Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11994 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 11994 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17492-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
Oggetto
R.G.N. 17492NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/11/2023
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 244/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/01/2022 R.G.N. 3476/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere AVV_NOTAIO. COGNOME.
RILEVATO CHE
con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda volta ad accertare l’illegittimità della richiesta di restituzione di somme erogate a titolo di indennità di mobilità;
per la Corte di merito non ricorreva il presupposto della inoccupazione dell’attuale ricorrente, reintegrato nel posto di lavoro in forza di pronuncia di inefficacia dell’originaria cessione di ramo di azienda, passata in giudicato, sicchè risultato inefficace il recesso andava considerato illegittimo il contestuale collocamento in mobilità e legittima la pretesa restitutoria dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per essere diventata indebita, l’indennità di mobilità percepita, in conseguenza della reintegra;
in conclusione, per la Corte di merito, all’esito della disposta reintegrazione nel posto di lavoro, offerta la prestazione lavorativa al datore di lavoro, il rifiuto datoriale e la relativa condizione di mora accipiendi nei confronti del lavoratore, rendeva giuridicamente
equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative del dipendente all’utilizzazione effettiva, con relativo obbligo datoriale di pagare la controprestazione retributiva, di guisa che la corresponsione dell’indennità di mobilità era avvenuta in difetto dei presupposti di legge;
la cassazione della sentenza è domandata da NOME COGNOME, con ricorso affidato a quattro motivi, illustrato da successiva memoria, cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
il P.G. non ha rassegnato conclusioni scritte;
CONSIDERATO CHE
con i primi due motivi si censura la sentenza per violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., per avere la Corte di merito omesso di pronunciarsi sui tre motivi di gravame con i quali si censurava la decisione di prime cure per indebito mutamento della causa petendi;
i motivi sono infondati per avere la Corte di merito motivato al riguardo e ritenuto inammissibili le censure, con proposizione non scalfita in questa sede, per non essere state tempestivamente introdotte in giudizio con l’atto introduttivo, rimarcandone i l thema decidendum nella contestata rioccupazione posta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a fondamento della ripetibilità;
il secondo e terzo motivo, con i quali si deducono plurime violazioni di legge, sono del pari infondati;
questa Corte ha già deciso che nell’ipotesi di nullità della cessione di azienda o di ramo di essa, le somme percepite dal lavoratore a titolo d’indennità di mobilità non possono essere detratte da quanto egli abbia ricevuto per il mancato ripristino del rapporto ad opera del cedente, indipendentemente dalla qualificazione risarcitoria o retributiva – del trattamento economico dovuto al lavoratore illegittimamente trasferito, poiché l’indennità opera su un piano diverso rispetto agli incrementi patrimoniali derivanti al lavoratore dall’essere stato liberato, anche se illegittimamente, dall’obbligo di prestare la sua attività, dando luogo la sua eventuale non spettanza ad un indebito previdenziale, ripetibile nei limiti di legge (fra le altre, Cass. n. 24645 del 2023 ed ivi ulteriori precedenti);
il principio di diritto così espresso deve ritenersi applicabile anche al caso, quale quello in esame, in cui la cessazione dello status di disoccupato sia intervenuta per dichiarata inefficacia dell’originaria cessione di ramo di azienda e ripristino de jure del rapporto di lavoro, con efficacia ex tunc , ancorchè non de facto per rifiuto ingiustificato da parte del datore di lavoro;
coerentemente con il principio sopra richiamato, nel periodo temporale coperto dalla pronuncia del Tribunale di Taranto, la condizione di disoccupazione in capo all’attuale ricorrente già più non sussisteva e, pertanto, l’indennità di mobilità corrisposta durante
tale periodo configura a tutti gli effetti un indebito previdenziale, ripetibile – ai sensi dell’art. 2033 cod.civ.
entro il limite temporale della prescrizione;
il diritto al beneficio previdenziale, lungi dal costituire una conseguenza della liberazione delle energie lavorative mediante l’illegittimo recesso dal rapporto di lavoro, scaturisce dalla scelta, a monte del sistema di sicurezza sociale, rivolta ad assicurare misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore deprivato della retribuzione e tale logica permea la ripetibilità dell’indennità di mobilità nel caso di rifiuto della prestazione da parte del datore di lavoro, giudizialmente dichiarato tale, onerato della controprestazione retributiva sia che la prestazione lavorativa sia effettivamente eseguita, sia nel caso di rifiuto di effettiva utilizzazione delle energie lavorative messe a disposizione dal lavoratore;
le spese vengono regolate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo
di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 15 novembre