Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18369 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 18369 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 36430-2019 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 157/2019 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, depositata il 23/05/2019 R.G.N. 457/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Oggetto
Ripetizione indebito
R.G.N.36430/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 30/04/2025
CC
La Corte d’appello di Ancona confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda dell’Inps di ripetizione d’indebito delle somme pagate ad COGNOME NOME a titolo di indennità di mobilità anticipata.
Secondo la Corte, l’indennità non spettava poiché COGNOME aveva instaurato poi un rapporto di lavoro subordinato con la società di cui era socio accomandante, come emergeva dal contratto prodotto in giudizio, nonché dal fatto che lo stesso COGNOME aveva ammesso lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, sebbene ritenendola compatibile con l’indennità di mobilità. Aggiungeva la Corte che era irrilevante il carattere di rapporto a tempo parziale della prestazione subordinata ai fini del diritto alla ripetizione integrale dell’indebito.
Avverso la sentenza COGNOME NOME ricorre per due motivi, illustrati da memoria.
L’Inps resiste con controricorso.
All’esito dell’odierna udienza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione e falsa applicazione dell’art.3, co.2 d.m. n.142/93, in correlazione con gli artt.2345 e 2094 c.c., per avere la Corte reputato esistente un rapporto di lavoro subordinato basandosi solo sul dato documentale del contratto di lavoro subordinato. Inoltre, il preteso contratto di lavoro subordinato era concluso con la
società di persone di cui egli era accomandante, sicché non poteva dirsi che fosse alle dipendenze di terzi.
Con il secondo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione e falsa applicazione dell’art.8, co.7 l. n.223/91, per avere la Corte disposto la restituzione integrale anziché per la sola differenza tra l’indennità e la retribuzione percepita in forza del contratto di lavoro parttime, essendo questo compatibile con l’erogazione dell’indennità di mobilità.
Il primo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
È inammissibile laddove mira a contestare l’accertamento di fatto condotto dalla Corte sul carattere di lavoro subordinato a tempo parziale concluso dal ricorrente con la società di cui era accomandante.
Tale accertamento è basato sull’esistenza del contratto scritto di lavoro subordinato, nonché sul fatto che lo stesso ricorrente aveva sempre ammesso la sussistenza di una prestazione di tipo subordinato, sebbene ritenuta compatibile con l’indennità di mob ilità.
Tale accertamento può essere censurato nei soli limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., m a il motivo non deduce alcun elemento di fatto decisivo che sarebbe stato omesso dalla Corte.
Il motivo è poi infondato nella parte in cui deduce che il ricorrente non sarebbe alla dipendenza di terzi, in quando il datore di lavoro era la società di persone di cui egli era accomandante.
Va infatti ricordato che le società di persone sono soggetti di diritto diversi dai soci che le compongono, sebbene senza personalità giuridica (v. Cass.16245/12, Cass.9110/12), sicché rettamente la sentenza impugnata ha affermato la compatibilità di un rapporto di lavoro subordinato tra società e socio accomandante.
Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Nel caso di specie si discute dell’indennità di mobilità anticipata, disciplinata, al tempo, dall’art.7, co.5 l. n.223/91, la quale è corrisposta ‘ per intraprendere un ‘ attività autonoma ‘. La Corte ha accertato che, al contrario, l’attività intrapresa dal ricorrente non era di lavoro autonomo ma di lavoro subordinato, sicché non sussisteva il titolo giuridico per la corresponsione della mobilità anticipata.
Il fatto che vi sia compatibilità tra rapporto di lavoro a tempo parziale e indennità di mobilità ai sensi dell’art.8, co.7, l. n.223/91, non toglie il diritto alla ripetizione integrale, in quanto altro è l’indennità di mobilità, la quale ha carattere previdenziale e mira a far fronte ad uno stato di bisogno ex art.38 Cost., altro è la prestazione di indennità di mobilità anticipata, la quale non ha carattere previdenziale e non mira a far fronte a uno stato di bisogno ma rappresenta un contributo finanziario destinato a coprire le spese iniziali di un ‘ attività svolta in proprio dal lavoratore in mobilità (da ultimo v. Cass.389/24; v. anche C. Cost. n.38/24).
Il diritto alla ripetizione integrale sussiste proprio perché manca appieno il titolo giuridico della prestazione di indennità di mobilità anticipata, laddove il ricorrente
potrà, se sussistano i presupposti, chiedere poi la corresponsione dell’indennità di mobilità di cui all’art.7, co.1 l. n.223/91.
Conclusivamente il ricorso va respinto, con condanna alle spese di lite secondo soccombenza.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale del 30.4.25