Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22370 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 22370 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/08/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 21632/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , domiciliato in Roma RAGIONE_SOCIALE la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni agli indicati indirizzi PEC degli AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
– intimati – avverso la Sentenza del la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE n. 7540/2017, depositata l’8 .3.2018;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5.6.2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; uditi gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente -ragioniere dipendente del RAGIONE_SOCIALE a suo tempo inquadrato nella VI qualifica funzionale -si rivolse al
Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento de l proprio diritto alla percezione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di posizione nella misura prevista dalla contrattazione collettiva del comparto RAGIONE_SOCIALE -invece che nella misura inferiore prevista dalla contrattazione collettiva per il comparto RAGIONE_SOCIALE -per il periodo in cui egli era stato provvisoriamente assegnato alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per fronteggiare l’ emergenza socioeconomico-ambientale del bacino del fiume Sarno.
Il Tribunale si pronunciò in senso favorevole al lavoratore, ma l a Corte d’Appello , adita dai RAGIONE_SOCIALE, riformò la decisione di primo grado e, per l’effetto, rigettò la domanda, compensando le spese di entrambi i gradi di merito.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Le pubbliche amministrazioni sono rimaste intimate.
Con ordinanza interlocutoria n. 1144/2024 il ricorso, inizialmente fissato per la trattazione in camera di consiglio, è stato rinviato a nuovo ruolo per la discussione in udienza pubblica.
Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha rassegnato conclusioni scritte per l’accoglimento del ricorso, che ha ribadito in udienza.
Alla pubblica udienza sono altresì intervenuti i difensori del ricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia «nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione degli artt. 56 e 57 del T.U. 10.1.1957 n. 3, falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 del d.lgs. 10.9.2003 n. 276. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 22 del CCNL RAGIONE_SOCIALE 2002/2005 -Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 85 CCNL P.C.M. 2002-2005».
Il ricorrente invoca un precedente di questa Corte (sentenza n. 13482/2018) in cui venne ravvisata un’ipotesi di «comando» -e non di «avvalimento» -nel l’ assegnazione temporanea di due
dipendenti RAGIONE_SOCIALEa Provincia di RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’emergenza nell’area del bacino del fiume Sarno (in quella controversia non era in discussione l’entità RAGIONE_SOCIALEa retribuzione spettante ai lavoratori assegnati, bensì l’attribuzione del relativo onere economico all’ente datore di lavoro oppure alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE). Contesta, inoltre, alla Corte territoriale di avere motivato la sua decisione con implicito richiamo RAGIONE_SOCIALEa disciplina del «comando/distacco» nel rapporto di lavoro privato, mentre avrebbe dovuto fare riferimento alla diversa disciplina di cui agli artt. 56 e 57 del T.U. del pubblico impiego e alla pertinente contrattazione collettiva (CCNL comparto RAGIONE_SOCIALE e comparto RAGIONE_SOCIALE). Rileva, infine, che l’indennità di amministrazione è una componente accessoria fissa, che è presente nella retribuzione di tutti i pubblici impiegati (potendone variare, nei diversi comparti, soltanto l’entità, a seconda RAGIONE_SOCIALEe previsioni dei rispettivi contratti collettivi) e che quindi non ha nulla a che vedere con la retribuzione RAGIONE_SOCIALE‘eventuale lavoro RAGIONE_SOCIALE.
Il secondo motivo censura «nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione degli artt. 56 e 57 del T.U. 10.1.1957 n. 3 -V iolazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 22 del CCNL RAGIONE_SOCIALE 2002/2005 -Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 6 CCNL P.C.M. 2002-2005».
Con questo motivo il ricorrente integra l’argomento già sviluppato con il primo motivo rilevando che le disposizioni contenute in entrambi i contratti collettivi di comparto pongono la regola RAGIONE_SOCIALEa spettanza RAGIONE_SOCIALE‘indennità di amministrazione nella misura prevista nell’amministrazione di destinazione indistintamente per qualsiasi tipo di «assegnazione temporanea», «indipendentemente dalla qualificazione del prestito come comando, distacco e/o altre forme di assegnazione temporanea».
I due motivi, da trattare congiuntamente in ragione RAGIONE_SOCIALEa stretta connessione logica e giuridica tra di loro, sono infondati, quantunque la motivazione adottata dalla Corte d’Appello sia in parte
errata e necessiti quindi di una correzione, come previsto dall’art. 384, comma 4, c.p.c.
3.1. La Corte territoriale ha effettivamente errato nel fare riferimento, in termini generali, sia «all’interesse del datore di lavoro allo svolgimento da parte del proprio dipendente RAGIONE_SOCIALEa sua opera a favore di un terzo», sia allo «stato di emergenza» quale presupposto di «uno specifico proprio regime», in deroga alle «regole generali».
Infatti, per quanto riguarda l’«interesse del datore di lavoro», nella stessa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata è messo in evidenza che le ordinanze emergenziali RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE che stanno a monte del singolo provvedimento di assegnazione davano al Commissario RAGIONE_SOCIALE « la possibilità … di avvalersi di personale RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni statali e locali la cui utilizzazione è disposta anche in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione ». È dunque evidente che le norme di riferimento (e tali vanno considerate anche le ordinanze emanate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 225 del 1992: v. la citata Cass. n. 13482/2018) non danno alcun rilievo all’interesse del datore di lavoro, ma hanno riguardo soltanto alla necessità di affrontare l’emergenza utilizzando le risorse ritenute necessarie e più appropriate.
In secondo luogo, se è vero che lo «stato di emergenza» consente al Commissario RAGIONE_SOCIALE di avvalersi di personale «anche in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione», ovverosia «anche» con forme atipiche di utilizzazione, tuttavia ciò non toglie che ai rapporti di lavoro coinvolti debba essere applicata, in via generale, la consueta disciplina legale e contrattuale in materia di assegnazioni temporanee tra diverse pubbliche amministrazioni, a meno che l’atipicità del singolo provvedimento di utilizzazione non incida proprio sulle essenziali caratteristiche del triplice rapporto tra datore di lavoro, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e lavoratore.
3.2. Ebbene, in tale contesto, l’aspetto essenziale che connota il caso in esame -e lo distingue da quello esaminato da Cass. n. 13482/2018, ma anche da quelli genericamente richiamati nel ricorso, in cui erano coinvolti dipendenti di altri RAGIONE_SOCIALE -consiste nel fatto che il ricorrente era un funzionario di RAGIONE_SOCIALE e che venne assegnato alla «RAGIONE_SOCIALE». Tant’è che come si legge nella sentenza impugnata -il provvedimento di assegnazione 12.7.2001 venne adottato proprio dal AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE, «delegato ad affrontare lo stato di emergenza».
Manca, pertanto, quella netta separazione tra amministrazione datrice di lavoro e amministrazione assegnataria che costituisce il naturale presupposto per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe invocate disposizioni RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva (art. 22 CCNL comparto RAGIONE_SOCIALE 2002-2005; art. 85 CCNL comparto RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE 2002-2005), ma anche degli artt. 56 e 57 del T.U. del pubblico impiego.
Non si tratta, beninteso, di negare l’autonomia organizzativa del RAGIONE_SOCIALE, la cui struttura fa capo alla RAGIONE_SOCIALE, bensì di constatare che il AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE , quale delegato ad affrontare l’emergenza, invece di avvalersi del personale di altre amministrazioni, scelse, in questo caso, di utilizzare un funzionario di prefettura, il che gli permise -secondo quanto si legge nella sentenza impugnata -di stabilire un «peculiare … trattamento economico caratterizzato da una remunerazione ulteriore per un numero fissato di ore di RAGIONE_SOCIALE».
3.3. Su quest’ultimo aspetto il ricorso , nell’illustrazione del primo motivo, formula una censura che, però, non coglie il senso RAGIONE_SOCIALEa motivazione adottata dal giudice d’appello. Infatti, la Corte territoriale non ha confuso, sul piano normativo, l’indennità di amministrazione (che è parte fissa e continuativa RAGIONE_SOCIALEa retribuzione) e la remunerazione del lavoro RAGIONE_SOCIALE (che è dovuta se ed in
quanto siano state rese prestazioni in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro). La Corte ha semplicemente valorizzato -al fine di apprezzare in concreto l’atipicità del singolo provvedimento di utilizzazione del lavoratore -la peculiarità del trattamento economico previsto, «caratterizzato da una remunerazione ulteriore per un numero fissato di ore di RAGIONE_SOCIALE». In altri termini, secondo quanto accertato in fatto nella sentenza impugnata, dal metodo di remunerazione si desume un ‘ utilizzazione del dipendente solo parziale, limitata al lavoro RAGIONE_SOCIALE di una persona già incardinata nella medesima pubblica amministrazione (RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , tramite la RAGIONE_SOCIALE) RAGIONE_SOCIALE la quale era stata RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per fronteggiare l’emergenza del bacino del Sarno.
3.4. In tale nucleo essenziale RAGIONE_SOCIALE‘accertamento in fatto contenuto nella sentenza impugnata trova giustificazione -al netto RAGIONE_SOCIALEe troppo ampie affermazioni sullo «specifico proprio regime» dettato dallo «stato di emergenza» -la conclusione cui è giunta la Corte territoriale in merito alla inapplicabilità, nel caso in esame , RAGIONE_SOCIALEe norme legali e contrattuali che disciplinano il comando e il distacco, le quali presuppongono una più netta distinzione tra amministrazione datrice di lavoro e amministrazione assegnataria -temporaneamente, ma in via esclusiva –RAGIONE_SOCIALEe prestazioni del lavoratore. In difetto di tale temporanea separazione del lavoratore dal suo datore di lavoro, non si giustificherebbe il pagamento RAGIONE_SOCIALEa indennità di amministrazione nella misura prevista per i dipendenti del diverso comparto in cui si colloca l’ amministrazione assegnataria.
Il che rende il dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata «conforme al diritto», nonostante la parziale erroneità RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Respinto il ricorso, non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo solto difese le amministrazioni intimate.
Si dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 , comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da
parte del ricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 , comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.6.2024.