Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19692 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19692 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
1.La Corte d’Appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva revocato i decreti con cui alla Regione Lazio era stato ingiunto il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme di € 1291,14 ed € 1130,00, rispettivamente in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, a titolo di indennità di risultato per l’anno 2013.
La Corte territoriale ha ritenuto la certezza, la liquidità e l’esigibilità del credito, evidenziando che l’integrazione all’Accordo di contrattazione decentrata del 5.2.2014, sottoscritta in data 16.4.2014, non aveva modificato il regime dell’indennità di posizione relativa all’anno 2013 e introdotto dall’Accordo di concertazione del 6.10.2010.
Il giudice di appello ha rilevato che la suddetta integrazione non aveva negato l’esistenza del diritto in capo ai lavoratori, ma si era limitata a dare atto dell’insufficienza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE finanziarie a disposizione della Regione Lazio ai fini dell’adempimento della prestazione che le incombeva (il pagamento dell’intera indennità nella misura del 25%), prevedendo una moratoria che avrebbe consentito al debitore di procrastinare la corresponsione del dovuto fino al conseguimento della liquidità.
Ha poi rilevato che l’Amministrazione non aveva provato in giudizio l’effettiva ed incolpevole indisponibilità di RAGIONE_SOCIALE nella misura necessaria da parte della Regione Lazio, ma si era limitata ad invocare una situazione di
generica e complessiva scarsità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE economiche a sua disposizione, e che tale prospettazione era smentita dagli atti di causa (avendo la stessa Regione dedotto a fondamento dell’opposizione di essersi attivata in modo tempestivo adottando il piano triennale per ottenere economie aggiuntive all’evidenza conseguite, in quanto aveva riconosciuto di avere trasmesso al RAGIONE_SOCIALE una nota ai fini della certificazione per l’utilizzo RAGIONE_SOCIALE stesse).
Considerato che le procedure finalizzate all’attribuzione del diritto all’indennità di risultato erano state espletate con esito positivo per i lavoratori appellanti e che in ordine alle modalità di erogazione della differenza dell’emolumento a credito dei lavoratori l’accordo del 16.4.2014 nulla aveva previsto, ha inoltre escluso la necessità di espletare altre procedure di valutazione per la definizione degli ulteriori pagamenti.
Avverso tale sentenza la Regione Lazio ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; il COGNOME ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
DIRITTO
1.Con l’unico motivo, il ricorso denuncia ‘V iolazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE seguenti norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ: Integrazione all’accordo di contrattazione decentrata del 5.2.2014, nella parte relativa alla definizione dei criteri e RAGIONE_SOCIALE modalità di erogazione al personale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE finanziarie non utilizzate del ‘RAGIONE_SOCIALE anno 2013′, sottoscritto tra la Regione Lazio e le rappresentanze sindacali in data 16.4.2014′.
Evidenzia che l’art. 10 comma 4 del RAGIONE_SOCIALE per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio 2002-2003 del 22.1.2004 si è limitato a prevedere il range entro il quale la retribuzione di risultato può essere legittimamente corrisposta, mentre l’art. 10, comma 4, dell’accordo di concertazione n. 2/2010, sottoscritto in data 6.10.2010 ha previsto la determinazione della retribuzione di risultato nella misura del 25%.
Deduce che, dopo la pre-intesa con le OO.SS. e le RSU del 25.7.2013 (recepita con deliberazione della Giunta regionale n. 117 del 29.5.2013 e sottoscritta in via definitiva con accordo sindacale del 12.6.2013), in data 17.12.2013 era stato sottoscritto con le OOSS e le RSU il preaccordo sui criteri e le modalità di erogazione del trattamento economico accessorio relativo alla predetta annualità, recepito con DGR n. 50 del 4.2.2014 e sottoscritto in via definitiva con accordo sindacale del 5.2.2014, mentre in data 16.4.2014 era stata sottoscritta l’integrazione dell’accordo di contrattazione decentrata del 5.2.2014 con cui le parti avevano concordato, per l’anno 2013, di procedere all’erogazione della retribuzione di risultato del personale di categoria D interessato, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE finanziarie non utilizzate del RAGIONE_SOCIALE per le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e per la RAGIONE_SOCIALE relative all’anno 2013, ammontanti ad € 2.482.950,82.
Sostiene che l’accordo di concertazione n. 2/2010 è stato superato dai successivi accordi del 2014, che avevano disposto la riduzione percentuale in argomento, sempre nell’ambito del range stabilito dal RAGIONE_SOCIALE, alla luce della verifica ispettiva del MEF, senza prevedere l’obbligo di erogare l’importo della retribuzione di risultato in misura del 25%.
Evidenzia inoltre che era stato posto a carico di entrambe le parti l’obbligo di attivare ogni utile iniziativa al fine di conseguire il recupero RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE finanziarie necessarie per la corresponsione dell’indennità di risultato del personale di categoria D titolare di p.o. e di altre professionalità nella misura prevista dall’accordo di contrattazione decentrata del 6.10.2010.
Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto l’esigibilità del credito, sottoposto alla condizione sospensiva del reperimento dei fondi, atteso che tale condizione che non si era realizzata e che i ricorrenti non avevano fornito prova.
2. Il ricorso è fondato.
La retribuzione di risultato, non correlata al solo svolgimento della funzione dirigenziale, presuppone l’instaurazione di una procedura che richiede la previa fissazione di specifici obiettivi e la successiva verifica del relativo grado di realizzazione, essendo finalizzata a remunerare la qualità RAGIONE_SOCIALE prestazioni e gli obiettivi conseguiti, e riguardando l’apporto del dirigente in termini di
RAGIONE_SOCIALE o redditività della sua prestazione (v . Cass. n. 14638/2016); la determinazione dell’indennità di risultato è dunque affidata alle procedure stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Si è in particolare chiarito che, al pari della retribuzione di posizione, la retribuzione di risultato non costituisce una voce automatica ma resta subordinata, per ciascun dirigente, a specifiche determinazioni annuali, volte a vagliare la presenza in concreto dei relativi presupposti, e da effettuarsi solo a seguito della definizione, parimenti annuale, degli obiettivi e RAGIONE_SOCIALE valutazioni degli organi di controllo interno, oltre che al rispetto dei limiti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE disponibili e della capacità di spesa dell’Amministrazione interessata (Cass. n. 21166/2019; Cass. n. 20065/2016; Cass. n. 5679/2022 e Cass. n. 14672/2022).
La disponibilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE viene pertanto definita a monte in sede di accordo sindacale all’esito RAGIONE_SOCIALE valutazioni discrezionali e a tali criteri la la P.RAGIONE_SOCIALE. è tenuta ad uniformarsi, senza che possa configurarsi alcun profilo di colpa.
Né può configurarsi alcun vulnus nella riduzione l’entità della i ndennità di risultato a fronte dell’accertamento in sede sindacale dell’indisponibilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in quanto non sussistono diritti quesiti.
La sentenza impugnata non è conforme a tali principi, in quanto pur avendo accertato in fatto che secondo l’accordo integrativo di contrattazione decentrata sottoscritto in data 16.4.2014 le RAGIONE_SOCIALE non avevano consentito di erogare la retribuzione di risultato per l’anno 2013 ha ritenuto il credito certo, liquido ed esigibile, ed ha fatto discendere da tale accordo un insussistente obbligo retributivo dell’Amministrazione attraverso la valorizzazione dell’impegno a reperire a reperire i fondi in quel momento insussistenti (la cui inosservanza avrebbe al più legittimato un’azione risarcitoria, non proposta in questa sede).
La sentenza impugnata ha peraltro escluso l’indisponibilità di economie aggiuntive senza peraltro menzionare alcuna determinazione di conformità del RAGIONE_SOCIALE (organo a cui l’art. 28 della legge regionale Lazio n. 4/2013 demanda il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti da norme di legge).
4. Il ricorso va pertanto accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5. Il diverso esito dei gradi di merito e l’esito del giudizio di appello favorevole ai lavoratori giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero processo tra la Regione Lazio e il COGNOME, e la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese relative ai gradi di merito tra la Regione Lazio e il COGNOME, che nel presente grado di giudizio non ha svolto attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto; compensa integralmente le spese dell’intero processo tra la Regione Lazio e il COGNOME, e dispone la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese relative ai gradi di merito tra la Regione Lazio e il COGNOME, che non ha svolto attività difensiva in questa sede.
tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione il 4.6.2024.
La Presidente NOME COGNOME