Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34861 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34861 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1103/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l ‘Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difes o da ll’avvocato COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME
-ricorrente-
contro
NOME con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato NOME che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 302/2018 pubblicata il 29/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Torino, con la sentenza n.302/2018 pubblicata il 29 giugno 2018, ha rigettato il gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE nella controversia con NOME COGNOME
La controversia ha per oggetto l’accertamento della illegittimità della pretesa dell’istituto previdenziale di ottenere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di indennità di mobilità ed indennità integrativa FSTA.
Il Tribunale di Verbania accoglieva il ricorso.
La corte territoriale ha ritenuto che: a) la « Offer of employment » per il posto di « First officer B787» di Qatar Airways non fosse qualificabile quale lettera di assunzione, ma solo come offerta di lavoro condizionata al verificarsi di una serie di eventi e dopo il superamento di tutte le fasi di addestramento al volo; b) il documento dal quale l’I.N.P.S. pretendeva di ricavare la prova della assunzione non avesse valenza probatoria tale da superare quella della « Offer of employment »; c) non sussistessero i presupposti per la comunicazione all’I.N.P.S. ex art.5 del d.l. n.86/1988, conv. in legge n. 160/1988, al fine di evitare la decadenza dalla indennità di mobilità.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’I.NRAGIONE_SOCIALESRAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato a tre motivi. NOME COGNOME resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge n.223/1991, con riferimento agli artt.1 bis ed 1 ter del d.l. n.249/2004, convertito con modificazioni in legge
n.291/2004, vigenti ratione temporis, nonché dell’art.2033 cod. civ., in riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ. . Deduce che il trasferimento all’estero del lavoratore, per svolgervi attività di formazione ed addestramento, ha determinato la insussistenza di un requisito indefettibile per il godimento della indennità di mobilità, richiamando Cass. Sez. Lav. 24/07/2013, n.17936.
Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 8 comma 6 e 9 comma 1 lett. d) della legge n. 223/1991, con riferimento agli artt.1 bis ed 1 ter del d.l. n.249/2004, convertito con modificazioni in legge n. 291/2004, vigenti ratione temporis , nonché dell’art. 2033 cod. civ., in riferimento all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. Deduce che la corte territoriale ha errato nella qualificazione giuridica della « Offer of employment », dovendo essa qualificarsi quale contratto preliminare di lavoro con parziale esecuzione anticipata, soggetto all’obbligo di comunicazione previsto dall’art.9 comma 1 lett. d) legge 223/1991.
Con il terzo motivo lamenta la violazione degli artt.6, 7, 8 e 9 della legge n.223/1991, con riferimento all’art.2096 cod. civ. ed agli artt.1 bis ed 1 ter del d.l. n.249/2004, convertito con modificazioni in legge n.291/2004, vigenti ratione temporis , nonché dell’art.2033 cod. civ., in riferimento all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ..
Deduce che la corte territoriale ha errato nel ritenere quale dies a quo per la comunicazione della rioccupazione all’estero presso compagnia extraeuropea la data finale del periodo di prova (16/12/2014) e non quella di inizio del periodo di prova (16/06/2014).
Ritiene la Corte di procedere all’esame del ricorso a partire dal secondo e terzo motivo ─ da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione ─ siccome più liquidi rispetto al primo motivo di ricorso.
Ai sensi dell’art., 8, co mma 5 d.l. n.86/1988, conv. con modif. in l. n.160/1988, nel testo vigente ratione temporis: «Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività.»
La comunicazione della nuova attività lavorativa deve essere preventiva, quand’anche la nuova occupazione sia temporanea o saltuaria (Cass.24644/2023). Si è altresì specificato che la comunicazione preventiva è da riferirsi all’attività lavorativa, per cui essa è esclusa dalla contestualità tra inizio dell’attività, stipula del contratto e comunicazione, dovendo il lavoratore in caso soprassedere all’inizio dell’attività per provvedere prima alla comunicazione (Cass.10369/2015).
Tanto premesso, per i piloti di volo, le circolari dell’Inps nn.73/2008 e 94/20 11 hanno meglio precisato l’estensione dell’obbligo preventivo di comunicazione, stabilendo che tale obbligo non ricorre durante il periodo in cui l’attività lavorativa svolta presso il nuovo vettore aereo sia finalizzata in modo esclusivo al mantenimento delle precedenti licenze di volo. Si tratta del c.d. periodo neutro, e questa Corte ha già avuto modo di ribadire (Cass.3116/2021) che, ai fini del predetto periodo, occorre che l’attività svolta sia finalizzata in modo esclusivo ad un addestramento funzionale alla preservazione delle pregresse licenze di volo.
Ciò posto, le predette circolari vengono a interpretare la norma primaria dell’art.8, co mma 5 d.l. n.86/1988, sicché la fattispecie normativa in tema di decadenza, nell’ambito specifico dei piloti di volo, è quella risultante dal coordinamento con le circolari nn.73/2008 e 94/20 11. L’accertamento che si sia trattato di attività volta esclusivamente al mantenimento dei pregressi titoli abilitativi al volo in essere presso il precedente vettore aereo, non è dunque
un accertamento di fatto ai sensi dell’art.360 primo comma n.5 c.p.c. poiché concorre a integrare la stessa fattispecie normativa. Ai sensi dell’art.360 primo comma n.3 c.p.c. sussiste falsa applicazione di legge, in particolare sotto il profilo della scorretta sussunzione del caso concreto nell’alveo dei requisiti fattuali di cui l’art.8 co mma 5 d.l. n.86 del 1988, coordinato con le circolari Inps nn.73/2008 e 94/2011, ogni qual volta il giudice di merito: a) non compia alcun accertamento sull’esistenza di attività volta esclusivamente al mantenimento del pregresso brevetto di volo, oppure, b) compia tale accertamento in modo errato o incompleto, trascurando elementi fattuali invece rilevanti.
Tra questi elementi fattuali non può ad esempio non essere considerato il regolamento negoziale espresso dal contratto stipulato con il nuovo vettore aereo, onde verificare se da tale regolamento emerga una prestazione lavorativa esclusivamente finalizzata al mantenimento del brevetto o invece più ampia.
Ciò premesso, deve quindi innanzitutto rigettarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal controricorrente: il motivo non tende a ridiscutere alcuna questione di merito, ma pone la sola questione giuridica della corretta sussunzione del caso concreto nella fattispecie giuridica. Né vi è preclusione derivante da doppia pronuncia conforme, poiché si verte al di fuori dell’art.360 primo comma n.5 cod.proc.civ..
La corte territoriale, dopo aver proceduto ad una impeccabile ricostruzione dei fatti, ha ritenuto che l’attività di addestramento e formazione ─ svolta dal Tempesta nel periodo dal 02/02/2014 al 31/05/2014 ─ fosse finalizzata al mantenimento ed al rinnovo delle licenze e delle abilitazioni di volo, e dunque non soggetta all’obbligo di comunicazione ex art.8 comma 5 del d.l. n. 86/1988, convertito in legge n.160/1988.
E’ pacifico che la comunicazione fu assolta solo a contratto di lavoro già in corso; contratto di lavoro a tempo determinato che
conteneva un patto di prova, con l’ovvia precisazione che il periodo di prova si colloca all’interno del nuovo rapporto di lavoro.
La Corte d’appello ha però ritenuto che la comunicazione fu tempestiva in quanto il precedente periodo di attività era da considerarsi c.d. neutro, ovvero finalizzato all’addestramento teorico-pratico necessario a mantenere il brevetto.
L’RAGIONE_SOCIALE rileva che non si possa parlare di periodo neutro, poiché non risulta che l’attività svolta in esecuzione del contratto a termine fosse prestata esclusivamente per mantenere il brevetto pregresso.
La doglianza coglie nel segno. È già stato precisato da questa Corte che ove non risulti dal contratto che l’assunzione e il relativo periodo di prova siano finalizzati unicamente al mantenimento del brevetto, va rispettato l’obbligo di comunicazione previsto dall’art.8 comma 5 d.l. n.86/1988 (Cass. n. 33778/2023).
Dall’accertamento dei fatti compiuto dalla stessa Corte di merito risulta che l’attività svolta dal Tempesta nel periodo dal 02/02/2014 al 31/05/2014 non era funzionale al solo mantenimento ed al rinnovo delle licenze e delle abilitazioni di volo, ma alla conclusione del contratto di lavoro con Qatar Airways, poi effettivamente stipulato al termine del periodo di prova. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta infatti che la « Offer of employment » non fosse un atto giuridico isolato, ma al contrario fosse propedeutica e funzionale alla conclusione del successivo « Contract of employment ».
I requisiti puntualmente indicati nella pagina 5 della sentenza impugnata, ossia le condizioni alle quali era soggetta la « Offer of employment » non hanno nulla a che fare con la mera (ed esclusiva) attività di mantenimento ed al rinnovo delle licenze e delle abilitazioni di volo ritenuta dalla corte, ma sono tutti pertinenti alla valutazione delle capacità ed attitudini del pilota al
fine del conseguimento di licenze ed abilitazioni diverse da quelle già possedute.
17. Dunque è stato accertato in fatto che il contratto a termine non fosse finalizzato al solo addestramento per il mantenimento del brevetto precedente, e senza abilitazione a pilotare velivoli per tratte non comprese nel pregresso brevetto. Rectius, che il contratto fosse funzionale anche alla valutazione di tutte le attitudini professionali e umane necessarie per lo svolgimento di una prestazione lavorativa esorbitante quella di semplice manutenzione del precedente brevetto, ed implicante anche voli esteri.
18. La sentenza, che non si è conformata ai suesposti principi, va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda attorea di primo grado.
Le spese dell’intero processo sono compensate atteso che l’orientamento di questa Corte sul tema si è consolidato successivamente alla proposizione della domanda originaria.
P.Q.M.
accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e decidendo nel merito rigetta le domande originariamente proposte da NOME COGNOME Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 26/11/2024.