Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29753 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 29753 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23749/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME con domicilio legale come da pec Registri di Giustizia;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio legale come da pec Registri di Giustizia;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1409/2021 della CORTE D ‘ APPELLO di PALERMO, pubblicata il 13/04/2022 R.G. n. 889/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
il dott. NOME COGNOME, dirigente medico con incarico di alta specializzazione (area medico veterinaria), ricorreva in primo grado per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale ascrivibile in capo all ‘ RAGIONE_SOCIALE per la mancata corresponsione della parte variabile dell ‘ indennità di posizione aziendale in conseguenza dell ‘ omessa adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni, in riferimento al periodo dall ‘ 1.01.2008 al 31.12.2012;
l ‘ RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e deducendo, nel merito, l ‘ infondatezza in fatto e diritto delle domande del dirigente medico;
il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accoglieva la domanda risarcitoria e condannava l ‘ Amministrazione al risarcimento del danno, da liquidarsi equitativamente in euro 150,00 mensili, oltre interessi legali;
la Corte d ‘ appello di Palermo rigettava il gravame proposto dall ‘ RAGIONE_SOCIALE e confermava la statuizione di primo grado;
richiamava propri precedenti intervenuti in vicende analoghe e riteneva che:
la mancata attivazione delle procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali e pesatura degli incarichi (le quali condizionavano la corresponsione dell ‘ indennità di posizione variabile), configurava un inadempimento di un obbligo contrattuale, come tale fonte di responsabilità ex art. 1218 cod. civ.
-l ‘ RAGIONE_SOCIALE non aveva dimostrato, viceversa, che tale inerzia, costituente inadempimento dell ‘ interesse tutelato dall ‘ art. 35 c.c.n.l. dirigenza sanitaria, fosse stata determinata da impossibilità sopravvenuta;
corretta era la determinazione equitativa del danno effettuata dal Tribunale, danno con il quale si riparava alla lesione pari al mancato guadagno per effetto della privazione di una parte del trattamento economico e che era stato quantificato utilizzando quale parametro l ‘ importo forfetizzato di cui alla delibera n. 320/2013;
infondata era la tesi dell ‘ RAGIONE_SOCIALE circa l ‘ avvenuta compensazione del danno attraverso l ‘ erogazione dell ‘ indennità di risultato in misura maggiore rispetto all ‘ ordinario trattandosi di maggiori importi collegati a modalità di esecuzione della prestazione lavorativa del tutto diverse;
per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l ‘ RAGIONE_SOCIALE affidandosi a tre motivi;
è stato successivamente depositato atto di rinuncia da parte dell ‘ RAGIONE_SOCIALE con contestuale accettazione della controparte.
Considerato che:
l ‘ intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell ‘ art. 390 cod. proc. civ., comporta, ex art. 391 cod. proc. civ., l ‘ estinzione del processo, senza
pronuncia sulle spese vista l ‘ accettazione manifestata da parte controricorrente (Cass. 8 giugno 2022, n. 18368);
il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l ‘ applicabilità dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, I. 24 dicembre 2012, n. 228, prevedente l ‘ obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all ‘ atto della proposizione dell ‘ impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso nella Adunanza camerale del 26 settembre 2023.