Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4124 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4124 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: ARMONE NOME
Data pubblicazione: 24/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25408/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
RAGIONE_SOCIALE
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controRAGIONE_SOCIALE–
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1275/2024 depositata il 30/05/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1275/2024, pubblicata il 30 maggio 2024, ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Cassino, che, in accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, aveva condannato quest’ultima al pagamento in favore del
NOME della somma di euro 52.747,01, a titolo di indennità di sostituzione per l’incarico ad interim di direzione di struttura complessa relativa al RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE.
Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre l’RAGIONE_SOCIALE con ricorso affidato a tre motivi, illustrato da memoria.
Il COGNOME resiste con controricorso.
RAGIONI DI DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso, parte RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 132, secondo comma, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per omessa motivazione o motivazione apparente sul primo motivo d’appello.
Il motivo è infondato.
Il vizio denunciato può dirsi integrato quando la sentenza impugnata non contenga alcuna motivazione, da intendersi come insieme di segni grafici riguardanti anche il solo singolo aspetto denunciato o quando sia apparente, ossia quando, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost. (v. da ultimo Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27551 del 23/10/2024, Sez. L, Ordinanza n. 29952 del 13/10/2022).
Nella specie, non ricorre una simile ipotesi, perché il giudice d’appello, nel motivare il rigetto del gravame, prende espressamente le mosse proprio dal motivo concernente l’estensione del principio di onnicomprensività della retribuzione, illustrando le ragioni che, secondo l’appellante, porterebbero a includervi l’indennità sostitutiva di cui all’art. 18, comma 7, CCNL di settore. Data questa premessa, è evidente che la restante parte della motivazione della sentenza impugnata, tesa a
illustrare le ragioni che invece giustificano la separata considerazione dell’indennità di sostituzione, costituisce un’implicita ma chiara risposta proprio allo specifico dubbio che l’appellante aveva posto a base del motivo d’appello.
Con il secondo motivo di ricorso, parte RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, dove è sancito il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti pubblici.
Il motivo è infondato.
Come più volte affermato da questa Corte (v. da ultimo Cass., Sez. L, Ordinanza n. 15744 del 05/06/2024), l’art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001 fissa le coordinate generali della retribuzione dei dirigenti della pubblica amministrazione e stabilisce, ai fini che qui rilevano, un duplice principio: a) la retribuzione del personale dirigenziale è determinata dalla contrattazione collettiva «prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti» (comma 1); b) il trattamento economico previsto dai commi 1 e 2 «remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa» (comma 4).
Da un lato, pertanto, la disposizione in esame contiene una delega alla contrattazione collettiva in materia di retribuzione dirigenziale, dall’altro delimita i confini di detta delega, fissando il principio di onnicomprensività della retribuzione del personale dirigenziale.
Tale ultimo principio deve tuttavia intendersi riferito a tutte le attività rientranti o comunque connesse al singolo incarico dirigenziale conferito, non già alle attività necessarie all’espletamento di un altro incarico che il dirigente svolga in aggiunta rispetto a quello principale.
Ne deriva che l’art. 18, comma 7, del CCNL di settore dell’8 giugno 2000, che riconosce ai dirigenti medici la cd. indennità di sostituzione, non si pone in contrasto con l’art. 24, comma 4, né a ben vedere ne costituisce una deroga, ma piuttosto disciplina la specifica ipotesi dell’incarico aggiuntivo conferito al dirigente nell’ipotesi di sostituzione, a sua volta fissando le condizioni alle quali l’indennità per il diverso incarico in sostituzione può essere riconosciuta.
La giurisprudenza di questa Corte è infatti costantemente e condivisibilmente orientata a riconoscere l’indennità sostitutiva in esame, senza ravvisare alcun contrasto con il principio di onnicomprensività della retribuzione (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 17958 del 02/07/2025, Sez. L., Ordinanza n. 10528 del 22/04/2025, Sez. L, Ordinanza n. 2875 del 31/01/2024, Sez. L, Sentenza n. 21565 del 03/09/2018).
Per contro, la giurisprudenza citata dalla RAGIONE_SOCIALE per confutare tale affermazione non è conferente.
Le sentenze menzionate in ricorso riguardano infatti o ipotesi di lavoro straordinario prestato dal dirigente nell’ambito dell’unico incarico di cui lo stesso sia titolare o funzioni accessorie anche esterne all’ente, svolte in dipendenza o in connessione con lo specifico incarico conferito.
Il termine ‘incarico’ definisce la posizione ricoperta all’interno dell’organizzazione e non qualsiasi attività o compito o funzione in concreto esercitati. Quando dunque nell’ambito di uno stesso incarico al dirigente sono attribuiti altri compiti o funzioni, opera il principio di onnicomprensività e nulla spetta in più al dirigente; quando invece un dirigente già titolare di un incarico, ossia di una posizione organizzativa, ne riceva uno ulteriore per sopperire all’assenza di un altro dirigente e vada a occupare una ulteriore posizione, legittimamente la contrattazione collettiva può prevedere la corresponsione di una remunerazione autonoma, come in questo caso accade per l’indennità di sostituzione regolata dall’art. 18, comma 7, del CCNL di settore dell’8 giugno 2000.
Così, nella specie, la sentenza impugnata ha riconosciuto l’indennità di sostituzione, dopo aver rilevato come il NOME, già titolare dell’incarico di direttore della struttura organizzativa complessa di otorinolaringoiatria del RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, avesse ricevuto anche l’incarico di direttore della struttura organizzativa complessa del RAGIONE_SOCIALE della stessa RAGIONE_SOCIALE.
Se dunque è certamente corretto affermare -come stabilisce lo stesso art. 18, comma 7, e in continuità con la giurisprudenza di questa Corte -che l’espletamento dell’incarico in sostituzione non costituisce esercizio di mansioni superiori, in quanto il ruolo della dirigenza pubblica è unico (v. ex multis Cass., Sez. L, Ordinanza n. 7042 del 17/03/2025, Sez. L, Ordinanza n. 27241 del 21/10/2024), nondimeno esso dà diritto all’indennità in esame, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, che va dunque esente da censure.
Con il terzo motivo di ricorso, parte RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 18, comma 7, CCNL 1998/2000 Medici Dirigenti.
Sostiene il RAGIONE_SOCIALE che la sentenza impugnata avrebbe indebitamente esteso l’ambito di applicazione del comma 7 dell’art. 18 citato, il quale sarebbe riferibile alle sole ipotesi di sostituzione di un dirigente assente per ferie, malattia o altro impedimento, non già all’ipotesi di vacanza o mancato conferimento dell’incarico per una specifica posizione, che troverebbe disciplina nel successivo comma 8, che non a caso non prevede alcuna indennità.
Il motivo è infondato.
Come reso chiaro dal dato testuale -«e aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico» -il comma 8 dell’art. 18 del CCNL in esame non disciplina causali di sostituzione diverse rispetto al precedente comma
7, bensì l’ipotesi residuale in cui, alle stesse sostituzioni di cui ai commi precedenti, l’azienda non sia in grado di provvedere secondo le modalità analiticamente descritte in quei commi, quanto a criteri di individuazione del sostituto, durata dell’incarico sostitutivo e requisiti soggettivi del sostituto.
Il riferimento esplicito alle «sostituzioni di cui ai commi precedenti», incluso il 7 dove è regolata l’indennità sostitutiva, rende chiaro che anche al dirigente chiamato alla sostituzione in base al comma 8 spetta l’indennità di sostituzione, ricorrendo tutte le altre condizioni.
Esclusa dunque l’alternatività tra comma 7 e comma 8, quel che si tratta di stabilire è allora se le causali delle sostituzioni di cui al comma 1 (ferie, malattia o altro impedimento) siano da intendere in senso tassativo o se invece comprendano anche l’ipotesi in cui la scopertura di una unità organizzativa e la conseguente sostituzione dipendano non già da impedimenti soggettivi del suo titolare, ma da una riorganizzazione, che quella unità abbia creato ex novo , senza tuttavia dotarla immediatamente di un dirigente titolare.
Ebbene, alla luce del canone interpretativo espresso dall’art. 1363 c.c., per il quale «le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto», è proprio il tenore testuale del comma 8 a illuminare il senso dei commi precedenti e a chiarire che la sostituzione può aver luogo in ogni caso in cui «la struttura temporaneamente priva di titolare», indipendentemente dal fatto che tale condizione dipenda da ferie, malattia o altri impedimenti soggettivi.
Come correttamente affermato dalla sentenza impugnata, a rivestire un’importanza preminente è la scopertura temporanea, che giustifica la sostituzione e dunque il pagamento dell’indennità di sostituzione nei termini indicati dal comma 7.
Non a caso, nella giurisprudenza di questa Corte l’indennità di
sostituzione è stata riconosciuta sia in ipotesi di comando del dirigente da sostituire (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 27241 del 21/10/2024, Sez. L, Ordinanza n. 15744 del 05/06/2024), sia quando la posizione organizzativa era vacante perché in attesa di nomina del titolare (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 23156 del 19/08/2021).
Come condivisibilmente affermato dalla sentenza impugnata, lo stesso art. 18 del CCNL disciplina un’ipotesi di incarico aggiuntivo in caso di vacanza temporanea di una posizione organizzativa, non strettamente riconducibile alla nozione di impedimento soggettivo di cui al comma 1; si tratta di quella regolata dal comma 4, riguardante l’assenza dovuta alla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, per la quale il comma 7 riconosce l’indennità sostitutiva, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali finalizzate alla copertura del posto.
Deve dunque ritenersi che l’art. 18 intenda riconoscere l’indennità sostitutiva non soltanto nelle ipotesi di impedimento soggettivo e temporaneo del titolare, vale a dire di sua assenza provvisoria, ma anche in tutte le ipotesi di scopertura del posto, anche se dovute all’assenza assoluta di titolarità, per cessazione dall’incarico o creazione ex novo della posizione, in attesa di una sua copertura stabile mediante procedure concorsuali.
Il ricorso va in conclusione rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del controRAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del RAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/02/2026.
La Presidente
NOME COGNOME