Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4659 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4659 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33735/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, alla INDIRIZZO, domicilia ex lege
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO COGNOME
rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
COGNOME -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 350/2018 depositata il 24/05/2018, RG 951/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di L’Aquila ha accolto in parte l’impugnazione proposta da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 102 del 2016 resa tra le parti dal Tribunale di L’Aquila e ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE a pagare al lavoratore la somma complessiva di euro 21.749,99, oltre rivalutazione ed interessi nei limiti di cui all’art. 22, comma 36, RAGIONE_SOCIALEa lege n. 724 del 1994.
Il Tribunale di L’Aquila con la sentenza n. 198 del 2012, confermata dalla Corte d’Appello e diventata definitiva, aveva riconosciuto al lavoratore il diritto all’attribuzione del V livello del CCNL RAGIONE_SOCIALE con decorrenza febbraio 2005 e aveva condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE differenze retributive con la medesima decorrenza maggiorate dagli accessori di legge.
Pertanto il lavoratore aveva agito in giudizio chiedendo: a) in ragione RAGIONE_SOCIALEa suddetta sentenza n. 198 del 2012, il pagamento RAGIONE_SOCIALE differenze retributive maturate a titolo di assegno ad personam ragguagliato in via principale al V livello, in via subordinata al IV livello previsto dall’articolo 5 del CCNL personale impiegatizio RAGIONE_SOCIALE, premio di produzione, cd comma 165 (art. 3, comma 165, legge n. 350 del 2003) e lavoro straordinario; b) il pagamento del trattamento di mobilità interna per il periodo 10
giugno 2011- 31 maggio 2013, previsto dall’accordo sindacale del 12 gennaio 2004.
Il Tribunale di L’Aquila con la sentenza 102 del 2016 rigettava la domanda.
La Corte d’Appello ha accolto in parte l’appello del lavoratore, in particolare accogliendo la domanda introduttiva del giudizio per la parte relativa al pagamento del trattamento di mobilità speciale previsto dall’accordo sindacale 12 gennaio 2004 e dall’allegato 7 al CCNL di riferimento del 3 aprile 2009 nel testo di cui all’acc ordo sindacale del 20 gennaio 2011, rigettando nel resto.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello ricorre l’RAGIONE_SOCIALE prospettando un motivo di ricorso.
Resiste con controricorso il lavoratore, eccependo l’inammissibilità del ricorso per omessa specificazione RAGIONE_SOCIALE ragioni RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va premesso che in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancanza di ricorso per cassazione da parte del lavoratore rispetto alla statuizione di rigetto di parte RAGIONE_SOCIALEa domanda introduttiva del giudizio da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello, su tale statuizione si è formato giudicato implicito.
Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 62 del CCNL personale dirigente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dRAGIONE_SOCIALE E.P.E. 2004/2008, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 60 e allegato 7, punto 2, del CCNL personale impiegatizio e quado RAGIONE_SOCIALEE. del 2009 (testo che recepisce le modifiche di cui all’accordo sindacale del 20 dicembre 2011), art. 360. n. 3, cod. proc. civ.
2.1. L’RAGIONE_SOCIALE ricostruisce la vicenda come segue. Con il d.lgs. n. 173 del 2003 l’RAGIONE_SOCIALE veniva trasformata in ente pubblico economico.
L’art. 3, comma 5, consentiva al personale di optare per la permanenza nel Comparto RAGIONE_SOCIALE fiscali, in rapporto di impiego pubblico contrattualizzato.
Il lavoratore non esercitava tale diritto di opzione.
Per coloro che avevano esercitato il diritto di opzione l’Accordo sindacale 12 gennaio 2004 ‘Trattamento economico per mobilità interna’, all’art. 62 prevedeva l’indennità per cui è causa.
Successivamente, nel 2006 l’RAGIONE_SOCIALE aveva operato un piano di riorganizzazione RAGIONE_SOCIALE filiali. Al fine di non penalizzare il personale che aveva necessità di continuare a prestare servizio nella città/sede oggetto RAGIONE_SOCIALEa riorganizzazione, venne s ottoscritto il 22 gennaio 2008 tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE una convenzione per offrire al personale interessato dal trasferimento (per la soppressione RAGIONE_SOCIALEa propria sede) l’opportunità di essere assegnato in regime di ‘distacco per ragioni tecnico organizzative’ presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Il lavoratore, essendo stata disposta la chiusura RAGIONE_SOCIALEa sede RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE‘Aquila, ove prestava servizio, veniva distaccato a richiesta alla sede RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE L’Aquila ove prestava servizio fino al 10 giugno 2011, data in cui scadeva la convenzione tra L’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
In data 13 giugno 2011 quindi il lavoratore rientrava presso la sede di Pescara RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ove prestava la propria attività lavorativa fino al maggio 2013.
Il 1° giugno veniva a compimento l’ iter di riorganizzazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e a seguito di speciale istanza di mobilità il lavoratore veniva trasferito all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Tale ricostruzione trova conferma nel controricorso, dove il lavoratore fa presente che era in servizio presso l’RAGIONE_SOCIALE‘Aquila; non aveva esercitato l’opzione dopo la trasformazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE dRAGIONE_SOCIALE in EPE; nella successiva
riorganizzazione RAGIONE_SOCIALE sedi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE veniva prevista la chiusura RAGIONE_SOCIALEa sede RAGIONE_SOCIALE‘Aquila con trasferimento alla sede di Pescara.
A fronte del trasferimento alla sede RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Pescara il lavoratore optò per il distacco presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Aquila, e al termine del periodo rientrava nei ranghi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE venendo assegnato dal 10 giugno 2 011 al 31 maggio 2013 alla sede di Pescara.
2.3. In ragione RAGIONE_SOCIALEa vicenda, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce che non poteva trovare applicazione il beneficio in questione in quanto previsto in relazione alla trasformazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in EPE e alla connessa mobilità aziendale conseguente all’esercizio del diritto di opzione di cui al d.lgs. n. 173 del 2003. Il lavoratore aveva già fruito del trattamento di mobilità di cui all’art. 60 del CCNL.
2.4. Tanto premesso si osserva che la Corte d’Appello ha affermato che il trattamento di mobilità in questione era applicabile al lavoratore proprio in considerazione del mancato esercizio RAGIONE_SOCIALE‘opzione e RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta accettazione del trasferimento dall’U fficio RAGIONE_SOCIALE‘Aquila alla sede di Pescara.
Il lavoratore aveva chiesto il pagamento del contributo una tantum nella misura di 5 mensilità prevista nel punto 1 RAGIONE_SOCIALE‘accordo 12 gennaio 2004, la cui debenza non era collegata ad altri presupposti se non la mera accettazione del trasferimento e non era esclusa dal riconoscimento dei trattamenti di cui ai punti successivi.
Il CCNL 12 gennaio 2024 qualificava provvisorio il trattamento in questione, fissando come termine finale la data di entrata in vigore del nuovo contratto poi sottoscritto il 1° ottobre 2004. Tuttavia, l’articolo 7 del contratto collettivo nel testo integrato a dicembre 2011, considerato il protrarsi RAGIONE_SOCIALE‘attuazione del piano di riorganizzazione aziendale, ribadiva la vigenza RAGIONE_SOCIALE‘accordo del 2004,
e la conseguente applicabilità del trattamento economico in questione fino alla conclusione di detto processo di riorganizzazione.
Erano tardive le deduzioni difensive relative alle risultanze RAGIONE_SOCIALEa CTU proposte dall’RAGIONE_SOCIALE.
Infine, rilevava la Corte d’appello che era pacifico che il lavoratore non avesse trasferito la propria famiglia presso la nuova sede di Pescara e quindi la voce in questione non era alternativa a quella RAGIONE_SOCIALEa concessione di un alloggio di servizio o rimborso spese di locazione per un periodo di due anni, ma doveva essere cumulata a questa, attesa la finalità di indennizzare il disagio apportato al nucleo familiare dal trasferimento del suo dipendente presso una diversa sede dalla residenza.
Il motivo di ricorso è fondato e va accolto.
È pacifico tra le parti che nel periodo per cui è chiesta l’indennità giugno 2011 -maggio 2013, il lavoratore dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, al fine di non trasferirsi dalla sede RAGIONE_SOCIALE‘Aquila che veniva chiusa alla sede di Pescara, si avvaleva RAGIONE_SOCIALE a Convenzione stipulata tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE il 22 gennaio 2008, optando per il distacco presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di L’Aquila.
Il d.lgs. n. 173 del 2003 disponeva la trasformazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in ente pubblico economico.
L’art. 3, comma 5, prevedeva che ‘Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il personale in servizio presso l’RAGIONE_SOCIALE del dRAGIONE_SOCIALE può optare per la permanenza nel comparto RAGIONE_SOCIALE agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione. In tale caso, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il personale che esercita la predetta opzione è assegnato ad altra RAGIONE_SOCIALE fiscale o ad altra pubblica amministrazione’ .
Con l’Accordo sindacale del 12 gennaio 2004 si prevedeva un trattamento incentivante la mobilità interna allo scopo di rendere più consapevole e agevolare la gestione RAGIONE_SOCIALE opzioni previste dal d.lgs. n. 173 del 2003.
Il nuovo CCNL RAGIONE_SOCIALE entrava in vigore il 1° ottobre 2004.
L’allegato 7, punto 2, del CCNL, all’esito RAGIONE_SOCIALE modifiche del dicembre 2011 prevede ‘Viene confermata la validità RAGIONE_SOCIALE‘Accordo del 12/01/2004 tra l’RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE per le parti connesse ai trattamenti economici che accompagnano la mobilità interna dovuta a riorganizzazione aziendale connessa all’applicazione del d.lgs. n. 173 del 2003. L’azienda darà tempestiva informativa sulla conclusione di tale processo, che segnerà la cessazione dei trattamenti con tale accordo previsti’.
Dunque, la previsione contrattuale conseguente alle modifiche del dicembre 2011 nel confermare la validità RAGIONE_SOCIALE‘Accordo del 12 gennaio 2004, ne ha ribadito l’originaria finalità per la fase di passaggio conseguente all’opzione ex d.lgs. 173 del 2003.
Erroneamente la Corte d’Appello ha applicato tale previsione alla fattispecie in esame che riguarda la temporanea applicazione del ricorrente dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, presso l’RAGIONE_SOCIALE, proprio per il mancato esercizio del diritto di opzione previsto dal d.lgs. n. 173 del 2003.
Il ricorso va accolto. La sentenza va cassata e decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va rigettata la domanda introduttiva del giudizio anche per la parte relativa all’indennità di mobilità speciale.
Gli alterni esiti nei gradi di merito inducono a compensare tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda introduttiva del giudizio anche per la parte relativa all’indennità di mobilità speciale. Compensa tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio