Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27241 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 27241 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/10/2024
1.Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha respinto le domande di NOME COGNOME (dirigente medico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con incarico di direttore del RAGIONE_SOCIALE dal 1.8.2006 al 16.4.2012), volte ad ottenere l’accertamento del suo diritto al trattamento economico spettante nel suddetto periodo per lo svolgimento dell’incarico d i direttore di distretto, equiparato a struttura complessa, quanto alle voci indennità di struttura complessa, retribuzione di posizione unificata, retribuzione di posizione variabile aziendale ed indennità di esclusività, nonché la condanna dell’azienda al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 169.354,17 per i suddetti titoli, oltre accessori.
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, in riforma di tale sentenza, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE somma di € 90.178,07, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo.
La Corte territoriale ha rilevato che in ragione dell’imminente comando presso altra Azienda Sanitaria RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, che aveva ricoperto ad interim l’incarico di direttore del 3° RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , tale incarico era stato conferito alla COGNOME, titolare di incarico di Alta specializzazione ( ‘Epidemiologia, qualità e controllo di gestione’) dal 1.8.2006 e dalla medesima svolto fino al 16.4.2012 quando, dopo il pensionamento RAGIONE_SOCIALE DottNOME COGNOME (rimasta in comando presso altra azienda sanitaria fino al collocamento in quiescenza), era stato assegnato ad altro dirigente medico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, già titolare
di struttura complessa, rientrato da aspettativa per svolgere l’incarico di Direttore RAGIONE_SOCIALE presso altra Azienda ospedaliera, senza svolgimento di procedura concorsuale.
Il giudice di appello ha evidenziato che nel periodo in cui aveva svolto l’incarico di dirigente di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la COGNOME non aveva percepito il trattamento economico spettante a dirigente U.O.C. (come il predecessore ed il successore nella titolarità del medesimo incarico), ma l’indennità di sostituzione di cui all’art. 18 del CCNL dirigenza medica e veterinaria 1998-2001, nonché il trattamento economico per la titolarità di una delle tre Unità Organizzative Semplici in cui era articolata la Struttura complessa di cui era titolare facente funzioni.
Ciò premesso, ha applicato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la protrazione RAGIONE_SOCIALE reggenza di un ufficio dirigenziale (contraddistinta da straordinarietà e temporaneità) senza l’apertura del procedimento di copertura del posto vacante comporta la c orresponsione dell’intero trattamento economico previsto, in applicazione del principio di adeguatezza sancito dall’art. 36 Cost.
Ha inoltre escluso l’assimilabilità d el comando agli ‘altri impedimenti’ quali ferie e malattia previsti dall’art. 18 del CCNL dirigenza medica e veterinaria 1998-2001 ed ha ritenuto che dopo la scadenza del termine massimo di sei o dodici mesi previsto per la sostituzione del dirigente , l’indennità sostitutiva era stata ritenuta inadeguat a dalle parti sociali.
Ha determinato le differenze di retribuzione nella somma di € 90.178,07 sulla base RAGIONE_SOCIALE CTU, che aveva tenuto conto dei parametri utilizzati dalla ASL per il pagamento delle retribuzioni dei direttori di distretto nel periodo precedente e successivo ed aveva individuato le differenze riguardanti le voci RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione unificata, l’indennità esclusiva, l’indennità sostitutiva e la retribuzione di posizione variabile.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
DIRITTO
1.Con il primo motivo il ricorso denuncia, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del CCNL 1998/2001 e dell’art. 21 del CCNL di riferimento in merito all’istituto del comando.
Addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente assimilato la fattispecie per cui è causa alla diversa ipotesi RAGIONE_SOCIALE reggenza.
Evidenzia che il comando non comporta la definitiva modifica del rapporto di lavoro ed è caratterizzato da temporaneità (peraltro non preventivabile) ed eccezionalità; sostiene pertanto che tale istituto è assimilabile agli ‘altri impedimenti’ previsti dall’art. 18 del CCNL.
Aggiunge che la posizione di comando non comporta la vacanza del posto e dell’incarico conferito al dirigente.
Con il secondo mezzo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame circa la mancanza di una disposizione che riconosca al sostituto il trattamento accessorio istituito in caso di mancato rispetto del termine di 6/12 mesi.
Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che le parti sociali abbiano considerato inadeguata l’indennità sostitutiva, scaduto il termine massimo di 6-12 mesi; evidenzia che ai sensi dell’art. 24 comma terzo del d.lgs. n. 165/2001, il trattamento economico remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti e qualsiasi incarico conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’Amministrazione presso la quale prestano servizio o su designazione RAGIONE_SOCIALE medesima.
Richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui è illegittima la corresponsione al dirigente di compensi ulteriori per gli incarichi conferiti dall’amministrazione di appartenenza nonché la giurisprudenza di
legittimità secondo cui la sostituzione nell’incarico di dirigente del Servizio RAGIONE_SOCIALE Nazionale ai sensi dell’art. 18 del CCNL dirigenza medica e veterinaria del 8.6.2000 non si configura come svolgimento di mansioni superiori, dovendo escludersi che al sostituto spetti il trattamento accessorio del sostituito.
L’eccezione di inammissibilità del primo motivo è infondata, in quanto il suddetto motivo censura specificamente la sentenza impugnata, per avere ritenuto assorbenti l’erronea assimilazione del comando agli ‘altri impedimenti’ di cui all’art. 18, comma 1, del CCNL 2001 e la vacanza del posto.
4. Il primo motivo è fondato.
L’attribuzione di un incarico dirigenziale in ragione del comando del dirigente incaricato in precedenza si configura come ‘altro impedimento’ previsto dall’art. 18 del medesimo CCNL.
Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del CCNL dirigenza medica e veterinaria 1998-2001, il comando è disposto per tempo determinato ed in via eccezionale, mentre il successivo comma 3 stabilisce che il posto lasciato disponibile dal dirigente comandato non può essere coperto per concorso o qualsiasi altra forma di mobilità.
Anche nel caso in cui un incarico dirigenziale sia stato assegnato in ragione del comando del dirigente incaricato in precedenza è stato infatti ritenuto applicabile l’orientamento ormai consolidato di questa Corte (v. Cass. n. 15744/2024, la quale ha richiamato Cass. n. 16299/2015; Cass. n. 21565/2018; Cass. n. 23155/2021; Cass. n. 23156/2021 e Cass. n. 23195/2021, le quali hanno superato l’isolato precedente di segno contrario costituito da Cass. n. 13809/2015), secondo cui la sostituzione nell’incarico di dirigente medico di struttura, ai sensi dell’art. 18 del CCNL del 8.6.2000 per l’Area RAGIONE_SOCIALE dirigenza medica e veterinaria del RAGIONE_SOCIALE non si configura come svolgimento di mansioni superiori in quanto avviene nell’ambito del ruolo e livello unico RAGIONE_SOCIALE dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l’art. 2103 cod. civ. e al sostituto non spetta il
trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva senza non rilevando, in senso contrario, la prosecuzione dell’incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l’espletamento RAGIONE_SOCIALE procedura finalizzata alla copertura del posto vacante, e dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l’indennità di sostituzione specificamente prevista dalla disciplina collettiva ed essendo inapplicabile l’art. 36 Cost.
L’inapplicabilità dell’art. 2103 cod. civ. ai dirigenti, sancita dall’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, discende dalla peculiarità proprie RAGIONE_SOCIALE qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale (v. Cass. n. 91/2019).
Per la dirigenza sanitaria il principio è ribadito dall’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 (come sostituito dall’art. 13, comma 1, del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229), secondo cui la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, nonché dall’art. 15ter (aggiunto dal medesimo art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 229/1999) comma 5, secondo cui il dirigente preposto ad una struttura complessa è sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente RAGIONE_SOCIALE struttura o del dipartimento individuato dal responsabile RAGIONE_SOCIALE stessa struttura ed alle predette mansioni superiori non si applica l’art. 2103, primo comma, del codice civile.
Trova dunque applicazione l’art. 24 del d.lgs. n.165/2001, che in tutte le versioni succedutesi nel tempo ha delegato alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo del personale con qualifica dirigenziale, da correlarsi quanto al trattamento accessorio alle funzioni attribuite.
In particolare, il comma 3 ha fissato il principio di onnicomprensività RAGIONE_SOCIALE retribuzione dei dirigenti, stabilendo che il trattamento economico « remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a
quanto previsto dal presente decreto nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione RAGIONE_SOCIALE stessa ».
La materia delle sostituzioni è stata espressamente disciplinata dalle parti collettive che, all’art. 18, comma 7, del CCNL 8.6.2000 hanno innanzitutto ribadito, in linea con le previsioni dell’art. 15ter , comma 5, del d.lgs. n. 502/1992, che « le sostituzioni…non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell’ambito del ruolo e livello unico RAGIONE_SOCIALE dirigenza sanitaria » ed hanno quindi previsto una speciale indennità, da corrispondersi solo in caso di sostituzioni protrattesi oltre sessanta giorni, rapportata al livello di complessità RAGIONE_SOCIALE struttura diretta.
Il comma 4 RAGIONE_SOCIALE disposizione contrattuale prevede inoltre che, qualora la necessità RAGIONE_SOCIALE sostituzione sorga in conseguenza RAGIONE_SOCIALE cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato e, quindi, RAGIONE_SOCIALE vacanza RAGIONE_SOCIALE funzione dirigenziale, la stessa è consentita per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure concorsuali e può avere la durata di mesi sei, prorogabili a dodici.
Le parti collettive non hanno fatto cenno alle conseguenze che, sul piano economico, possono derivare dall’omesso rispetto del termine; l’omissione non è stata ritenuta casuale, atteso che la norma contrattuale ha tenuto ad affermare, come principio di carattere generale, che la sostituzione non implica l’espletamento di mansioni superiori.
Il termine di cui al comma 4 svolge senz’altro una funzione sollecitatoria, ma il suo mancato rispetto non può legittimare la rivendicazione dell’intero trattamento economico spettante al dirigente sostituito, impedita proprio dall’ incipit del comma 7 che, operando unitamente al principio RAGIONE_SOCIALE onnicomprensività al quale si è già fatto cenno, esclude qualsiasi titolo sul quale la pretesa possa essere fondata.
L’odierna controricorrente per l’incarico di direzione del RAGIONE_SOCIALE dal 1.8.2006 al 16.4.2012, a lei attribuito in ragione
dell’imminente comando presso altra Azienda Sanitaria RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, aveva pertanto diritto solo al pagamento RAGIONE_SOCIALE suddetta indennità di sostituzione ai sensi dell’art. 18, comma 7, del CCNL 8.6.2000.
Il secondo motivo, che denuncia l’omesso esame RAGIONE_SOCIALE questione relativa alla mancanza di una disposizione che riconosca al sostituto il trattamento accessorio istituito in caso di mancato rispetto del termine di 6/12 mesi, deve ritenersi assorbito.
In conclusione, va accolto il primo motivo e va dichiarato assorbito il secondo; la sen tenza impugnata deve essere pertanto cassata con rinvio alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione anche per la decisione sulle questioni che dalla sentenza impugnata risultano assorbite, nonché per il regolamento delle spese relative al giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione per il regolamento delle spese relative al giudizio di legittimità.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, il 13 settembre 2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME