Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4659 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L   Num. 4659  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33735/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE  in  persona  del  Direttore  generale pro tempore ,  rappresentata  e  difesa  dall’RAGIONE_SOCIALE,  presso  i  cui  uffici  in  Roma,  alla  INDIRIZZO, domicilia ex lege
-ricorrente-
 contro
COGNOME  NOME,  elettivamente  domiciliato  in  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO  COGNOME
rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
COGNOME -controricorrente- avverso  SENTENZA  di  CORTE  D’APPELLO  L’AQUILA  n.  350/2018 depositata il 24/05/2018, RG 951/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di L’Aquila ha accolto in parte l’impugnazione proposta da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 102 del 2016 resa tra le parti dal Tribunale di L’Aquila e ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE a pagare al lavoratore la somma complessiva di euro 21.749,99, oltre rivalutazione ed interessi nei limiti di cui all’art. 22, comma 36, RAGIONE_SOCIALEa lege n. 724 del 1994.
 Il  Tribunale  di  L’Aquila  con  la  sentenza  n.  198  del  2012, confermata  dalla  Corte  d’Appello  e  diventata  definitiva,  aveva riconosciuto  al  lavoratore  il  diritto  all’attribuzione  del  V  livello  del CCNL RAGIONE_SOCIALE con decorrenza febbraio 2005 e aveva condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE differenze retributive con la medesima decorrenza maggiorate dagli accessori di legge.
Pertanto il lavoratore aveva agito in giudizio chiedendo: a) in ragione RAGIONE_SOCIALEa suddetta sentenza n. 198 del 2012, il pagamento RAGIONE_SOCIALE differenze retributive maturate a titolo di assegno ad personam ragguagliato in via principale al V livello, in via subordinata al IV livello previsto dall’articolo 5 del CCNL personale impiegatizio RAGIONE_SOCIALE, premio di produzione, cd comma 165 (art. 3, comma 165, legge n. 350 del 2003) e lavoro straordinario; b) il pagamento del trattamento di mobilità interna per il periodo 10
giugno 2011- 31 maggio 2013, previsto dall’accordo sindacale del 12 gennaio 2004.
 Il  Tribunale  di  L’Aquila  con  la  sentenza  102  del  2016 rigettava la domanda.
La Corte d’Appello ha  accolto in parte l’appello del lavoratore,  in  particolare  accogliendo  la  domanda  introduttiva  del giudizio  per  la  parte  relativa  al  pagamento  del  trattamento  di mobilità speciale previsto dall’accordo sindacale 12 gennaio 2004 e dall’allegato 7 al CCNL di riferimento del 3 aprile 2009 nel testo di cui all’acc ordo sindacale del 20 gennaio 2011, rigettando nel resto.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello ricorre l’RAGIONE_SOCIALE prospettando un motivo di ricorso.
Resiste con controricorso il lavoratore, eccependo l’inammissibilità del ricorso per omessa specificazione RAGIONE_SOCIALE ragioni RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va premesso che in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancanza di ricorso per cassazione da parte del lavoratore rispetto alla statuizione di rigetto di parte RAGIONE_SOCIALEa domanda introduttiva del giudizio da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello, su tale statuizione si è formato giudicato implicito.
Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 62 del CCNL personale dirigente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dRAGIONE_SOCIALE E.P.E. 2004/2008, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 60 e allegato 7, punto 2, del CCNL personale impiegatizio e quado RAGIONE_SOCIALEE. del 2009 (testo che recepisce le modifiche di cui all’accordo sindacale del 20 dicembre 2011), art. 360. n. 3, cod. proc. civ.
2.1. L’RAGIONE_SOCIALE ricostruisce la vicenda come segue. Con il  d.lgs.  n.  173  del  2003  l’RAGIONE_SOCIALE  veniva trasformata in ente pubblico economico.
L’art.  3,  comma  5,  consentiva  al  personale  di  optare  per  la permanenza  nel  Comparto  RAGIONE_SOCIALE  fiscali,  in  rapporto  di  impiego pubblico contrattualizzato.
Il lavoratore non esercitava tale diritto di opzione.
Per coloro che avevano esercitato il diritto di opzione l’Accordo sindacale  12  gennaio  2004  ‘Trattamento  economico  per  mobilità interna’, all’art. 62 prevedeva l’indennità per cui è causa.
Successivamente, nel 2006 l’RAGIONE_SOCIALE aveva operato un piano di riorganizzazione RAGIONE_SOCIALE filiali. Al fine di non penalizzare il personale che aveva necessità di continuare a prestare servizio nella città/sede oggetto RAGIONE_SOCIALEa riorganizzazione, venne s ottoscritto il 22 gennaio 2008 tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE una convenzione per offrire al personale interessato dal trasferimento (per la soppressione RAGIONE_SOCIALEa propria sede) l’opportunità di essere assegnato in regime di ‘distacco per ragioni tecnico organizzative’ presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Il  lavoratore,  essendo  stata  disposta  la  chiusura  RAGIONE_SOCIALEa  sede RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE‘Aquila, ove prestava servizio, veniva distaccato a richiesta alla sede RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE L’Aquila ove prestava servizio fino al 10 giugno 2011, data in cui scadeva la convenzione  tra L’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
In data 13 giugno 2011 quindi il lavoratore rientrava presso la sede di Pescara RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ove prestava la propria attività lavorativa fino al maggio 2013.
Il  1°  giugno  veniva  a  compimento  l’ iter di  riorganizzazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e a seguito di speciale istanza di mobilità il lavoratore veniva trasferito all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Tale ricostruzione trova conferma nel controricorso, dove il  lavoratore  fa  presente  che  era  in  servizio  presso  l’RAGIONE_SOCIALE‘Aquila; non aveva esercitato l’opzione dopo la trasformazione  RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE  dRAGIONE_SOCIALE  in  EPE;  nella  successiva
riorganizzazione RAGIONE_SOCIALE sedi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE veniva prevista la  chiusura  RAGIONE_SOCIALEa  sede  RAGIONE_SOCIALE‘Aquila  con  trasferimento  alla  sede  di Pescara.
A fronte del trasferimento alla sede RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di  Pescara  il  lavoratore  optò  per  il  distacco  presso  l’RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Aquila,  e  al  termine  del  periodo  rientrava  nei  ranghi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE venendo assegnato dal 10 giugno 2 011 al 31 maggio 2013 alla sede di Pescara.
2.3. In ragione RAGIONE_SOCIALEa vicenda, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce che non poteva trovare applicazione il beneficio in questione in quanto previsto in relazione alla trasformazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in EPE e alla connessa mobilità aziendale conseguente all’esercizio del diritto di opzione di cui al d.lgs. n. 173 del 2003. Il lavoratore aveva già fruito del trattamento di mobilità di cui all’art. 60 del CCNL.
2.4.    Tanto  premesso  si  osserva  che  la  Corte  d’Appello  ha affermato che il trattamento di mobilità in questione era applicabile al lavoratore proprio in considerazione del mancato  esercizio RAGIONE_SOCIALE‘opzione e RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta accettazione del trasferimento dall’U fficio RAGIONE_SOCIALE‘Aquila alla sede di Pescara.
Il  lavoratore  aveva  chiesto  il  pagamento  del  contributo una tantum nella misura di 5 mensilità prevista nel punto 1 RAGIONE_SOCIALE‘accordo 12  gennaio  2004,  la  cui  debenza  non  era  collegata  ad  altri presupposti se non la mera accettazione del trasferimento e non era esclusa dal riconoscimento dei trattamenti di cui ai punti successivi.
Il CCNL 12 gennaio 2024 qualificava provvisorio il trattamento in questione, fissando come termine finale la data di entrata in vigore del  nuovo  contratto  poi  sottoscritto  il  1°  ottobre  2004.  Tuttavia, l’articolo  7  del  contratto  collettivo  nel  testo  integrato  a  dicembre 2011, considerato il protrarsi RAGIONE_SOCIALE‘attuazione del piano di riorganizzazione aziendale, ribadiva la vigenza RAGIONE_SOCIALE‘accordo del 2004,
e la conseguente applicabilità del trattamento economico in questione fino alla conclusione di detto processo di riorganizzazione.
Erano  tardive  le  deduzioni  difensive  relative  alle  risultanze RAGIONE_SOCIALEa CTU proposte dall’RAGIONE_SOCIALE.
Infine, rilevava la Corte d’appello che era pacifico che il lavoratore non avesse trasferito la propria famiglia presso la nuova sede di Pescara e quindi la voce in questione non era alternativa a quella RAGIONE_SOCIALEa concessione di un alloggio di servizio o rimborso spese di locazione per un periodo di due anni, ma doveva essere cumulata a questa, attesa la finalità di indennizzare il disagio apportato al nucleo familiare dal trasferimento del suo dipendente presso una diversa sede dalla residenza.
Il motivo di ricorso è fondato e va accolto.
È  pacifico  tra  le  parti  che  nel  periodo  per  cui  è  chiesta l’indennità  giugno  2011 -maggio  2013,  il  lavoratore  dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, al fine di non trasferirsi dalla sede RAGIONE_SOCIALE‘Aquila che veniva chiusa alla sede di Pescara, si avvaleva RAGIONE_SOCIALE a Convenzione stipulata  tra  l’RAGIONE_SOCIALE  e  l’RAGIONE_SOCIALE il 22 gennaio 2008, optando per il distacco presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di L’Aquila.
Il d.lgs. n. 173 del 2003  disponeva la trasformazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in ente pubblico economico.
L’art. 3, comma 5, prevedeva che ‘Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il personale in servizio presso l’RAGIONE_SOCIALE del dRAGIONE_SOCIALE può optare per la permanenza nel comparto RAGIONE_SOCIALE agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione. In tale caso, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il personale che esercita la predetta opzione è assegnato ad altra RAGIONE_SOCIALE fiscale o ad altra pubblica amministrazione’ .
Con l’Accordo sindacale del 12 gennaio 2004 si prevedeva un trattamento incentivante la mobilità interna allo scopo di rendere più consapevole e agevolare la gestione RAGIONE_SOCIALE opzioni previste dal d.lgs. n. 173 del 2003.
Il nuovo CCNL RAGIONE_SOCIALE entrava in vigore il 1° ottobre 2004.
L’allegato 7, punto 2, del CCNL, all’esito RAGIONE_SOCIALE modifiche del dicembre 2011 prevede ‘Viene confermata la validità RAGIONE_SOCIALE‘Accordo del 12/01/2004 tra l’RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE per le parti connesse ai trattamenti economici che accompagnano la mobilità interna dovuta a riorganizzazione aziendale connessa all’applicazione del d.lgs. n. 173 del 2003. L’azienda darà tempestiva informativa sulla conclusione di tale processo, che segnerà la cessazione dei trattamenti con tale accordo previsti’.
Dunque, la previsione contrattuale conseguente alle modifiche del  dicembre  2011  nel  confermare  la  validità  RAGIONE_SOCIALE‘Accordo  del  12 gennaio  2004,  ne  ha  ribadito l’originaria  finalità  per  la  fase  di passaggio conseguente all’opzione ex d.lgs. 173 del 2003.
Erroneamente la Corte d’Appello ha applicato tale previsione alla fattispecie in esame che riguarda la temporanea applicazione del ricorrente  dipendente  RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE,  presso  l’RAGIONE_SOCIALE, proprio per il mancato esercizio del diritto di opzione previsto dal d.lgs. n. 173 del 2003.
Il ricorso va accolto. La sentenza va cassata e decidendo nel merito,  non  essendo  necessari  ulteriori  accertamenti  di  fatto,  va rigettata  la  domanda  introduttiva  del  giudizio  anche  per  la  parte relativa all’indennità di mobilità speciale.
Gli alterni esiti nei gradi di merito inducono a compensare tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
La  Corte  accoglie  il  ricorso.  Cassa  la  sentenza  impugnata  e decidendo  nel  merito  rigetta  la  domanda  introduttiva  del  giudizio anche  per  la parte relativa all’indennità di mobilità speciale. Compensa tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del  23 gennaio