Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34094 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 34094 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 14627-2017 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
Oggetto
RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 14627/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/05/2023
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 104/2017 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 10/04/2017 R.G.N. 49/2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
-che, con sentenza del 10 aprile 2017, la Corte d’Appello di Ancona, in riforma RAGIONE_SOCIALE decisione resa dal Tribunale di Pesaro, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, presso cui prestava servizio con la qualifica di dirigente, avente ad oggetto il pagamento dell’indennità di prima sistemazione nella misura originaria prevista nell’arco di un triennio dalla contrattazione collettiva, e non nella misura ridotta dall’Ente ritenuta dovuta a seguito dell’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE l. n. 183/2011 di contenimento RAGIONE_SOCIALE spesa pubblica;
-che la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondate le eccezioni sollevate dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE domanda per la mancata formulazione dell’istanza di disap plicazione dei provvedimenti amministrativi indicati come illegittimi ma altresì infondata la pretesa nel merito del COGNOME sulla base del rilievo per cui la disposizione sopravvenuta di
cui all’art. 4, comma 44, l. n. 183/2011 nella parte in cui prevede l’immediata soppressione dei maggiori oneri per le amministrazioni rende recessive, con efficacia immediata, le più favorevoli clausole RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva, sicché l’art. 66, d el CCNL dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE VI RAGIONE_SOCIALE dirigenza per il quadriennio 2002/2005 seguita a produrre i propri effetti nella predetta misura ridotta non potendo resistere alla forza innovativa RAGIONE_SOCIALE disciplina sopravvenuta dettata da fonte sovraordinata, data dall’art. 2, comma 2, parte II, d.lgs. n. 165/2001 nel testo vigente ratione temporis;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
-che il ricorrente ha poi presentato memoria;
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 l. n. 836/1973 e 66, CCNL RAGIONE_SOCIALE VI dirigenza dell’1.8.2006 in relazione all’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, lamenta la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALE pronunzia RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale per aver questa computato l’indennità di prima sistemazione secondo la disciplina a riguardo prevista per il personale statale anziché in base alla previsione in materia dettata dal contratto collettivo per i dirigenti del parastato;
-che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 44, l. n. 183/2011 in relazione all’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, il ricorrente ripropone la medesima censura di cui al motivo che precede sotto il diverso e più generale profilo dell’autonoma regolamentazione dei due comparti RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione;
-che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 45 d.lgs. n. 165/2001 in relazione all’art. 4, comma 44, l. n. 183/2011, nuovamente il ricorrente ribadisce la medesima censura di cui ai precedenti motivi sotto il diverso profilo del travisamento del principio di parità di trattamento retributivo di cui al predetto art. 45 d.lgs. n. 165/2001, che si assume operante a livello individuale nell’ambito del medesimo comparto;
-che nel quarto motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione alla mancata considerazione del parere reso dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’8.7.2016, che si assume avere valore di interpretazione autentica RAGIONE_SOCIALE disciplina contrattuale;
-che con il quinto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, parte II, d.lgs. n. 165/2001 in relazione agli artt. 4, comma 44, l. n. 183/2011, 66, CCNL RAGIONE_SOCIALE Vi dirigenza dell’1.8.2006 e 1419 c.c., lamentando a carico RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale
l’erroneità del richiamo all’art. 2 d.lgs. n. 165/2001 quale norma che ammette la prevalenza RAGIONE_SOCIALE legge sopravvenuta sulla disciplina contrattuale relativa alla medesima materia;
-che, con il sesto motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 13, comma 6, l. n. 247/2012 e dei parametri indicati nel DM n. 55/2014 nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è dedotta in relazione all’erroneo apprezzamento del criterio RAGIONE_SOCIALE soccombenza che inficia la statuizione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale in punto spese di lite;
-che l’impugnazione risulta meritevole di accoglimento nei sensi qui di seguito chiariti, essendo decisivo ed assorbente il rilievo per cui l’art. 4, comma 44, RAGIONE_SOCIALE legge n. 183 del 2011 detta una normativa riferita soltanto ai dipendenti statali e non anche gli enti diversi dallo Stato, qual è l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
-che, in particolare, non rileva la circostanza che l’art. 4 sia rubricato «Riduzioni RAGIONE_SOCIALE spese non rimodulabili dei Ministeri», atteso che, per quanto non possa negarsi in assoluto il valore RAGIONE_SOCIALE rubrica nell’interpretazione dei testi di legge poco ch iari (v. Cass. n. 2989/2022), in questo caso è certamente da escludere che il riferimento letterale ai soli «Ministeri» nella rubrica ponga un limite nell’interpretazione dell’intero art. 4, contenendo, tale articolo di legge,
composto originariamente di più di cento commi, disposizioni che espressamente si riferiscono ad enti diversi dallo Stato, come il comma 66, che impone obiettivi di risparmio di spesa proprio agli enti previdenziali, tra i quali l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
-che rileva, piuttosto, la ben diversa collocazione, nella topografia del vasto art. 4, RAGIONE_SOCIALE disposizione di cui il ricorrente ipotizza la violazione da parte RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello (comma 44) rispetto alla disposizione che pone una disciplina relativa alle spese degli enti previdenziali (comma 66), rientrando il comma 44 nel gruppo RAGIONE_SOCIALE disposizioni («commi da 28 a 51») che, ai sensi del precedente comma 27, «Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione RAGIONE_SOCIALE spesa del RAGIONE_SOCIALE dell’economi a e RAGIONE_SOCIALE finanze», mentre il comma 66 contiene una disposizione che «Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione RAGIONE_SOCIALE spesa del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE», come recita il precedente comma 65;
-che, dunque, il comma 66 non detta agli enti previdenziali specifici obblighi di riduzione RAGIONE_SOCIALE spese di funzionamento, ma indica un obiettivo complessivo di risparmio («misura non inferiore all’importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l’anno 2012, 10 milioni di euro per l’anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014»), che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dovevano
raggiungere, «nell’ambito RAGIONE_SOCIALE propria autonomia», adottando «misure di razionalizzazione organizzativa»;
-che, dunque, il microsistema dell’art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 183 del 2011 depone nel senso di una disciplina differenziata RAGIONE_SOCIALE misure di riduzione di spesa per ciascun RAGIONE_SOCIALE e, per quanto riguarda il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, viene fissato un obiettivo di risparmio economico di carattere generale, facendo salva l’autonomia organizzativa degli enti previdenziali per la scelta degli strumenti con cui raggiungere quell’obiettivo; il che porta ad escludere che valgano, per questi enti, le puntuali prescrizioni dettate nel comma 44 con riferimento alla legge n. 836 del 1973 e alla relativa disciplina del «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali»;
-che occorre aggiungere che l’art. 21 RAGIONE_SOCIALE legge n. 836 del 1973 e le altre disposizioni RAGIONE_SOCIALE stessa legge RAGIONE_SOCIALE quali il legislatore ha disposto l’abrogazione non sono mai stati direttamente applicabili al personale RAGIONE_SOCIALE amministrazioni pubbliche diverse da quella statale e detta inapplicabilità non è smentita, ma anzi trova conferma nell’art. 26 RAGIONE_SOCIALE stessa legge, con il quale il legislatore dell’epoca aveva stabilito che il trattamento riservato ai dipendenti statali dovesse essere apprezzato, quanto agli altri enti, solo come parametro esterno di commisurazione RAGIONE_SOCIALE somme riconosciute ai dipendenti di altri enti per istituti analoghi;
-che va, altresì evidenziato che con la contrattualizzazione dell’impiego pubblico, ai sensi dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 hanno cessato di produrre effetti le disposizioni speciali dettate per i dipendenti pubblici dalle norme previgenti, ove non espressamente richiamate dalla contrattazione collettiva, che, quanto alle indennità che vengono in rilievo in questa sede, solo per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, dei comparti Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espressamente richiamato la disciplina dettata dalla legge n. 836 del 1973, la quale, quindi, alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 183 del 2011 continuava a produrre effetti per il solo personale dello Stato, nei suoi diversi comparti;
-che, di contro, non può essere attribuito valore interpretativo, come pretenderebbe la difesa dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, alla seconda parte del comma 44, ove si legge: «Sono, inoltre, soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di RAGIONE_SOCIALE. La disposizione di cui al presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico», atteso che, se si afferma che la prima parte RAGIONE_SOCIALE disposizione riguarda solo i dipendenti dello Stato, se ne può dedurre, senza alcun rischio di incoerenza normativa, che anche il successivo richiamo alle «analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di RAGIONE_SOCIALE» va riferito ai contratti
collettivi di quello che era, all’epoca, il comparto Ministeri;
-che, del pari, con l’esclusione del «personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico» si individua un gruppo più ristretto di persone all’interno RAGIONE_SOCIALE categoria dei dipendenti statali, il che è del tutto irrilevante al fine di concludere che siano invece inclusi lavoratori che sono estranei a quella categoria;
-che, una volta stabilito che la disposizione contenuta nell’art. 4, comma 44, RAGIONE_SOCIALE legge n. 183 del 2011 non trova applicazione nei rapporti di RAGIONE_SOCIALE tra l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e i suoi dipendenti, ne consegue l’illegittimità del diniego dell’indennità di prima sistem azione che l’Istituto ha motivato con la ritenuta necessità di applicare proprio quella disposizione;
-che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione.