Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34006 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 34006 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 19634-2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
Oggetto
DIRIGENTE PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/05/2023
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 283/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 24/05/2021 R.G.N. 893/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
-che, con sentenza del 24.5.2021, la Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Trapani di accoglimento della domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, presso cui prestava servizio con la qualifica di dirigente, avente ad oggetto il pagamento dell’indennità di prima sistemazione nella misura originaria prevista nell’arco di un triennio dalla contrattazione collettiva, e non nella misura ridotta dall’Ente ritenuta dovuta a seguito dell’entrata i n vigore della l. n. 183/2011 di contenimento della spesa pubblica, dichiarava il diritto del COGNOME a percepire la predetta indennità nella misura ridotta condannando il COGNOME alla restituzione del residuo importo già erogatogli a tale titolo;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto solo parzialmente fondata la pretesa del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sulla base del rilievo per cui la disposizione sopravvenuta di cui all’art. 4, comma 44, l. n. 183/2011 nella parte in cui prev ede l’immediata soppressione dei maggiori oneri per le amministrazioni
rende recessive, con efficacia immediata, le più favorevoli clausole della contrattazione collettiva, sicché l’art. 66, del CCNL dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE VI della dirigenza per il quadriennio 2002/2005 seguita a produrre i propri effetti nella predetta misura ridotta non potendo resistere alla forza innovativa della disciplina sopravvenuta dettata da fonte sovraordinata, data dall’art. 2, comma 2, parte II, d.lgs. n. 165/2001 nel testo vigente ratione temporis;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 l. n. 836/1973 e 66, CCNL RAGIONE_SOCIALE VI dirigenza dell’1.8.2006 in relazione all’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale per aver questa computato l’indennità di prima sistemazione secondo la disciplina a riguardo prevista per il personale statale anziché in base alla previsione in materia dettata dal contratto collettivo per i dirigenti del parastato;
-che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 44, l. n. 183/2011 in relazione all’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, il ricorrente ripropone la medesima censura di cui al motivo che precede sotto il diverso e più generale profilo
dell’autonoma regolamentazione dei due comparti della pubblica amministrazione;
-che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 45 d.lgs. n. 165/2001 in relazione all’art. 4, comma 44, l. n. 183/2011, nuovamente il ricorrente ribadisce la medesima censura di cui ai precedenti motivi sotto il diverso profilo del travisamento del principio di parità di trattamento retributivo di cui al predetto art. 45 d.lgs. n. 165/2001, che si assume operante a livello individuale nell’ambito del medesimo comparto;
-che con il quarto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 3 bis, parte II, d.lgs. n. 165/2001 in relazione agli artt. 4, comma 44, l. n. 183/2011, 66, CCNL RAGIONE_SOCIALE Vi dirigenza dell’1.8.2006 e 1419 c.c., lamentando a carico della Corte territoriale l’erroneità del richiamo all’art. 2 d.lgs. n. 165/2001 quale norma che ammette la prevalenza della legge sopravvenuta sulla disciplina contrattuale relativa alla medesima materia;
-che con il quinto motivo il ricorrente denuncia il non aver la Corte riportato in dispositivo i valori rettificati degli importi risultati dall’espletata CTU spettanti al COGNOME ovvero da restituire da parte del medesimo e dichiarati in motivazione essere stati erroneamente indicati;
-che l’impugnazione risulta meritevole di accoglimento nei sensi qui di seguito chiariti, essendo
decisivo ed assorbente il rilievo per cui l’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 detta una normativa riferita soltanto ai dipendenti statali e non anche gli enti diversi dallo Stato, qual è l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
-che, in particolare, non rileva la circostanza che l’art. 4 sia rubricato «Riduzioni RAGIONE_SOCIALE spese non rimodulabili dei Ministeri», atteso che, per quanto non possa negarsi in assoluto il valore della rubrica nell’interpretazione dei testi di legge poco ch iari (v. Cass. n. 2989/2022), in questo caso è certamente da escludere che il riferimento letterale ai soli «Ministeri» nella rubrica ponga un limite nell’interpretazione dell’intero art. 4, contenendo, tale articolo di legge, composto originariamente di più di cento commi, disposizioni che espressamente si riferiscono ad enti diversi dallo Stato, come il comma 66, che impone obiettivi di risparmio di spesa proprio agli enti previdenziali, tra i quali l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
-che rileva, piuttosto, la ben diversa collocazione, nella topografia del vasto art. 4, della disposizione di cui il ricorrente ipotizza la violazione da parte della Corte d’appello (comma 44) rispetto alla disposizione che pone una disciplina relativa alle spese degli enti previdenziali (comma 66), rientrando il comma 44 nel gruppo RAGIONE_SOCIALE disposizioni («commi da 28 a 51») che, ai sensi del precedente comma 27, «Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del RAGIONE_SOCIALE dell’economi a e RAGIONE_SOCIALE finanze», mentre il comma 66
contiene una disposizione che «Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE», come recita il precedente comma 65;
-che, dunque, il comma 66 non detta agli enti previdenziali specifici obblighi di riduzione RAGIONE_SOCIALE spese di funzionamento, ma indica un obiettivo complessivo di risparmio («misura non inferiore all’importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l’anno 2012, 10 milioni di euro per l’anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014»), che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dovevano raggiungere, «nell’ambito della propria autonomia», adottando «misure di razionalizzazione organizzativa»;
-che, dunque, il microsistema dell’art. 4 della legge n. 183 del 2011 depone nel senso di una disciplina differenziata RAGIONE_SOCIALE misure di riduzione di spesa per ciascun RAGIONE_SOCIALE e, per quanto riguarda il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, viene fissato un obiettivo di risparmio economico di carattere generale, facendo salva l’autonomia organizzativa degli enti previdenziali per la scelta degli strumenti con cui raggiungere quell’obiettivo; il che porta ad escludere che valgano, per questi enti, le puntuali prescrizioni dettate nel comma 44 con riferimento alla legge n. 836 del 1973 e alla relativa disciplina del «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali»;
-che occorre aggiungere che l’art. 21 della legge n. 836 del 1973 e le altre disposizioni della stessa legge RAGIONE_SOCIALE quali il legislatore ha disposto l’abrogazione non sono mai stati direttamente applicabili al personale RAGIONE_SOCIALE amministrazioni pubbliche diverse da quella statale e detta inapplicabilità non è smentita, ma anzi trova conferma nell’art. 26 della stessa legge, con il quale il legislatore dell’epoca aveva stabilito che il trattamento riservato ai dipendenti statali dovesse essere apprezzato, quanto agli altri enti, solo come parametro esterno di commisurazione RAGIONE_SOCIALE somme riconosciute ai dipendenti di altri enti per istituti analoghi;
-che va, altresì evidenziato che con la contrattualizzazione dell’impiego pubblico, ai sensi dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 hanno cessato di produrre effetti le disposizioni speciali dettate per i dipendenti pubblici dalle norme previgenti, ove non espressamente richiamate dalla contrattazione collettiva, che, quanto alle indennità che vengono in rilievo in questa sede, solo per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, dei comparti Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espressamente richiamato la disciplina dettata dalla legge n. 836 del 1973, la quale, quindi, alla data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2011 continuava a produrre effetti per il solo personale dello Stato, nei suoi diversi comparti;
-che, di contro, non può essere attribuito valore interpretativo, come pretenderebbe la difesa dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, alla seconda parte del comma 44, ove si legge: «Sono, inoltre, soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di RAGIONE_SOCIALE. La disposizione di cui al presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico», atteso che, se si afferma che la prima parte della disposizione riguarda solo i dipendenti dello Stato, se ne può dedurre, senza alcun rischio di incoerenza normativa, che anche il successivo richiamo alle «analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di RAGIONE_SOCIALE» va riferito ai contratti collettivi di quello che era, all’epoca, il comp arto Ministeri;
-che, del pari, con l’esclusione del «personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico» si individua un gruppo più ristretto di persone all’interno della categoria dei dipendenti statali, il che è del tutto irrilevante al fine di concludere che siano invece inclusi lavoratori che sono estranei a quella categoria;
-che, una volta stabilito che la disposizione contenuta nell’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 non trova applicazione nei rapporti di RAGIONE_SOCIALE tra l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e i suoi dipendenti, ne consegue l’illegittimità del diniego dell’indennità di prima sistemazione che l’Istituto ha motivato con la ritenuta necessità di applicare proprio quella disposizione;
-che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 17