Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18216 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 18216 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26534-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso L’UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DELLA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1433/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/03/2021 R.G.N. 1000/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
RETRIBUZIONE
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/05/2024
CC
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RILEVATO
che, con sentenza del 15 marzo 2021, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Santa NOME Capua Vetere e accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti della Regione Campania, di cui erano dipendenti prestando tuttavia servizio in distacco presso Comuni della Regione, domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità di rischio, di cui all’art. 19 del CCDI del 2001 e l’indennità di disagio ex art. 25 del medesimo contratto, in quanto addette al computer, ruolo per il quale la contrattazione decentrata prevedeva l’attribuzione;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto dovute le indennità in questione per essere illegittima l’esclusione sancita a carico del personale distaccato e comprovata la condizione pregiudizievole per la salute e l’integrità personale legittimante il riconoscimento delle indennità medesime data dall’utilizzo effettivo del computer per almeno quattro ore al giorno;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la Regione Campania, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resistono, con controricorso tutti gli originari istanti;
che i controricorrenti hanno poi presentato memoria.
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, la Regione ricorrente, nel denunciare il vizio di omessa pronunzia in ordine alla carenza di legittimazione passiva della Regione medesima con conseguente nullità dell’impugnata sentenza, imputa alla Corte di aver erroneamente qualificato la posizione della lavoratrice come ‘distacco’ e non come ‘comando’ da qui derivando la
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legittimazione passiva della Regione quale soggetto obbligato alla corresponsione del trattamento economico rivendicato; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, comma 1, c.c. in relazione agli artt. 37 CCNL 2000 e 41 CCNL 2004 ed agli artt. 9 e ss. CCDI 2001, la Regione ricorrente imputa alla Corte territoriale il malgoverno delle regole sull’onere della prova dovendo ritenersi gravante sulla lavoratrice, quale fatto costitutivo del diritto alla corresponsione delle rivendicate indennità, la dimostrazione delle giornate di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa in condizioni di rischio e disagio;
che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., la Regione ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente applicato il principio di non contestazione, rinvenendosi in atti la confutazione della valenza probatoria dell’attestato dell’ente distaccatario circa l’adibizione al computer della lavoratrice per quattro ore al giorno, e di non aver rilevato l’erroneità del conteggio prodotto, recante il computo del valore giornaliero delle indennità per 26 giornate mensili e per 12 mesi all’anno, senza tener conto di ferie, festività, malattie ed altre assenze; che il primo motivo si rivela inammissibile per non avere la Regione ricorrente dato conto della circostanza per cui la questione sollevata, relativa alla qualificazione della posizione della lavoratrice come distacco e non comando, fosse compresa nel ‘thema decidendum’ (cfr. Cass. 9.8.2018, n. 20694 e Cass. 24.1.2019, n. 2038) e fatta oggetto di gravame, onde escludere il formarsi del giudicato interno sul punto, ferma restando la configurabilità in capo al lavoratore, non importa se in comando o distacco, risultando la differenza attenuata ai sensi dell’art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001, di un diritto di azione nei confronti dell’Ente titolare del rapporto di impiego esercitabile
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con riguardo al trattamento economico previsto dalla disciplina collettiva del comparto di provenienza (cfr., da ultimo, Cass. 3.4.2023, n. 9169);
che parimenti inammissibile risulta il secondo motivo, risolvendosi la censura nella mera confutazione della valutazione di risultanze istruttorie (l’attestazione del Comune in ordine all’adibizione al computer della lavoratrice per quattro ore al giorno) puntualmente prese in esame dalla Corte territoriale, valutazione rimessa all’apprezzamento discrezionale della Corte medesima nonché nella confutazione della stessa interpretazione della norma posta dalla contrattazione integrativa, di cui si chiede il vaglio in via diretta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. viceversa non consentito in sede di legittimità;
che nuovamente inammissibile deve ritenersi il terzo motivo, da un lato, per il risolversi della censura relativa all’erronea applicazione del principio di non contestazione ancora una volta nella confutazione dell’accertamento della Corte territoriale in ordine alla ricorrenza del fatto costitutivo delle pretese azionate, dall’altro, per non confrontarsi la censura stessa con la motivazione della sentenza impugnata fondata sulla genericità della contestazione e sul mancato assolvimento da parte della Regione ricorrente dell’onere sulla stessa gravante di indicare i periodi o i giorni in cui la prestazione non era stata resa;
che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore del procuratore della controricorrente dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro
4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione a favore dell’AVV_NOTAIO, antistatario.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 22 maggio