Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7004 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 7004 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/03/2025
Il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento delle domande proposte da NOME COGNOME, dipendente della ASL Napoli 1 Centro, ha condannato l ‘Azienda a corrispondergli le differenze retributive tra l’indennità di posizione minima unificata a lui spettante, pari ad € 535,05 mensili, e quella da lui percepita come dirigente medico di struttura semplice per i periodi dal 1.7.2014 al 30.4.2015 e dal 1.7.2015 al 31.10.2015.
La Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma di tale sentenza, ha condannato la ASL Napoli 1 Centro al pagamento, nei confronti di NOME COGNOME, delle differenze retributive tra l’indennità di posizione minima unificata spettante al dirigente di struttura complessa e quella da lui percepita come dirigente medico di struttura semplice per il solo periodo dal 1.7.2014 al 30.4.2015.
Il COGNOME aveva dedotto di avere proseguito sin dal 18.6.2014 le funzioni di direzione dell’Unità di Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Santa Maria di Loreto Nuovo ed aveva chiesto l’accertamento del suo diritto al pagamento delle differenze retributive per il periodo dal 1.7.2014 al 30.4.2015, per il semestre dal 1.5.2015 al 31.10.2015 e per il periodo decorrente dal 1.11.2015.
Riguardo al primo periodo (1.7.2014 -30.4.2015), aveva allegato di avere proseguito la prestazione lavorativa già accertata con la sentenza n. 596/2014, passata in giudicato, e chiesto le differenze di retribuzione di posizione rispetto a quella del dirigente di struttura complessa; riguardo al secondo periodo (1.5.2015 -31.10.2015) aveva evidenziato che con deliberazione n. 647 del 14.4.2015 era sopravvenuto l’incarico di sostituzione (semestrale) ed aveva pertanto sostenuto di avere diritto anche agli elementi aggiuntivi previsti dall’art. 23 dell’allegato D alla deliberaz ione n. 214/2007 del 23.2.2007, e riguardo al terzo periodo (dall’1/10/2025) aveva chiesto in via principale il trattamento economico del dirigente di struttura complessa ed in subordine l’accertamento
del proprio diritto al trattamento economico previsto per gli incarichi di sostituzione.
La Corte territoriale ha rilevato che il primo giudice aveva proceduto alla quantificazione delle differenze retributive tra l’indennità di posizione minima unificata spettante e quella percepita dal Postiglione come dirigente medico di struttura semplice per il periodo dal 1.7.2014 al 30.4.2015, pur avendo il ricorrente aveva chiesto solo la condanna generica a tali differenze, ed ha pertanto accolto la censura dell’appellante relativa al vizio di ultrapetizione.
Quanto alla censura relativa secondo periodo (dal 1.7.2015 al 30.10.2015), rispetto al quale l’Azienda appellata aveva evidenziato che l’importo di € 535,05 mensili era stato già erogato a favore dell’appellante, il giudice di appello ha escluso che il primo giudice fosse incorso in un errore materiale; ha in proposito osservato che il Postiglione nelle note di trattazione scritta del 1.6.2021 aveva convenuto di avere effettivamente ricevuto il trattamento di sostituzione di cui all’art. 18 del CCNL del 8.6 .2000 ed aveva precisato di non avere formulato domande sul punto.
Ha poi ritenuto infondate le pretese economiche del Postiglione aventi ad oggetto la differenza tra la retribuzione complessiva percepita e quella dovuta come dirigente medico di struttura complessa ed in via subordinata l’indennità di sostituzione con decorrenza dal 1.11.2015, richiamando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui alla dirigenza medica, inserita in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello, ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 502/1992, non si applica l’art. 2103 cod. civ., né l’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, e secondo cui, in applicazione delle disposizioni contenute dall’art. 15 ter d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 24 d.lgs. n. 165/2001, in caso di sostituzione si applica l’art. 18, comma 7, del CCNL 8.6.2000.
Non ha condiviso l’orientamento espresso dalla sentenza di questa Corte n. 13809/2015 ed ha escluso un contrasto giurisprudenziale, in quanto tale pronuncia era rimasta isolata, essendo stata superata dalle pronunce successive; ha infine ritenuto assorbita ogni ulteriore censura.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro è rimasta intimata.
DIRITTO
1.Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 Cost. dell’art. 2126 cod. civ. e degli artt. 19, 24 e 52 del d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Deduce il contrasto tra le sentenze di legittimità richiamate nella sentenza impugnata e la sentenza n. 13809/2015, confermata da successive pronunce del 2018, evidenziando l’insussistenza di un univoco orientamento di legittimità.
Evidenzia che l’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 non riguarda la retribuzione e si limita ad escludere che dallo svolgimento di fatto di mansioni superiori dia diritto all’inquadramento definitivo nella qualifica relativa a tali mansioni, mentre il trattamento retributivo è disciplinato dall’art. 52 d.lgs. n. 165/2001.
Richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 17/2014, secondo cui anche nel pubblico impiego il lavoratore illegittimamente preposto a mansioni superiori anche di tipo dirigenziale ha diritto alla differenza di trattamento con la qualifica più elevata, purché le relative mansioni gli siano state attribuite in modo prevalente sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale.
Deduce che dalla maggiore remunerazione degli incarichi di dirigenza di struttura complessa rispetto a quelli di struttura semplice si desume che le mansioni relative alla direzione di struttura complessa sono riconosciute come qualitativamente superiori.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 CCNL dirigenza medica 8.6.2000, dell’art. 24 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 36 Cost.
Lamenta il mancato riconoscimento dell’indennità di sostituzione per il periodo eccedente la scadenza prevista dalla delibera di conferimento.
Sostiene che il diritto dall’indennità di sostituzione nel periodo eccedente la scadenza prevista dalla delibera di conferimento deriva dalla corrispettività tra lo svolgimento dell’attività di sostituzione e l’indennità prevista dall’art. 18 del
CCNL dirigenza medica del 8.6.2000 e che tale riconoscimento è a maggior ragione dovuto, a fronte dell’inerzia e dell’inadempimento della parte datoriale.
Evidenzia che per tutta la durata della sostituzione, il sostituto è onerato di attività lavorative aggiuntive che determinano un aggravio anche quantitativo di lavoro.
Assume che le funzioni svolte per inerzia e trascuratezza della parte datoriale rientrano nel novero delle funzioni ‘comunque’ conferite e che l’indennità di cui all’art. 18, comma 7, del CCNL dirigenza medica del 8.6.2000 rientra nella nozione di ‘trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2’ prevista dall’art. 24 del d.lgs. n. 165/2001 e i precedenti richiamati nella sentenza impugnata non hanno mai affermato che nulla è dovuto in caso di prolungamento della prestazione oltre la scadenza semestrale.
Con il terzo motivo il ricorso denuncia omesso esame di specifica questione posta in ricorso avente carattere decisivo, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.
Addebita ai giudici di merito di avere affermato la mancanza di una disposizione che preveda la corresponsione al sostituto del trattamento spettante al sostituito, senza considerare che il diritto alla corresponsione di quanto stabilito dall’art. 23 dell’ allegato D alla deliberazione n. 214 del 23.2.2007 della Giunta regionale della Campania, che aveva costituito recepimento in linee guida di accordi sindacali presi in sede regionale per la definizione della contrattazione decentrata ai sensi dell’art . 9 del CCNL del 3..1.2005 (espressamente richiamato nella delibera di conferimento dell’incarico).
Evidenzia che tale disposizione è destinata ad agire sulla normazione negoziale collettiva di secondo livello, stipulata a fronte dell’onere demandato e che i concetti di caratura e di peso si riferiscono alla retribuzione di posizione.
Il primo motivo è inammissibile.
La censura, nel prospettare che l’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 riguarda solo l’inquadramento superiore e non il trattamento retributivo, invece disciplinato dall’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 , e nel sostenere che le mansioni relative agli
incarichi di dirigenza di struttura complessa sono riconosciute come mansioni superiori, non si confronta con il decisum .
La Corte territoriale, per quanto attiene al periodo dal 1.11.2015 (successivo alla scadenza dell’incarico semestrale di sostituzione di cui alla deliberazione n. 647 del 14.4.2015 e per il quale non vi era stata proroga, né altro incarico formale) non si è infatti limitata ad affermare che in forza delle disposizioni contenute nell’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, l’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 è riferibile solo al personale che non rivesta la qualifica di dirigente, ma ha escluso lo svolgimento di mansioni superiori da parte della dirigenza sanitaria, inserita in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello ai sensi de ll’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 , anche in ragione delle previsioni contenute nell’art. 15 ter del d.lgs. n. 502/1992, negli artt. 18 e 28, comma 6, del CCNL 8.6.2000 e nell’art. 24 del d.lgs. n. 165/2001.
La censura, nel sostenere che le mansioni relative agli incarichi di dirigenza di struttura complessa sono riconosciute come mansioni superiori
I principi richiamati ed applicati dalla sentenza impugnata sono ampiamente consolidati (v. Cass. n. 15577/2015; Cass. n. 16299/2015; Cass. n. 584/2016; Cass. n. 9879/2017; Cass. n. 21565/2018 ha precisato di non condividere l’orientamento espresso da Cass. n. 13809/2015 e ha dato atto della circostanza che tale pronuncia è rimasta isolata) e sono stati ribaditi anche di recente (v. Cass. 27241/2024 e la giurisprudenza richiamata: Cass. n. 91/2019; Cass. n. 23155/2021; Cass. n. 23156/2021; Cass. n. 23195/2021).
Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, Cass. n. 16698/2018, Cass. n. 8141/2018 e Cass. n. 4622/2018, relative al conferimento di funzioni dirigenziali a lavoratori inquadrati nella categoria C, non riguardano la dirigenza sanitaria, e non si sono dunque discostate da tale orientamento.
Non è poi conferente il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 17/2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 5, 6 e 7 della legge regionale Abruzzo n. 71 del 2012.
In particolare l ‘art. 2, comma 5, della suddetta legge regionale, che considerava in esubero i dirigenti delle aziende per il diritto allo studio universitario, presenti nei ruoli di tali enti, ai quali l’incarico non fosse stato
rinnovato o conferito e regolava con una propria disciplina il passaggio diretto di personale dall’azienda regionale alla Regione ; i commi 6 e 7 della medesima disposizione dispongono l’assunzione temporanea delle funzioni dirigenziali, in caso di assenza o di impedimento del dirigente, da parte del funzionario di grado più elevato con i requisiti per l’accesso alla qualifica dirig enziale, con attribuzione al medesimo del trattamento economico spettante al dirigente.
Le disposizioni dichiarate illegittime e i principi espressi dal giudice di legittimità riguardano riguardano dunque l’istituto della mobilità dei dirigenti eccedentari delle aziende per il diritto allo studio universitario ed il conferimento di mansioni dirigenziali ad un funzionario, peraltro in un ambito diverso dalla dirigenza sanitaria.
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la sentenza impugnata.
La Corte territoriale, in ordine alle pretese del Postiglione relative al periodo dal 1.11.2015 (successivo alla scadenza dell’incarico semestrale di sostituzione di cui alla deliberazione n. 647 del 14.4.2015 e per il quale non vi era stata proroga, né altro incarico formale), e riguardanti in via principale la differenza tra la retribuzione complessiva percepita e quella dovuta come dirigente medico di struttura complessa ed in via subordinata il trattamento economico previsto per gli incarichi di sos tituzione, ha incentrato la motivazione sull’inapplicabilità degli artt. 2103 cod. civ. e 52 d.lgs. n. 165/2001 ed ha ritenuto assorbita ogni ulteriore censura.
Il motivo non censura in alcun modo la statuizione sull’assorbimento , che costituisce la specifica ratio decidendi sulla domanda subordinata di riconoscimento del trattamento economico previsto per gli incarichi di sostituzione.
Anche il terzo motivo, che denuncia l’omesso esame di una specifica questione posta nel ricorso e avente carattere decisivo, è inammissibile.
L ‘omesso esame di questioni non rientra nel paradigma dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in
senso storico naturalistico, la cui esistenza risulti dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, avente carattere decisivo (Cass. n. 13024/2022 e Cass. n. 14082/2017).
Inoltre la censura non si confronta con l a sentenza impugnata, che ha dato atto delle deduzioni basate sul l’art. 23 dell’allegato D alla deliberazione n. 214 del 23.2.2007 della Giunta regionale della Campania riguardo al periodo dal 1.7.2015 al 30.10.2015, e alla luce delle disposizioni contenute nell’art. 15 d.lgs. n. 502/1992, nell’art. 24 del d.lgs. n. 165/2001 e nell’art. 18 del CCNL 8.6.2000 ha ritenuto assorbita ogni altra questione.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese di lite, in quanto l’Azienda Sanitaria Napoli 1 RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammi ssibilità del ricorso;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della