Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34867 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34867 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21492/2020 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l ‘Avvocatura centrale dell’Istitut o, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 4129/2019 pubblicata il 28/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 4129/2019 pubblicata il 28 novembre 2019, ha accolto il gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE nella controversia con NOME COGNOME.
La controversia ha per oggetto il diritto alla integrazione della indennità di mobilità da parte del Fondo di sostegno al trasporto aereo (F.S.T.A.).
Il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso.
La corte territoriale ha fondato la propria decisione sulla deliberazione n.22/2009 del Comitato amministratore del RAGIONE_SOCIALE, laddove ha disciplinato la materia della cumulabilità dei redditi derivanti da lavoro subordinato con le «integrazioni salariali». Ha ritenuto che tale deliberazione avesse ad oggetto solo le integrazioni salariali in senso stretto, e dunque non fosse applicabile al caso diverso della indennità di mobilità. La corte territoriale ha inoltre ritenuto che tale estensione non fosse nemmeno consentita dall’art.8 commi 6 e 7 legge 223/1991, che prevedono la sospensione della indennità di mobilità nel caso di svolgimento di attività lavorativa subordinata a tempo parziale o determinato.
Per la cassazione della sentenza ricorre NOME COGNOME con ricorso affidato ad un unico motivo. RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo unico il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art.1 ter d.l. n.249/2004, convertito in legge n.291/2004, in riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ. Deduce che l’integrazione salariale a carico del RAGIONE_SOCIALE è espressamente prevista anche per i «processi di mobilità», sia dalla norma in esame che dal Regolamento del Fondo. Sostiene che la delibera I.N.P.S. n. 22/2009 non esclude la integrazione salariale per i lavoratori in mobilità, in quanto essa riguarda «i soggetti beneficiari della prestazione a carico del Fondo», e tra essi rientrano anche i lavoratori in mobilità.
Il ricorso è infondato.
L’art.1 ter d.l. n.249/2004, convertito in legge n.291/2004, prevede che: «1. È istituito, presso l’INPS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, avente la finalità di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalità ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione dei lavoratori del settore, mediante:
finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari;
erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro, ivi compresi i contratti di solidarietà di cui al citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, da sospensioni temporanee dell’attività lavorativa o da processi di mobilità secondo modalità da concordare tra azienda ed organizzazioni sindacali.
Il fondo speciale di cui al comma 1 è alimentato da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari allo 0,375 per cento e da un contributo a
carico dei lavoratori pari allo 0,125 per cento. Il fondo è inoltre alimentato da contributi del sistema aeroportuale che gli operatori stessi converranno direttamente tra di loro per garantire la piena operatività del fondo e la stabilità del sistema stesso.
I criteri e le modalità di gestione del fondo, le cui prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse derivanti dall’attuazione del comma 2, sono definiti dagli operatori del settore del trasporto aereo con le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria comparativamente più rappresentative.».
L’erogazione dello «specifico trattamento» non è dunque esclusa ─ in astratto ─ per i lavoratori in mobilità. Ma la sua erogazione in concreto è condizionata dalle disposizioni speciali dettate in materia di compatibilità tra percezione della indennità di mobilità e svolgimento di attività lavorativa subordinata.
L’art.8 comma 6 legge n.223/1991 attribuisce al lavoratore collocato in mobilità la «facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo determinato mantenendo l’iscrizione nella lista». Qualora il lavoratore si avvalga di questa facoltà, il successivo comma 7 prevede ─ come conseguenza ─ la sospensione della indennità di mobilità «per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6».
Dal combinato disposto degli artt.1 ter d.l. n.249/2004 ed 8 commi 6 e 7 legge 223/1991 deriva la norma giuridica applicata dalla corte territoriale: il Fondo non è tenuto ad alcuna «integrazione retributiva» (così la delibera n.22/2009 trascritta nel corpo del ricorso) nel caso in cui il lavoratore in mobilità abbia optato per lo svolgimento di attività lavorativa a tempo determinato o parziale.
Né può ritenersi che con la deliberazione in esame l’I.N.P.S. avesse il potere di derogare alla norma giuridica sopra individuata, in quanto il potere di stabilire «i criteri e le modalità di gestione del fondo» (art.1 ter comma 3 d.l. cit.) è stato attribuito all’I.N.P.S. nel
limite della gerarchia delle fonti, come prevista dall’art.1 disp. prel. al cod. civ.
Del resto, è lo stesso Regolamento del Fondo (trascritto in parte qua sia nel ricorso che nel controricorso) a prevedere che le prestazioni erogabili corrispondano ad una «integrazione delle prestazioni corrisposte per effetto degli ammortizzatori sociali applicabili alla specifica fattispecie». Il sintagma «prestazioni corrisposte» è un mero corollario della norma giuridica sopra individuata, perché si risolve nella esclusione della prestazione a carico del Fondo nei casi in cui non sia stata corrisposta alcuna prestazione a titolo di indennità di mobilità. Casi tra i quali rientra quello esaminato dalla corte territoriale, ossia lo svolgimento di attività lavorativa subordinata a tempo determinato o parziale da parte del lavoratore in mobilità.
Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, poiché la prestazione dedotta in giudizio ha natura di previdenza integrativa, e dunque non rientra nella esenzione ex art.152 disp. att. cod. proc. civ. Esse vengono liquidate in euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26/11/2024.