Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3748 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 3748 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso 23139-2020 proposto da: da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME; in ROMA avvocato difende
– ricorrente –
principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE AVEZZANO SULMONA L’AQUILA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME; 2023 172 pro PIAZZA difesa
– controricorrente –
ricorrente incidentale contro
COGNOME NOME;
– ricorrente principale – controricorrente
incidentale –
avverso la sentenza n. 128/2020 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 20/02/2020 R.G.N. 382/2019; R . G . N
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME. di NOME
RILEVATO
che, con sentenza del 20 febbraio 2020, la Corte d’Appello di L’RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di L’RAGIONE_SOCIALE sull’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da NOME COGNOME, medico di medicina generale convenzionato con la RAGIONE_SOCIALE per l’esercizio della professione di medico di base, relativamente al pagamento, quale medico addetto al servizio di continuità assistenziale, delle indennità di rischio, di reperibilità e di “festività di particolare rilevanza”, tut demandate alla RAGIONE_SOCIALE, che la RAGIONE_SOCIALE aveva sospeso o ridotto sulla base di quanto previsto dalla finanziaria del 2005 circa il contenimento della spesa sanitaria, revocato il decreto ingiuntivo riduceva dell’importo liquidato dal primo giudice a titolo di indennità di rischio la somma spettante al COGNOME ;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sussistere in relazione alla natura privatistica dei rapporti parasubordinati intercorrenti tra la RAGIONE_SOCIALE ed i medici convenzionati esterni, la giurisdizione del giudice ordinario e nel merito, fondata – con esclusione della sola indennità di rischio, che, quale compenso aggiuntivo, non rientra tra le voci componenti il trattamento economico del medico convenzionato, qualificato dall’Accordo Collettivo Nazionale del 2005 onnicomprensivo – la pretesa azionata in via monitoria dal medico, dal momento che, ferma l’esigenza di salvaguardare l’equilibrio tra livelli assistenziali e l necessaria disponibilità di spesa, non può giustificarsi sulla base del riconosciuto carattere autoritativo del potere dell’amministrazione di fissare un tetto alla spesa sanitaria una unilaterale riduzione da parte della RAGIONE_SOCIALE dell’ammontare delle indennità aggiuntive previste dall’Accordo Integrativo
Regionale in favore dei medici di medicina generale che prescinda da qualsiasi RAGIONE_SOCIALE con le strutture sanita pubbliche e private;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME affidando l’impugnazione a tre motivi cui resiste co controricorso la RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, L’RAGIONE_SOCIALE, che a sua volta, propone ricorso incidentale articolato su se motivi cui resiste, con controricorso, il COGNOME;
CONSIDERATO – che il primo motivo del ricorso principale è formulat denunciando la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. c.p.c.) del combinato disposto dell’art. 4, co. 9, L. 412/1 (come modificato dall’art. 52, co. 27, L. 289/2002) e dell’a 40 d. Igs. 165/2001, nonché la violazione e falsa applicazion dell’art. 45 d. Igs. 165/2001, 8 d. Igs. 502/1992 e 48 833/1978 e con esso si sostiene che erroneamente, per ritenere l’invalidità della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, s fatto riferimento ai predetti artt. 8 e 48, in quanto non so RAGIONE_SOCIALE nazionale poteva autorizzare quella RAGIONE_SOCIALE prevedere compensi ulteriori, ma l’art. 45 d. Igs. 165/2001 prevedeva espressamente che potessero essere stabiliti compensi accessori collegati all’effettivo svolgimento d attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute, senza contare che la normativa RAGIONE_SOCIALE n aveva in alcun modo violato vincoli o limiti di competenza imposti dalla RAGIONE_SOCIALE nazionale o dalle norme di legge; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
che il secondo motivo assume la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 8, co.2, 14, c 7, 14, co. 9 e 72 dell’Accordo Collettivo Nazionale di Medicina Generale del 2005, sostenendo che le predette norme non vieterebbero la corresponsione ai medici di continuit assistenziale GLYPH di GLYPH indennità GLYPH legata GLYPH alle GLYPH caratteristiche
geografiche del territorio o alle particolari caratteristiche strutturali delle sedi, ben potendosi tali condizioni riportare agli incentivi di struttura (art. 8, co. 2, ACN), mentre la onnicomprensività di cui all’art. 72 non potrebbe essere ritenuta preclusiva della corresponsione della indennità di rischio;
che il predetto il motivo si sviluppa, poi, richiamando le condizioni orogeografiche del territorio e le pessime condizioni in cui si trovavano tutte le sedi, sotto il profilo della sicurezza; che il terzo motivo è formulato denunciando la violazione eo falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 13 dell’AIR Abruzzo del 2006, contestando il fatto che quest’ultima non possa essere intesa quale disposizione attuativa dell’art. 14, co. 9, senza indagare la reale intenzione delle parti, alla luce del comportamento complessivo di esse anche posteriore alla conclusione del contratto, mentre una corretta applicazione dei criteri ermeneutici avrebbe condotto a riconoscere che l’indennità di rischio andava a remunerare espressamente le condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell’attività convenzionata, essendo i medici di continuità assistenziale notoriamente, nella Regione Abruzzo, costretti a lavorare in sedi non idonee prive della maggior parte dei presidi di sicurezza richiesti dalla RAGIONE_SOCIALE e dalle direttive ministeriali; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
che tutti gli esposti motivi del ricorso principale, i quali, quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati;
che questa SRAGIONE_SOCIALE ha già affermato il principio, qui da ribadire, secondo cui «in tema di rapporto di lavoro dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, l’art. 2-nonies del d.l. 29 marzo 2004, n. 81, convertito in legge 26 maggio 2004, n. 138, rimette agli accordi nazionali ivi previsti, anche
attraverso il richiamo all’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e quindi al sistema comune del pubblico impiego contrattualizzato ivi contenuto, la disciplina della RAGIONE_SOCIALE di ambito RAGIONE_SOCIALE ed aziendale, sicché la RAGIONE_SOCIALE collettiva decentrata non può validamente disporre in senso contrastante rispetto a quanto stabilito in ambito nazionale; è pertanto nulla la previsione di cui all’art. 13 dell’Accordo Integrativo Regionale per la Regione Abruzzo del 9.8.2006, con cui, a fronte di una disciplina dell’Accordo Collettivo Nazionale 20.1.2005, che consente di valorizzare, anche a fini incentivanti, specifiche condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell’attività, è stato previsto in modo generalizzato un compenso aggiuntivo orario (indennità di rischio) per tutti i medici di continuità assistenziale operanti sul territorio RAGIONE_SOCIALE» (C. 29137/2022) e ciò sul presupposto si riporta testualmente dal citato precedente -che «l’art. 8 dell’ACN individua, nel definire la struttura dei compensi, tra gli incentivi, quelli «di processo» (comma 2, lett. b) che effettivamente potrebbero riferirsi anche alle particolarità nell’esecuzione di certe prestazioni assistenziali e che rientrano tra quelli il cui riconoscimento è riservato – a titolo retributivo, perché di remunerazioni si tratta, per quanto conseguenti a modalità particolari di svolgimento o difficoltà della prestazione – dall’art. 4 lett. j) del medesimo ACN alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in un contesto in cui le misure dei compensi «in rapporto al tipo di attività svolte» sono rimesse dall’art. 14, co. 7, del medesimo ACN, sempre alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” e che «al contempo l’art. 14 del medesimo ACN, individuando i contenuti demandati alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con il fine di cogliere le specificità locali (comma 2), nel successivo comma 9 stabilisce che, rispetto ai compensi, “nell’ambito degli accordi regionali Corte di Cassazione – copia non ufficiale
possono essere definiti parametri di valutazione di particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell’attività convenzionale”»;
che in quella sede si è sottolineato – e ciò vale anche per la sentenza qui impugnata, stante l’identità di contenuti sul punto – il fatto che «la Corte territoriale ha ben evidenziato ed in ciò sta una rado decidendi del tutto logica e sufficiente a sorreggere la statuizione finale da essa assunta – come il livello RAGIONE_SOCIALE nel caso di specie abbia riconosciuto il compenso aggiuntivo dell’indennità di rischio, per i medici della continuità assistenziale, «in modo automatico ed indifferenziato» – si cita testualmente dalla sentenza di appello – per tutti coloro «che svolgono tale attività convenzionale nel territorio abruzzese», laddove la prestazione presenta «caratteristiche indefettibili, comuni a tutto il territorio italiano», in violazione quindi del criterio specificità («particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà») attraverso cui l’ACN definisce gli interventi da esso demandati alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE»;
che neppure può essere avallata la tesi, esposta nel ricorso per cassazione, secondo cui la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE esprimerebbe l’apprezzamento di merito per cui tutto il territorio abruzzese sarebbe caratterizzato da condizioni idonee a giustificare quel rischio, per giunta in modo diffusamente differenziato per tutti i medici di continuità assistenziale della Regione, rispetto a ciò che accade nel resto del Paese;
che si tratta infatti di assunto apodittico e tutt’altro ch notorio, oltre che smentito dalle valutazioni di fatto svolte dalla Corte territoriale, considerazioni rispetto alle quali non assumono portata decisiva in senso contrario, anche ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. e per la loro genericità, le circostanze
addotte sul trovarsi gli ambulatori e le strutture disseminati sull’intero territorio e «talvolta» in zone di montagna o impervie, non potendosi riferire ad un insindacabile scelta di “merito” ciò che attiene ad un dato di fatto, se vi sia un’incoerenza rispetto all’effettiva realtà, la quale palesemente non consente di affermare che le condizioni territoriali dell’intera Regione fossero invariabilmente tali da giustificare una uniforme valutazione del menzionato disagio e rischio;
che non diversamente, è puramente affermato che la scelta di attribuire quell’indennità fosse consequenziale alle condizioni delle sedi di Guardia Medica, asserite come insicure e non dotate delle misure prevenzionistiche necessarie, senza distinzione alcuna tra sede e sede e senza che – come indirettamente ammette la stessa ricorrente, a pag. 13, penultimo periodo, del ricorso – quelle condizioni e giustificazioni fossero state esplicitate nell’accordo appunto come ragioni del riconoscimento del beneficio economico;
che anche tale assunto è in effetti apodittico e l’ulteriore insistenza su di esso in memoria, sulla base del contenuto di una ricognizione sindacale delle condizioni dei presidi di sicurezza del 2017, oltre a presentare elementi di tardività, perché la memoria finale non consente di integrare i motivi di ricorso (C. 8939/2021; C. 3780/1015; C. 26670/2014), costituisce comunque una nuova lettura dei dati di merito, inammissibile in sede di legittimità (C., SU, 34476/2019; C., SU, 24148/2013);
che, quanto al ricorso incidentale, è a dirsi come con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALE, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 173, 176, 178 e 180, I. n. 311/2002, 6 dell’Intesa RAGIONE_SOCIALE/Regione del 23.3.2005, 1, commi 278 e 281, I. n. 266/2005, 1,
comma 796, lett. B)’ I. n. 296/2006 e 12 Preleggi, i relazione agli artt. 1399, 1418, 1419 e 1374 c.c., lamenti carico della Corte territoriale il disconoscimento della natu autoritativa delle delibere della Regione e commissarial intervenute a contenimento della spesa sanitaria e perci suscettibili di efficacia derogatoria della disciplina collettiv
che, con il secondo motivo, posto sotto la medesima rubrica del motivo che precede, la ASL ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente affermato che la riduzion della spesa GLYPH presupponeva GLYPH la modifica consensuale dell’Accordo Integrativo Regionale e la conseguente illegittimità delle deroghe disposte unilateralmente;
che con il terzo motivo, ancora rubricato con riferimento al violazione e falsa applicazione delle norme di cui ai motivi c precedono, la ASL ricorrente imputa alla Corte territorial l’erroneità dell’interpretazione dei provvedimenti regional commissariali di contenimento della spesa letti dalla Corte ne senso dell’essere l’efficacia degli stessi subordinata riapertura dei tavoli di concertazione;
che, nel quarto motivo la violazione e falsa applicazion dell’art. 1326 c.c. è prospettata in relazione al cara facoltativo delle prestazioni implicanti la corresponsione del indennità oggetto di causa, sostenendosi che l’aver scelto rendere le prestazioni a fronte dell’intervenuta modifica de condizioni remunerative presupponeva l’implicita accettazione delle nuove condizioni;
che, con il quinto motivo, denunciando la violazione e fals applicazione dell’accordo collettivo nazionale del 23.3.2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina genera ai sensi dell’art. 1 della I. n. 421/1992 e dell’art. 8 del n. 502/1992 come modificato dal d.lgs. n, 517/1993 ed in particolare dell’art. 45, nonché dell’art. 5 dell’Acc
Integrativo Regionale, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente, imputa alla Cort territoriale il travisamento della natura e genere de prestazioni implicanti l’erogazione delle indennità questione, per essere dette prestazioni volontarie e, perc liberamente rinunziabili, discendendone il caratter meramente incentivante delle relative indennità;
che, con il sesto motivo, si deduce la violazione e fa applicazione degli artt. 40 e 40 bis d.lgs. n. 165/2001 per n aver la Corte territoriale dato rilievo a quanto ivi previsto l’inapplicabilità della disciplina contrattuale implicante o non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale qualora dai contratti integrativi derivino costi rispettosi dei vincoli di bilancio;
che la RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia nel settimo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 I. n. 2248/1865 A E, lamentando la non conformità a diritto della disapplicazion sancita dalla Corte territoriale delle delibere attuativ provvedimenti autoritativi di contenimento della spesa sanitaria essendo stata pronunziata in un giudizio in cui P.A. è parte e con riferimento ad atti non qualificabili co mero antecedente logico del diritto dedotto in giudizio ma ess stessi fatti oggetto di impugnazione;
che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettam connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, s rivelano infondati, in quanto questa RAGIONE_SOCIALE si è ripetutamente pronunciata, con sentenze alla cui motivazione si rinvia, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c quali si è espresso, a partire da Cass. 3 maggio 2021, 11566 ( poi seguita da diverse pronunce conformi e mai contraddette), il principio per cui “il rapporto convenzionale dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale con il RAGIONE_SOCIALE è disciplinato, quanto agli aspetti economici, dagli
accordi collettivi nazionali e integrativi, ai quali devono conformarsi, a pena di nullità, i contratti individuali, ai sensi degli artt. 48 della I. n. 833 del 1978 e 8 del d.lgs. n. 502 del 1992. Ne consegue che tale disciplina non può essere derogata da quella speciale prevista per il rientro da disavanzi economici e che le sopravvenute esigenze di riduzione della spesa devono essere fatte valere nel rispetto delle procedure di negoziazione collettiva e degli ambiti di competenza dei diversi livelli di RAGIONE_SOCIALE, dovendo pertanto considerarsi illegittimo l’atto unilaterale di riduzione del compenso adottato dalla PRAGIONE_SOCIALEA., posto che il rapporto convenzionale si svolge su un piano di parità ed i comportamenti delle parti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l’esercizio dell’autonomia privata”;
che il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno rigettati, con compensazione delle spese in ragione della reciproca soccombenza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12.1. 2023