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Indennità di sostituzione: No a paga superiore per medici

Un dirigente medico ha svolto per un lungo periodo le mansioni di direttore di un’unità operativa complessa, un incarico superiore al suo. Pur richiedendo il trattamento economico corrispondente a tale ruolo, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che alla dirigenza medica non si applicano le norme generali sulle mansioni superiori, ma la disciplina specifica del Contratto Collettivo Nazionale che prevede una specifica indennità di sostituzione. Pertanto, al medico non spetta la retribuzione superiore, ma solo l’indennità prevista.

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Pubblicato il 18 settembre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Indennità di sostituzione: niente retribuzione superiore per il medico

Un dirigente medico che svolge di fatto mansioni superiori, come la direzione di una struttura complessa, ha diritto alla retribuzione corrispondente a quel ruolo? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha ribadito un principio consolidato: alla dirigenza medica si applica una disciplina speciale, che esclude il diritto alla retribuzione superiore e prevede unicamente una specifica indennità di sostituzione. Analizziamo insieme questa importante decisione.

I Fatti del Caso: La Richiesta del Dirigente Medico

Un medico, dipendente di un’Azienda Sanitaria Locale, aveva di fatto svolto per un lungo periodo le funzioni di direttore dell’Unità di Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione, pur essendo inquadrato come dirigente medico di struttura semplice. Egli si era rivolto al Tribunale per ottenere il pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante per il ruolo superiore effettivamente ricoperto.

Il Tribunale di primo grado aveva parzialmente accolto la sua domanda. Successivamente, la Corte di Appello aveva ulteriormente limitato il diritto del medico al solo primo periodo di sostituzione, escludendo i periodi successivi. Il medico ha quindi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che lo svolgimento di mansioni superiori dovesse dargli diritto al trattamento retributivo pieno e non solo a specifici compensi.

La Decisione della Corte e l’applicazione dell’indennità di sostituzione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del medico inammissibile, confermando la decisione della Corte di Appello e consolidando un orientamento giurisprudenziale ormai prevalente. Il fulcro della decisione risiede nella specificità dello status della dirigenza sanitaria pubblica.

I giudici hanno chiarito che le norme generali sul pubblico impiego, in particolare l’articolo 52 del D.Lgs. 165/2001 che regola il diritto alla retribuzione superiore in caso di svolgimento di mansioni superiori, non si applicano ai dirigenti medici. Questo perché la dirigenza sanitaria è inserita in un ‘ruolo unico’, articolato per profili professionali ma non per livelli gerarchici distinti ai fini retributivi.

Le motivazioni

La motivazione della Suprema Corte si basa su alcuni pilastri fondamentali. In primo luogo, la disciplina della dirigenza sanitaria è contenuta in norme speciali (come il D.Lgs. 502/1992) che prevalgono su quelle generali. In questo contesto, non si parla di ‘mansioni superiori’, ma di ‘incarichi’ dirigenziali di diversa complessità.

In secondo luogo, la gestione di questi incarichi e delle relative sostituzioni è regolata in modo specifico dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di settore. L’articolo 18 del CCNL dirigenza medica dell’8.6.2000 prevede espressamente, per il caso di sostituzione di un dirigente di struttura complessa, l’erogazione di una specifica indennità di sostituzione. Questa norma speciale disciplina compiutamente la fattispecie, escludendo l’applicazione di altre tutele economiche.

La Corte ha anche respinto l’argomentazione del ricorrente riguardo a un presunto contrasto giurisprudenziale, sottolineando come l’unica sentenza di segno contrario (Cass. n. 13809/2015) sia rimasta un caso isolato e ampiamente superato da numerose pronunce successive conformi alla decisione attuale. Di conseguenza, il diritto del medico è limitato a quanto previsto dal CCNL, ovvero la sola indennità per il periodo di sostituzione formalmente incaricato.

Le conclusioni

La decisione della Cassazione traccia una linea netta per la dirigenza medica del Servizio Sanitario Nazionale. Lo svolgimento di un incarico di maggiore responsabilità, come la direzione di una struttura complessa, non configura un diritto alla retribuzione piena corrispondente a tale incarico. La tutela economica del dirigente sostituto è circoscritta esclusivamente all’indennità di sostituzione prevista dalla contrattazione collettiva. Questa ordinanza rafforza la specificità del rapporto di lavoro della dirigenza sanitaria, le cui dinamiche retributive sono governate da un sistema di incarichi e indennità specifiche, piuttosto che dalle regole generali sulle mansioni superiori valide per il resto del pubblico impiego.

Un dirigente medico che svolge funzioni di direttore di struttura complessa ha diritto alla retribuzione superiore corrispondente?
No, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, il dirigente medico non ha diritto al trattamento retributivo superiore, ma unicamente alla specifica indennità di sostituzione prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore.

Perché al dirigente medico non si applica la disciplina generale sulle mansioni superiori prevista per i pubblici dipendenti (art. 52 D.Lgs. 165/2001)?
Non si applica perché la dirigenza sanitaria è inserita in un ‘ruolo unico’ a livello dirigenziale, la cui disciplina è regolata da norme speciali (come il D.Lgs. 502/1992) e dalla contrattazione collettiva, che prevalgono sulla normativa generale. La sostituzione è quindi gestita come un incarico temporaneo con una propria indennità e non come lo svolgimento di mansioni gerarchicamente superiori.

Cosa spetta al dirigente medico che prosegue la sostituzione di un collega di posizione superiore oltre la scadenza dell’incarico formale?
La sentenza chiarisce che il diritto all’indennità di sostituzione è strettamente legato all’incarico formale. Per i periodi successivi alla scadenza, senza una proroga o un nuovo incarico formale, il diritto a percepire il trattamento economico previsto per la sostituzione viene meno. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche su questo punto, assorbendo la relativa censura.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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