgs. n. 502/1992, articolo 15 (come sostituito dall’articolo 13, comma 1, del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229) -secondo cui la RAGIONE_SOCIALE sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali ed in un unico livello -ed articolo 15 ter (aggiunto dal medesimo articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 229/1999), comma 5 -secondo cui il dirigente preposto a una struttura complessa è sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente RAGIONE_SOCIALE struttura o del dipartimento individuato dal responsabile RAGIONE_SOCIALE stessa struttura ed alle predette mansioni superiori non si applica l’art. 2103, comma 1, del codice civile;
trova dunque applicazione l’articolo 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, che, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, ha delegato alla contrattazione
collettiva il trattamento economico dei dirigenti, precisando che il trattamento accessorio deve essere correlato alle funzioni attribuite;
il comma 3 del medesimo articolo fissa il principio di onnicomprensività RAGIONE_SOCIALE retribuzione dei dirigenti, stabilendo che il trattamento economico «remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione RAGIONE_SOCIALE stessa»;
la materia delle sostituzioni è stata espressamente disciplinata dalle parti collettive che, all’art. 18, comma 7, del CCNL 8.6.2000 hanno innanzitutto ribadito, in linea con la previsione del d.lgs. n. 502 del 1992, art. 15 ter, comma 5, che «le sostituzioni non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell’ambito del ruolo e livello unico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sanitaria» ed hanno, quindi, previsto una speciale indennità, da corrispondersi solo in caso di sostituzioni protrattesi oltre sessanta giorni, rapportata al livello di complessità RAGIONE_SOCIALE struttura diretta;
4. il comma 4 RAGIONE_SOCIALE disposizione contrattuale prevede che, qualora la necessità RAGIONE_SOCIALE sostituzione sorga in conseguenza RAGIONE_SOCIALE cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, e, quindi, RAGIONE_SOCIALE vacanza RAGIONE_SOCIALE funzione dirigenziale, la stessa è consentita per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure concorsuali e può avere la durata di mesi sei, prorogabili a dodici; le parti collettive non hanno fatto cenno alle conseguenze che, sul piano economico, possono derivare dall’omesso rispetto del termine; l’omissione non può essere ritenuta casuale, atteso che la norma contrattuale ha
tenuto ad affermare, come principio di carattere generale, che la sostituzione non implica l’espletamento di mansioni superiori;
il termine di cui al comma 4, quindi, svolge senz’altro una funzione sollecitatoria ma il suo mancato rispetto non può legittimare la rivendicazione dell’intero trattamento economico spettante al dirigente sostituito, impedita proprio dall’incipit del comma 7, che, operando unitamente al principio RAGIONE_SOCIALE onnicomprensività al quale si è già fatto cenno, esclude qualsiasi titolo sul quale la pretesa possa essere fondata;
l’odierno controricorrente per l’incarico di direzione di struttura complessa conferitogli in via di fatto aveva pertanto diritto al pagamento RAGIONE_SOCIALE suddetta indennità di sostituzione ai sensi dell’ articolo 18 comma 7 CCNL dell’8.6.2000 (poi trasposta con formulazione peraltro non dissimile, con decorrenza 20.12.2019, ne ll’art. 22 CCNL Area Sanità 2016 -2018) ;
la sentenza impugnata deve essere pertanto -conclusivamente -cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 comma 2 cod. proc. civ., riconoscendo a NOME COGNOME l’indennità prevista dall’art. 18 comma 7 CCNL, cit., per tutta la durata RAGIONE_SOCIALE sostituzione, ed escludendo invece la retribuzione di posizione, con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in suo favore, RAGIONE_SOCIALE somma di €. 37.800,00 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 22.7.2019 (dì RAGIONE_SOCIALE messa in mora) al saldo;
valutato complessivamente l’esito dell’intero giudizio, le spese di lite, liquidate nel dispositivo che segue, sono regolate in ossequio alla regola RAGIONE_SOCIALE soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE
somma di €. 37 .800,00 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 22.7.2019 al saldo; condanna la RAGIONE_SOCIALE in menzione al pagamento delle spese del giudizio che liquida, per ciascuno dei due gradi di merito, in €. 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge, e, per il giudizio di legittimità, in €. 5.000,00 per compensi professionali ed €. 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 7 maggio 2024.