Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26264 Anno 2024
AULA B
Civile Ord. Sez. L Num. 26264 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24095/2019 R.G. proposto da
NOME COGNOME , domicilio digitale presso EMAIL rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE PROVINCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimata –
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato –
-Personale sanitario -Dirigente – Svolgimento mansioni superiori -Responsabile struttura complessa -Differenze retributive – Presupposti
R.G.N. 24095/2019
Ud. 13/09/2024 CC
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 22/2019 depositata il 01/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13/09/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 22/2019, depositata in data 1° febbraio 2019, la Corte d’appello di Reggio Calabria, nella regolare costituzione dell’appellato NOME COGNOME, ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 255/2017, depositata in data 7 marzo 2017 e, per l’effetto, ha resp into la domanda originariamente proposta da NOME COGNOME e volta a conseguire le differenze tra i trattamenti retributivi di primo e secondo livello della dirigenza, avendo lo stesso NOME COGNOME -dirigente medico di primo livello – allegato di avere svolto di fatto dal maggio 2004 al settembre 2009 le mansioni di dirigente di struttura complessa, costituita dall’RAGIONE_SOCIALE.
Nel riformare la decisione di prime cure che aveva accolto la domanda, la Corte territoriale ha richiamato orientamenti di questa Corte per affermare che la sostituzione nell’incarico di dirigente di struttura complessa da parte del dirigente di primo livello non comporta l’applicazione dell’art. 2103 c.c., in quanto si verifica nell’ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza sanitaria, con la conseguenza che al sostituto non competono – neppure ex art. 36 Cost. – le differenze retributive fra il primo e il secondo livello ma unicamente l’indennità di sostituzione, prevista dalla contrattazione collettiva, conformemente alle previsioni di cui agli artt. 19 e 52, D. Lgs. n. 165/2001; 15 e 15ter , D. Lgs. n. 502/1992; 28, comma 6, e 18, comma 7, CCNL dirigenza medica e veterinaria dell’8 giugno 2000.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria ricorre ora NOME COGNOME.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, primo comma, Cost. nonché del ‘CCNL Area Dirigenza Medico Veterinaria del RAGIONE_SOCIALE dell’08.06.2000 e ss.’ .
Argomenta, in particolare, il ricorso che il prolungato espletamento di mansioni superiori, in una situazione nella quale le mansioni erano svolte su un posto di ruolo esistente e vacante in pianta organica, per la cui copertura non era stato bandito alcun concorso, deve comportare il riconoscimento del relativo trattamento economico, ‘indipendentemente da ogni atto organizzativo da parte dell’Amministrazione, in quanto non è raffigurabile l’ipotesi di una struttura sanitaria che rimanga priva dell’organo di vertice responsabile dell’attività esercitata nel suo ambito’ , richiamando sul punto anche la giurisprudenza del giudice amministrativo.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, testualmente, la ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 comma 5° in relazione agli artt. art. 19 e 52 del dlgs nr. 165 del 2001, artt. 15 e 15 ter del dlgs nr. 502 del 1992, artt. 28 comma 6 e 18 comma 7 del CCNL 8.6.2000’.
Il motivo deduce una insanabile contraddittorietà della decisione impugnata, in quanto la stessa, nella parte motiva, avrebbe affermato
che al medico che abbia svolto funzioni di dirigente medico di struttura complessa, senza incarico definitivo, devono essere riconosciute quanto meno le indennità di sostituzione, mentre poi avrebbe integralmente respinto la domanda del ricorrente, sebbene quest’ultimo avesse chiesto nell’originaria domanda tutte le differenze retributive discendenti dallo svolgimento delle mansioni, e quindi anche l’indennità di sostituzione.
Il ricorso è, nel complesso, inammissibile.
2.1. Il primo motivo risulta inammissibile ex art. 360bis, n. 1), in quanto la decisione impugnata si è pienamente conformata all’orientamento espresso da questa Corte – a mente del quale, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sostituzione nell’incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell’8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l’art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell’incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l’espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l’indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l’art. 36 Cost. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16299 del 03/08/2015; Cass. Sez. L – Sentenza n. 21565 del 03/09/2018; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23195 del 20/08/2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 21190 del 19/07/2023; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15744 del 05/06/2024) -senza che il ricorso offra elementi di sorta per confermare o mutare l’orientamento .
2.2. L’inammissibilità del secondo motivo discende , in primo luogo, dalla sua non corretta formulazione, sovrapponendosi nel motivo deduzioni concernenti la violazione di legge con profili che atterrebbero, invece, alla insanabile contraddittorietà della motivazione.
In disparte, allora, la considerazione -peraltro anch’essa dirimente per cui l’indennità di sostituzione ex art. 18, CCNL non costituisce una differenza retributiva, ma, appunto, una indennità connessa alle specifiche funzioni di sostituzione svolte dal dirigente medico, si deve osservare che le deduzioni del ricorrente avrebbero dovuto essere riferite alla violazione o dell’art. 1 12 c.p.c. o dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., senza che, tuttavia, si possa in questa sede procedere alla riqualificazione del motivo, avendo questa Corte già chiarito che, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4) del primo comma dell’art. 360 c.p.c., con riguardo all’art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché il ricorso sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018).
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, essendo rimasta RAGIONE_SOCIALE PROVINCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE intimata.
4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater , nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis , ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione