Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28554 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28554 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/10/2023
ORDINANZA
Sul ricorso n. 11248/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata per legge in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOMECOGNOME domiciliato per legge in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e dife so dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI PALERMO n. 1072/2021, pubblicata il 26 ottobre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 801/2019 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in accoglimento del ricorso depositato il 18 maggio 2018 da NOME COGNOME, dirigente medico veterinario dal DATA_NASCITA, preposto alla direzione di struttura complessa, ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE a pagare la somma di € 913,00 al mese, determinata in via equitativa, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligo contrattuale consistente nella graduazione delle funzioni dirigenziali e nella connessa pesatura degli incarichi necessarie per quantificare e corrispondere la parte variabile dell’indennità di posizione aziendale.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1072/2021, ha rigettato.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RAGIONE_SOCIALE ha depositato il 21 settembre 2023 atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c. con istanza di compensazione delle spese di lite, accettato dal controricorrente e sottoscritto dai difensori di entrambe le parti.
Pertanto, il giudizio è dichiarato estinto.
Nessuna statuizione sulle spese vi deve essere, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c., stante l’intesa raggiunta dalle parti (Cass., Sez. 2, n. 18368 dell’8 giugno 2022).
Non ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d. raddoppio del
contributo unificato a carico de ll’RAGIONE_SOCIALE, considerato l’esito della controversia.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 26