Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19082 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19082 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16242/2019 R.G. proposto da NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO – ricorrente –
contro
domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO – controricorrente – avverso la sentenza n. 580/2019 de lla Corte d’Appello di depositata il 28.2.2019;
Roma, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.7.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L a Corte d’ Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ha respinto la domanda formulata dal ricorrente , dirigente medico, nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE per il riconoscimento di differenze retributive vantate a titolo di indennità di pronta disponibilità.
La Corte territoriale ha ritenuto che, nel momento di entrata in vigore del CCNL del 3.11.2005, si era determinata la caducazione della contrattazione integrativa, recepita dalla deliberazione n. 1873 del 21.7. 1999, con la quale l’importo unitario dell’indennità di pronta disponibilità era stato elevato a € 41,32, rispetto alla quota minima di € 20,66 prevista dal precedente CCNL ; infatti, l’art. 17 del CCNL del 2005 aveva disposto la disapplicazione dell’art. 20 del CCNL del 1996 e, di conseguenza, anche d ell’art. 62, disposizioni che rappresentavano la necessaria base normativa della contrattazione collettiva decentrata del luglio 1999, essendo del tutto pacifico che nessun nuovo contratto integrativo era poi intervenuto, nel periodo di vigenza del CCNL del 2005, a determinare l’indennità di disponibilità in misura superiore a quella minima stabilita dall’art. 55 del nuovo CCNL. La Corte d’Appello ha inoltre osservato che, i n ogni caso, l’art. 51 del CCNL del 2005 aveva confermato quanto previsto dall’art. 62 del precedente contratto collettivo per quanto riguarda il limite all’erogazione dell’indennità rappresentato dalla capienza del fondo annuale.
Pertanto, in difetto di appositi accordi sindacali che disponessero l’incremento dell’indennità rispetto alla misura minima stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale e dovendosi comunque contestualizzare la pretesa nella realtà finanziaria del momento, la domanda del dirigente è stata
respinta, con conseguente riforma della sentenza di primo grado, che invece quella domanda aveva accolta.
Avverso tale sentenza il medico ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è denunciata come «violazione ed errata applicazione di norme di diritto – artt. 5 e 51 CCNL dirigenza medica», la parte della sentenza in cui la Corte d’ Appello ha ritenuto superato, in quanto abrogato per effetto della sopravvenuta contrattazione collettiva a livello nazionale, l’accordo decentrato recepito dalla RAGIONE_SOCIALE con l’atto deliberativo n. 1873 del 21.7.1999.
Con il secondo motivo è denunciata la «violazione ed errata applicazione delle norme di diritto – artt. 1312, 1355, 1358, 2697 c.c., art. 51 CCNL dirigenza medica», nonché «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione», in ordine alla mancata prova -con onere a carico della RAGIONE_SOCIALE -della incapienza del fondo, mentre, dagli stessi tabulati prodotti dall’azienda emergeva, piuttosto, l’esistenza di residui positivi .
Con il terzo motivo è denunciata la «violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, art. 17 CCNL dirigenza medica del 3.11.2005, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione», in quanto si sostiene che, secondo la richiamata
disposizione, non era più previsto il limite della capienza del fondo.
I motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati per le ragioni già enunciate da questa Corte con la sentenza n. 5417/2020, riprese e sviluppate, tra le altre, nelle ordinanze nn. 69/2022, 2408/2022, 3417/2022, 23287/2023, 23290/2023, 27967/2023 e qui condivise dal Collegio.
Con tali provvedimenti vennero respinti analoghi ricorsi proposti da dirigenti medici in servizio presso l’RAGIONE_SOCIALE -o, viceversa, accolti i ricorsi dell’RAGIONE_SOCIALE contro sentenze d’appello di esito opposto e alle relative motivazioni innanzitutto si rinvia, ai sensi dell’ art. 118 disp. att. c.p.c., non ravvisandosi motivi che inducano a discostarsene.
L ‘art. 110 del d.P.R. n. 384 del 1990, nell’affermare la perdurante vigenza delle indennità previste dall’art. 82 del d.P.R. n. 270 del 1987, al comma 6, fissava in Lire 40.000 lorde l’importo di quella di pronta disponibilità .
5.1. Il CCNL 5.12.1996 per la dirigenza medica e veterinaria del RAGIONE_SOCIALE, all’art. 20, disciplinava il servizio di pronta disponibilità, prevedendo, al comma 5, che lo stesso desse diritto alla corresponsione, per ogni dodici ore, di un’indennità, della quale non quantificava l’ammontare, precisando solo, al comma 7, che al pagamento del compenso si doveva provvedere con il fondo disciplinato dall’art. 62 dello stesso contratto ( «5. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. … 7. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo dell’art. 62 »).
5.2. Q uest’ultima disposizione, oltre ad indicare le modalità di costituzione del fondo e le finalità dello stesso («Per la corresponsione degli emolumenti connessi a determinate
condizioni lavorative, dal 31 dicembre 1995 ed a valere sulle competenze 1996 senza alcun pregiudizio sugli aumenti del biennio successivo, è istituito un fondo, che è formato nel suo ammontare dalla somma spesa per l’anno 1993 per il pagamento al personale destinatario del presente contratto: della indennità di pronta disponibilità di cui all’art. 82 del D.P.R. 270/1987, come modificato dall’art. 110, comma 6, del D.P.R. 384/1990; …»), stabiliva, al comma 6, che «la misura dell’indennità di pronta disponibilità, ai sensi dell’art. 20, comma 5, viene rideterminata -rispetto al valore indicato nell’art. 110 comma 6 del d.P.R. 384/1990 in sede di contrattazione decentrata in base ai modelli organizzativi adottati per la ristrutturazione aziendale, nei limiti del fondo annuale di cui al comma 1».
5.3. In questo contesto è intervenuta la deliberazione n. 1873 del 21.7.1999, con la quale l ‘RAGIONE_SOCIALE, nell’adottare il regolamento per l’Area della dirigenza medica e veterinaria, all’art. 49 , ha previsto che «ai sensi del 6° comma dell’art. 62 del CCNL il compenso per ogni turno di disponibilità intero viene stabilito nella misura minima di Lire 80.000 purché sia compatibile l’onere complessivo con le disponibilità del relativo fondo cui fa carico».
5.4. Successivamente con il CCNL 8.6.2000, art. 51, le parti collettive hanno confermato il fondo previsto dal richiamato art. 62, fissandone l’ammontare in quello consolidato al 31.12.1997, e, al comma 4, hanno previsto che «la contrattazione integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati dall’azienda con riguardo alla razionalizzazione dell’orario di lavoro, servizi di guardia medica e pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità, potrà integrare il fondo di cui all’art. 50 ovvero desti nare i relativi risparmi a
rideterminare l’importo dell’ indennità di pronta disponibilità, fissato nella quota minima di Lire 40.000. L’eventuale trasferimento di risorse nel fondo per la retribuzione di posizione è irreversibile».
5.5. Sulla materia della pronta disponibilità è poi intervenuto il CCNL 3.11.2005 che, all’art. 17 (rubricato appunto «Pronta disponibilità»), ha rivisto la disciplina «sostanziale» dell’istituto, super ando l’art. 20 del CCNL 5.12.1996, ed ha stabilito, al comma 7, che al pagamento dell’indennità si dovesse provvedere con il fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro disciplinato dall’art. 55, che a sua volta rinvia all’art. 51 del già richiamato CCNL 8.6.2000, di cui conferma, in particolare, il comma 4, relativo all’ammontare della indennità di pronta disponibilità ed ai poteri concessi al riguardo alla contrattazione integrativa («1. Nulla è innovato per quanto attiene il fondo previsto dagli artt. 51 e 10 dei CCNL dell’8 giugno 2000, I e II biennio, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro e per le modalità del suo utilizzo, con particolare riguardo alle relative flessibilità. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2001. 2. Sono, pertanto, confermati, in particolare, i commi 2, 3 e 4 dell’art. 51 di cui al comma 1 »).
5.6. N on è, quindi, condivisibile l’assunto del ricorrente secondo cui sarebbe stato superato il riferimento alla disponibilità del fondo annuale destinato a remunerare particolari condizioni di lavoro, perché, al contrario, la contrattazione collettiva nazionale succedutasi nel tempo, pur consentendo alla contrattazione integrativa di rideterminare in aumento l’importo dell’indennità di pronta disponibilità, ha sempre condizionato l’esercizio di detto potere alle disponibilità del fondo aziendale destinato a far fronte al relativo onere;
chiaro in tal senso è l’art. 62, comma 6, del CCNL 5.12.1996, al quale l’art. 51 del CCNL 8.6.2000 espressamente rinvia, con la conseguenza che il potere conferito alla contrattazione integrativa dal comma 4 trova anche in tal caso un limite nella complessiva disponibilità del fondo in questione, fissata inderogabilmente «nell’ammontare consol idato al 31.12.1997» (CCNL 6.6.2000) ed al 31.12.2001 (CCNL 3.11.2005).
Va, poi, evidenziato che la contrattazione nazionale, che ha rimesso a quella integrativa la rideterminazione dell’importo dell’indennità della quale qui si discute, ha anche previsto un’efficacia temporalmente limitata della contrattazione aziendale (art. 5 CCNL 3.11.2005; art. 5 CCNL 8.6.2000; art. 4 CCNL 5.12.1996), contrattazione che, secondo la previsione dell’art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo applicabile ratione temporis , è tenuta al rispetto dei vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali nonché di quelli derivanti dalle disponibilità di bilancio e dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell’amministrazione .
6.1. Tanto basterebbe per escludere che il diritto a percepire l’indennità in misura maggiorata rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, di tempo in tempo vigente, possa essere fondato su un atto deliberativo risalente all’anno 1999, in assenza di un successivo intervento della contrattazione integrativa che quell’atto abbia richiamato, verificandone anche la compatibilità con le risorse disponibili.
6.2. V a ricordato, infatti, che nell’impiego pubblico contrattualizzato l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi ed alle condizioni dagli stessi previste, sicché l’adozione di un atto unilaterale di gestione del rapporto con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato emolumento non è sufficiente, di
per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, in quanto la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva (v., fra le tante, Cass. n. 32367/2021 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione).
Per il resto, il ricorso, nella parte in cui addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente posto a carico dei dirigenti medici l’onere della prova, che invece gravava sull’RAGIONE_SOCIALE, si rivela inammissibile (in termini di irrilevanza a determinare la cassazione del provvedimento), per la riconosciuta fondatezza della fondamentale ratio decidendi addotta dal giudice d’appello in ordine alla assenza di appositi accordi sindacali, siglati nella vigenza del CCNL del 2005, ragione di rilievo assorbente.
7.1. A detta considerazione si deve aggiungere che qualora l’acquisto di un diritto sia sottoposto a condizione sospensiva e, quindi, dipenda dal verificarsi di un evento futuro ed incerto rimesso al comportamento volontario di una delle parti (condizione sospensiva potestativa semplice), l’adempimento della condotta determinativa del fatto in questione è elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto, sicché l’onere di provare l’avveramento dell’evento condizionante, in applicazio ne del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., grava su colui che intende far valere quel diritto (Cass. n. 25597/2016).
7.2. L e deduzioni contenute nel ricorso circa l’obbligo per il contraente di adeguare il proprio comportamento, in pendenza della condizione, al rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede sono inammissibili, perché pongono una questione implicante accertamenti di fatto, alla quale non fa cenno la
sentenza impugnata (v., fra le tante, Cass. n. 32804/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Infine, sono infondate -oltre che inconferenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata -le considerazioni del ricorrente sul carattere meramente potestativo della condizione, perché da tempo questa Corte ha affermato che la condizione è «meramente potestativa» quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l’assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica «potestativa» quando l’eve nto dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l’interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa scelta è rimessa all’esclusivo apprezzamento dell’interessato (Cass. n. 8390/2000; 20290/2005; 11774/2007; 18239/2014; 30143/2019).
8.1. È evidente che quest’ultima ipotesi ricorre nella fattispecie, poiché la quantificazione del fondo da destinare al trattamento accessorio, dipende da una pluralità di fattori, e principalmente dall’ammontare complessivo delle risorse poste a disposizione dell’RAGIONE_SOCIALE, e non può essere ritenuta frutto di arbitrio del datore di lavoro pubblico.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, si deve dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, ed ai fini precisati da Cass. S.U. n.
4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.
10. La complessità della questione giuridica, sulla quale i giudici di merito hanno espresso opinioni difformi, e il fatto che il ricorso è stato presentato prima del qui richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità .
P.Q.M.
ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del l’ art. 13, comma 1 -bis , del citato d.P.R., se dovuto.
La Corte: respinge il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità; Così deciso in Roma, il 3.7.2024.