Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 173 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 173 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME
Data pubblicazione: 04/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 26540/2020 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato ope legis in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata ope legis in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 235/2020 della Corte d’Appello di L’RAGIONE_SOCIALE, depositata il 11.6.2020, NUMERO_DOCUMENTO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME, dirigente medico presso l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE), ha agito nei confronti dell’ente per sentir accerta re il proprio diritto a percepire l’indennità di sostituzione di cui all’art. 18 del CCNL dell’Area di pertinenza, rispetto a varie Strutture presso le quali egli era stato comandato a lavorare, oltre ad un ulteriore importo a titolo di prestazioni ematologiche extraistituzionali svolte per altri Presidi Ospedalieri;
le domande sono state integralmente accolte in primo grado dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, per la complessiva somma di euro 256.431,90 oltre accessori, ma la sentenza è stata poi riformata dalla Corte d’Appello di L’RAGIONE_SOCIALE, la quale ha disconosciuto il diritto rispetto a varie posizioni o servizi cui il COGNOME assumeva di essere stato preposto in sostituzione dei titolari ed ha anche disconosciuto il diritto al pagamento delle prestazioni extraistituzionali, ritenendo altresì in parte prescritte le pretese azionate;
la Corte territoriale in dettaglio:
denegava che dopo il 31 ottobre 2007 fosse esistita una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito UOC) di Clinica Medica, perché soppressa in seguito alla cessazione della convenzione con l’RAGIONE_SOCIALE e con svolgimento delle corrispondenti attività nell’ambito della RAGIONE_SOCIALE, presso le quali erano anche confluiti i posti letto;
denegava che fosse mai sussistita una UOC o un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Semplice (di seguito, UOS) di RAGIONE_SOCIALE, in quanto i servizi erano sempre stati effettuati nell’ambito della RAGIONE_SOCIALE;
escludeva che, fino al 25 magg io 2009, fosse esistita un’RAGIONE_SOCIALE, in quanto fino a quella data i servizi erano gestiti nell’ambito della RAGIONE_SOCIALE;
la Corte di merito riteneva che solo in presenza di RAGIONE_SOCIALE Operative effettivamente istituite come tali secondo le forme proprie dell’organizzazione sanitaria si potesse rivendicare il diritto agli emolumenti per sostituzione del titolare di cui all’art. 18 del CCNL di Area e quindi confermava l’accoglimento dell e domande solo per alcune sostituzioni ritenute effettivamente riguardare altre UOC o altri periodi, per il minore importo di euro 34.778,25 oltre accessori;
la Corte d’Appello disconosceva altresì il diritto al pagamento di prestazioni extraistituzionali in quanto, oltre al fatto che si trattava di attività mai previamente autorizzate, si trattava in realtà di attività istituzionali riconducibili alle funzioni della RAGIONE_SOCIALE, da presumere svolte in orario di servizio e mancando prova della prestazione fuori orario, senza contare che esse erano riconducibili all’esplicazione di funzioni e poteri inscindibilmente connessi con la qualifica e l’ufficio ricoperti;
oltre a ciò, la Corte territoriale riformava la sentenza di primo grado anche nella parte in cui essa aveva disatteso l’eccezione di prescrizione sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE, confutando l’assunto dell’assenza di una garanzia di stabilità reale del rapporto, stabilità che essa riteneva invece « massima » e come tale non ostativa al decorso della prescrizione anche in corso di rapporto;
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti da controricorso della RAGIONE_SOCIALE;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
entrambe le parti hanno depositato memorie.;
CONSIDERATO CHE
il primo motivo è rubricato come « violazione o falsa applicazione di norme dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 360 n. 3 c.p.c.) per violazione o falsa applicazione dell’art. 18 CCNL dell’area relativa alla dirigenza medica e veterinaria s.s.n. 8 giugno 2000 »;
con il motivo si segnalano dapprima alcuni elementi di asserita trascuratezza da parte del giudice di appello, nel valutare la sentenza di primo grado, non essendo vero che il Tribunale avesse considerato la pretesa riguardante le sostituzioni svolte presso le Strutture quale richiesta di compenso riconnesso allo svolgimento di mansioni superiori;
in prosieguo e in punto di diritto, il motivo afferma che per la preposizione ad una Struttura RAGIONE_SOCIALE non è necessario alcun atto formale, ciò essendo linearmente da escludere in materia di sostituzioni, ove all’art. 18, co. 8, del CCNL si prevedono sostituzioni non programmate destinate ad essere semplicemente ‘affidate’ senza alcuna procedura, come del resto nessuna procedura è richiesta per la rivendicazione di differenze retributive ai sensi dell’art. 52, co. 5, d. lg s. 165/2001, in quanto il diritto prescinde dall’assunzione di provvedimenti e dipende dallo svolgimento di fatto delle superiori mansioni;
da altro punto di vista, il motivo assume che non sarebbe necessario alcun atto formale per l’istituzione di UO, mancando una norma impositiva in tal senso, sicché, essendo risultato nel primo grado che quelle strutture di fatto esistevano, la Corte d’Appello non poteva fare fondatamente riferimento alla mancanza di un atto istitutivo o qualificativo di esse;
il motivo va disatteso;
iniziando dall’ultimo ed assorbente profilo di censura, va smentito l’assunto del ricorrente secondo cui l’istituzione di UUOO non necessiti di un atto formale;
come precisato anche da C. 28086/2021 e precedenti ivi citati, tra cui C. 91/2019 e C. 27400/2018, l’art. 3, co. 1bis , d., lgs. 502 del 1992, nell’indicare i criteri ed i principi generali dell’organizzazione delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Locali, costituite in RAGIONE_SOCIALE, dispone che « la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali » e precisa che « l’atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico -professionale, soggette a rendicontazione analitica »;
l’art. 15bis del medesimo d. lgs. dispone che l’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1bis , disciplini l’attribuzione al direttore amministrativo, al direttore sanitario, nonché ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e ai dirigenti responsabili di struttura « dei compiti, comprese, per i dirigenti di strutture complesse, le decisioni che impegnano l’azienda, verso l’esterno, l’attuazione degli obiettivi definiti nel piano programmatico e finanziario aziendale »;
l’art. 15ter prevede, a sua volta, che gli incarichi dirigenziali possono essere attribuiti nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1bis , sicché, nel sistema delineato dalle disposizioni contenute negli artt. 3 c. 1bis , 15bis e 15ter , l’atto di autonomia organizzativa aziendale costituisce lo strumento per la concreta definizione dell’organizzazione, nella logica della piena autonomia delle scelte del Direttore Generale -scelte strategiche, organizzative e operative finalizzate a realizzare la migliore qualità e la congruità delle prestazioni erogate rispetto ai bisogni della popolazione – e
della sua responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla programmazione nazionale e regionale;
10. la Corte territoriale, ben lungi dal muoversi come afferma il ricorrente « senza motivazione e con fantasia », si è in sostanza attenuta non solo ai principi giurisprudenziali appena richiamati, ma direttamente all’assetto delle norme di legge che a tali principi sottostanno e che riguardano il tema del decidere;
11. correttamente, dunque, essa ha verificato se le attività rispetto alle quali veniva chiesta l’attribuzione dell’indennità di sostituzione fossero o meno Strutture, Semplici o C omplesse, cui l’art. 18 del CCNL evocato riconnette il riconoscimento del corrispondente emolumento;
12. la ricostruzione dell’esistenza di quell e Strutture è poi criticata nel motivo facendosi riferimento ad un diverso accertamento contenuto nella sentenza di primo grado, ma l’unico accertamento fattuale che rileva nel giudizio di cassazione è quello contenuto nella sentenza ivi impugnata, rispetto alla quale la critica va condotta sulla base dell’individuazione di precisi errori di diritto o motivazionali secondo i paradigmi di cui all’art. 360 c.p.c. e non certamente adducendo tout court una diversa ricostruzione svolta dal Tribunale che si traduce in tal modo nella mera prospettazione di una lettura alternativa di possibili esiti istruttori e del giudizio di merito, inammissibile in sede di legittimità (C., SU, 34476/2019; C., SU, 24148/2013);
13. ciò, oltre ad afferire a principi più che consolidati nella giurisprudenza di questa S.C., è del tutto assorbente di ogni altra considerazione contenuta nel motivo, perché è evidente che nessun emolumento a titolo di sostituzione del titolare può essere attribuito se -come dice esattamente la Corte territoriale – nei periodi per le attività da essa dettagliatamente indicate « non vi era alcuna unità operativa (semplice o complessa) formalmente istituita e temporaneamente priva del suo titolare », essendo poi
appena il caso di richiamare il principio di omnicomprensività che regola il rapporto dirigenziale, anche medico, sancito dall’art. 24 del d.lgs n. 165 del 2001 (fra le molte, v. C. 6153/2022, oltre alle altre pronunce che si citeranno in prosieguo, a proposito del secondo motivo di ricorso);
14. non vi è dunque luogo ad esaminare, perché ininfluente, la questione sulla necessità di un atto formale di adibizione per il riconoscimento dell’indennità di sostituzione (perché, se Struttura non c’è, non ha senso interrogarsi sulle modalità di attribuzione del l’incarico di sostituzione che si assume esservi stato , non spettando comunque l’emolumento), né tanto meno su ipotetici errori dalla Corte d’Appello nell’interpretare la sentenza di primo grado, perché qui quest’ultima è fuori dall’ambito del decidere e ciò che rileva è il merito del contendere quale apprezzato in grado di appello;
15. il secondo motivo è dedicato alla questione sulle prestazioni extraistituzionali e con esso il ricorrente afferma la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) con riferimento agli artt. 101, 112, 115, 116 c.p.c. ed agli artt. 36 Cost. e 2099 c.c.;
16. da un primo punto di vista, si sostiene che l’avere la Corte territoriale deciso sul presupposto della mancata prova in ordine al fatto che le prestazioni rese eccedessero dal debito orario ‘istituzionale’ avrebbe comportato la violazione dell’art. 101, co. 2, c.p.c., perché la questione sarebbe stata rilevata d’ufficio ed andava quindi previamente sottoposta al contraddittorio a pena di nullità;
17. in realtà, chi agisce deducendo di avere svolto prestazioni eccedenti rispetto al debito lavorativo ordinario è tenuto ad allegare (e poi a provare) tale eccedenza, sicché decidendo rispetto alla mancata prova di esse , il giudice non eccede dall’ambito originario del contradittorio, in cui necessariamente rientrano i fatti
costitutivi su cui si fonda l’azione dispiegata, non essendovi alcuna necessità di sottoporre esplicitamente al dibattito processuale una questione che inevitabilmente era ad esso sottoposta con la stessa proposizione della causa, il che è assorbente di ogni altra considerazione ed esclude che quella valorizzata sia eccezione « inventata » dal giudice di appello – come afferma il ricorrente – non potendosi neppure parlare di eccezione quando quelli di cui si discute sono i fatti costitutivi del diritto azionato;
18. va da sé, per quanto appena detto, che non solo non vi è stata violazione dell’art. 101 c.p.c, ma neppure dell’art. 112 c.p.c, parimenti eccepita, in quanto, al di là di ogni altra considerazione, non si vede come si possa anche solo ipotizzare l’eccesso dai margini del decidere se ciò su cui si addentra il giudice siano i fatti costitutivi della pretesa azionata;
19. nel merito, il motivo sostiene che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che non bastasse la prova che le prestazioni extraistituzionali dedotte fossero state svolte a favore di terzi, ma avrebbe preteso la dimostrazione del loro svolgimento ‘fuori orario’;
a ciò si aggiunge la considerazione che lo svolgimento di attività per Presidi ospedalieri diversi avrebbe imposto di pagare le retribuzioni in rapporto alla quantità ed alla qualità di lavoro svolto, in base agli artt. 36 Cost. e 2099 c.c.;
anche sotto tali profili il motivo è infondato;
la Corte territoriale ha affermato che, anche per il trattarsi di prestazioni che la stessa documentazione prodotta dal ricorrente induceva a ritenere afferenti alle funzioni della RAGIONE_SOCIALE, quelle dedotte non erano attività extraistituzionali, ma proprie del servizio e quindi coperte dal principio di onnicomprensività della retribuzione del dirigente medico, rispetto alle quali doveva comunque presumersi, in mancanza di prova contraria, il rientrare di esse ne ll’ambito dell’orario di servizio;
23. si tratta di affermazioni che sono del tutto coerenti con i principi che regolano la materia;
24. non è vero quanto sembra sostenere il ricorrente, ovverosia che il solo fatto di riguardare quelle prestazioni enti diversi dalla RAGIONE_SOCIALE convenuta ne comporti la qualificazione come prestazioni aggiuntive ed eccedenti il debito lavorativo ordinario;
25. nulla vieta infatti che il medico sia ordinariamente utilizzato anche con tali modalità, se reso necessario dalla legittima attività dell’ente di riferimento;
26. l’esercizio di una pretesa di pagamenti ulteriori rispetto a quelli pacificamente corrisposti per l’attività ordinaria imponeva a chi agisce la prova dell’eccedenza di tali attività rispetto a qua nto coperto dal principio di onnicomprensività della retribuzione e quindi il riguardare esse incarichi ‘aggiuntivi’ destinati ad autonoma ed ulteriore remunerazione;
27. è infatti consolidato il principio per cui nel pubblico impiego privatizzato ed anche per la dirigenza medica vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in virtù del quale il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo nonché qualsiasi incarico conferito dall’amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa o che sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all’ufficio ricoperto, sicché per il lavoro straordinario -inteso quale prestazione eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva – non compete alcun compenso ulteriore, che è dovuto, invece, solo per particolari prestazioni aggiuntive specificamente previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva e come tali remunerate sulla base di appositi presupposti (C. 20801/2022; C. 16853/2020; C. 28787/2017; C, SU, 9146/2009), tra i quali, per la dirigenza medica, la « pronta disponibilità, guardie mediche, prestazioni autorizzate non programmabili, ecc.) » (C. 16711/2020) o gli incarichi libero-professionali “intramoenia” ex
art. 15quinquies , comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 (C. 32264/2019);
28. escluso dunque qualsiasi ragionamento in termini retributivi rispetto allo straordinario, la prova del trattarsi di incarichi ‘aggiuntivi’ necessariamente gravava su chi ne pretendeva una remunerazione parimenti aggiuntiva ed autonoma ed in questo senso, oltre alla logica (comune al regime dello straordinario -quando esso sia suscettibile di remunerazione: v. nel lavoro privato, C. 16150/2018; C. 4076/2018) militano orientamenti già espressi da questa S.C. nel senso che qualora non riesca la prova della natura ‘aggiuntiva’ delle prestazioni in quanto affer enti ad una delle ipotesi della contrattazione collettiva, « inevitabilmente l’onere probatorio ex art. 2697 c.c. non potrà che operare in pregiudizio di chi agisce, dovendosi in tal caso ritenersi indimostrati i presupposti del credito azionato » (C. 24372/2022, punto 25);
29. la Corte territoriale si è mossa lungo una linea decisionale del tutto coerente con i principi sopra esposti e dunque il motivo va disatteso;
30. il terzo motivo riguarda le spese di lite;
31. la Corte d’Appello ha condannato il COGNOME al pagamento dei ¾ di esse in favore della RAGIONE_SOCIALE e ciò sul presupposto di una sua preponderante soccombenza;
32. il motivo di ricorso censura tale conclusione sostenendo che non vi sarebbe stata soccombenza reciproca, in quanto solo la RAGIONE_SOCIALE era stata condannata a pagare un importo, sicché la Corte d’Appello aveva in realtà confuso la ‘vittoria parziale’ con la ‘soccombenza reciproca’ e pertanto , nonostante l’accoglimento parziale, era comunque il ricorrente ad essere vittorioso e non potevano essere a lui addossate in alcun modo le spese di giudizio, secondo principi assolutamente certi e consolidati della giurisprudenza di legittimità;
33. le S.U. hanno recentemente ritenuto , nell’approfondire il tema qui discusso, di dover dare continuità all’orientamento che « circoscrive la fattispecie della soccombenza reciproca all’ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza di un’unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale »;
34. il principio è chiaro ed esclude la soccombenza reciproca quando il capo di domanda sia unico e sia accolto solo parzialmente e la ammette, invece, quando i capi sono più e siano in parte accolti ed in parte disattesi;
35. con la conseguenza che, se l’accoglimento, pur parziale, riguarda un solo capo di domanda, chi agisce non potrà mai essere condannato a rifondere le spese alla controparte, potendosi al massimo disporre, nel ricorrere dei relativi presupposti e previa idonea valutazione, la loro integrale compensazione;
36. mentre, nel caso di più capi di domanda, la soccombenza reciproca può essere ravvisata e -per logica consequenziale -essa va definita secondo criteri di prevalenza in capo all’una o all’altra parte, esattamente come ha fatto la Corte territoriale;
37. nell’individuare quando i capi siano uno o più, non possono poi che valere gli ordinari criteri di individuazione delle domande giudiziali e quindi, rispetto a diritti di credito che sono per natura ‘eterodeterminati’, la pr etesa di pagamenti riconnessi alla sostituzione presso varie (asserite) RAGIONE_SOCIALE Operative individua per ciascuna posizione un capo di domanda, così come capo di
domanda è la pretesa di pagamento di importi per prestazioni ulteriori a quelle ordinarie;
38. su tale premessa, la disamina della sentenza impugnata evidenzia come solo alcune domande sono state accolte integralmente (ad es. sostituzione presso RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), mentre altre sono state accolte parzialmente, anche per ragioni di prescrizione (questione su cui il ricorso per cassazione non si addentra) ed altre ancora sono state rigettate in toto (pretesa sostituzione presso RAGIONE_SOCIALE o servizio RAGIONE_SOCIALE); 39. su tale base, il giudizio di prevalenza è stato infine calibrato dalla Corte di merito in considerazione dei valori per cui vi è stato accoglimento (euro 34 mila circa) e quelli pretesi (euro 270 mila circa);
40. ciò è da ritenere corretto, in quanto una volta che la pluralità di cause sia ab origine incardinata in un unico processo non è irrazionale che, almeno di regola, a governare la decisione sia la valutazione quantitativa e di sintesi del rapporto tra quanto oggetto di disputa e quanto in concreto attribuito, dovendosi a quel punto valutare il contenzioso nel suo complesso (v. anche C. 1703/2013); 41. alla integrale reiezione del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 6.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 20 02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 14 dicembre 2022