Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22635 Anno 2024
AULA B
RAGIONE_SOCIALE Ord. Sez. L Num. 22635 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29819/2019 R.G. proposto
da
RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE pro tempore , domiciliata ope legis in INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente – contro
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato -Dipendenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE -Comando presso altra Amministrazione -Indennità di presidenza
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 19/06/2024 CC
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende
-controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello Roma n. 1212/2019 depositata il 29/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1212/2019, pubblicata in data 29 marzo 2019, la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione RAGIONE_SOCIALE‘appellato NOME COGNOME, ha respinto il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2999/2016.
NOME COGNOME aveva adito il Tribunale di Roma, premettendo di essere dipendente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE dal 10 novembre 1997 con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed inquadramento nella categoria A-F7 del CCNL comparto RAGIONE_SOCIALE e di essere stata comandato – con nota del 20 marzo 2014 – a prestare servizio, per la durata di un anno -rinnovabile – presso la Prefettura di L’Aquila, RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.
Aveva poi dedotto di avere percepito sino al mese di aprile 2014, oltre allo stipendio tabellare, all’indennità integrativa speciale e all’indennità di vacanza contrattuale, anche l’indennità di presidenza nella misura di € 676,00 ma che, a seguito del rinnovo del comando
per un anno, l’indennità di presidenza era stata sostituita con l’indennità amministrativa del RAGIONE_SOCIALE, quale amministrazione di destinazione , pari ad € 292,65.
Aveva quindi chiesto al Tribunale di Roma di accertare l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa riduzione RAGIONE_SOCIALEa retribuzione e la condanna RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE a ripristinare l’indennità di presidenza nella misura originaria nonché a corrispondere gli arretrati, conseguendo sentenza di accoglimento.
La Corte d’appello di Roma ha disatteso il gravame RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE rilevando che, nel caso di comando o distacco, persistono fra distaccante e lavoratore i vincoli obbligatori e di potere-soggezione, non venendo meno il rapporto di lavoro con l’Ente distaccante.
Ha quindi argomentato la Corte territoriale che nel caso di specie NOME COGNOME, pur a seguito del comando, aveva continuato ad essere dipendente RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE, anche in virtù del fatto che, all’epoca, quest’ultima ed il RAGIONE_SOCIALE appartenevano a comparti distinti, ed ha quindi concluso che all’appellato doveva essere comunque applicato il trattamento accessorio previsto per i dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione di provenienza, e quindi l’indennità di presidenza nella misura prevista dal CCNL RAGIONE_SOCIALE.
La Corte, infine, ha escluso che potesse assumere rilevanza la previsione di cui all’art. 57, comma 11, CCNL RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE 2002-2005, ritenendo che tale previsione valga ad esplicitare quale sia l’amministrazione competente all’erogazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità, quale trattamento accessorio RAGIONE_SOCIALEa retribuzione -in tal modo ripartendo tra amministrazione di
destinazione ed amministrazione di provenienza l’onere economico del comando o distacco senza tuttavia modificare l’entità RAGIONE_SOCIALEa stessa.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma ricorre ora la RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 45, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, n. 165; 57 del d.P.R. n. 3/1957, n. 3; 85 e 57, comma 11, CCNL 2002-2005, comparto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALE‘indennità di presidenza come voce accessoria RAGIONE_SOCIALEa retribuzione, il ricorso deduce che, se è vero che anche in ipotesi di comando presso altri enti pubblici dovrebbe operare il principio RAGIONE_SOCIALEa parità di tr attamento di cui all’art. 45, D. Lgs. n. 165/2001, è tuttavia vero che tale principio può trovare deroga nella contrattazione collettiva.
Tale deroga -prosegue il ricorso -sarebbe ravvisabile nell’art. 57, comma 11, CCNL RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE 2002-2005, in quanto la previsione non varrebbe solamente ad esplicitare quale sia l’amministrazione competente all’erogazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità -come ritenuto dalla decisione impugnata -ma verrebbe in questo modo a chiarire che l’indennità deve essere corrisposta nella misura prevista per l’Amministrazione di destinazione, come desumibile dalla parallela previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 22 CCNL Com parto Ministeri 2002-2005.
Occorre preliminarmente valutare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente, in relazione al fatto che il ricorso medesimo reca nell’intestazione l’indicazione , come parte ricorrente, di RAGIONE_SOCIALE e non RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE.
L’eccezione deve essere disattesa, avendo questa Corte costantemente affermato che, qualora dal contesto del ricorso per Cassazione possa desumersi con certezza l’individuazione RAGIONE_SOCIALEe parti, deve ritenersi irrilevante la circostanza RAGIONE_SOCIALE‘omessa o imprecisa indicazione del nome RAGIONE_SOCIALEe parti stesse nell’intestazione del ricorso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1958 del 20/07/1962; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2500 del 13/07/1968; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 171 del 22/01/1972; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2068 del 19/05/1977; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4101 del 28/06/1980; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6106 del 18/10/1983; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5052 del 10/06/1987).
Nella specie l’erronea indicazione nell’intestazione del ricorso risulta inidonea a determinare incertezza alcuna in ordine alla corretta individuazione RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, considerato che nel complesso RAGIONE_SOCIALEa narrativa del ricorso tale corretta individuazione viene costantemente operata, tramite reiterati riferimenti alla RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE.
Di ciò costituisce conferma lo stesso controricorso, che, prendendo specifica posizione sul merito RAGIONE_SOCIALEa vicenda, evidenzia che nel controricorrente non si è determinato alcun dubbio circa il fatto che effettiva ricorrente era la RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE.
3. Il ricorso è fondato.
Questa Corte, infatti, intende dare continuità al principio espresso di recente con la decisione Cass. Sez. L – Ordinanza n. 4390
del 19/02/2024, la quale ha escluso che ad un dipendente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, comandato presso altra amministrazione del comparto ministeri, competa l’indennità c.d. di presidenza, voce del salario accessorio, giungendo a tale conclusione sulla scorta di quanto previsto dall’art. 57 del CCNL, RAGIONE_SOCIALE del 17.5.2004, il quale dispone che i trattamenti accessori sono a carico RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione di destinazione.
Il ricorso deve quindi essere va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito ex art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, respingendo la domanda proposta da NOME COGNOME.
Quanto al regime RAGIONE_SOCIALEe spese, poiché l’orientamento cui questa decisione viene a conformarsi risulta recentissimo e concerne una questione con profili di complessità, si ritiene di disporre la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
P. Q. M.
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originariamente formulata da NOME COGNOME;
compensa le spese di lite RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione