Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19576 Anno 2024
AULA B
Civile Ord. Sez. L Num. 19576 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30338/2019 R.G. proposto
da
NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME, COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME,
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato -Commissario RAGIONE_SOCIALE per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in Sicilia -Prestazioni straordinarie – Personale della Regione Sicilia -Indennità di mensa -Artt. 103, 104, 105, CCRL quadriennio giuridico 2002-2005 e biennio economico 2002-2003
R.G.N. 30338/2019
Ud. 04/06/2024 CC
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME , elettivamente domiciliati in PALERMO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che li rappresenta e difende
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente pro tempore ,
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
UTILITÀ , in persona del l’Assessore pro tempore , entrambi domiciliati ope legis in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE STATO che li rappresenta e difende
-resistenti – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO PALERMO n. 216/2019 depositata il 02/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 216/2019, pubblicata in data 2 aprile 2019, la Corte d’appello di Palermo, nella regolare costituzione degli appellati RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE, ha respinto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE nei confronti della sentenza del Tribunale di Palermo n. 2745/2016 del 2 dicembre 2016.
Quest’ultima aveva respinto la domanda degli appellanti volta a conseguire l’accertamento del diritto a percepire l’indennità di mensa per le prestazioni di lavoro straordinario da essi rese durante il periodo di servizio presso la struttura del Commissario RAGIONE_SOCIALE per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in Sicilia.
La Corte territoriale, ha premesso che il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE veniva a costituire un ufficio esterno al comparto della Regione siciliana come definito dall’art. 1 del CCRL del personale non dirigenziale della Regione Sicilia, in quanto lo stesso, pur se nominativamente coincidente con la figura del Presidente della Regione, configurava una struttura esterna all’apparato amministrativo della Regione medesima, essendo titolare di potestà pubblicistiche delegate dello Stato.
Da tale premessa la Corte territoriale ha tratto la conclusione per cui doveva trovare applicazione nella specie la previsione di cui all’art. 103 comma 4, del CCRL, secondo la quale i dipendenti del comparto, che prestano servizio presso amministrazioni pubbliche esterne al medesimo, non possono fruire dei buoni pasto disciplinati dallo stesso accordo.
La Corte d’appello, poi, ha escluso che a conclusioni opposte potesse pervenirsi sulla base dell’Ordinanza della Presidenza del RAGIONE_SOCIALE dei Ministri n. 3190 del 22 marzo 2002, la quale, nel prorogare i poteri della struttura commissariale, aveva previsto l’applicazione al personale utilizzato dall’ufficio del Commissario RAGIONE_SOCIALE degli istituti contrattuali vigenti nell’amministrazione di provenienza.
Ha, infatti, osservato la Corte palermitana che il richiamo onnicomprensivo alle previsioni di contrattazione collettiva comportava
di conseguenza anche l’operatività delle deroghe in quest’ultima previste, compreso, quindi, il citato art. 103, CCRL.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo ricorrono i ricorrenti in epigrafe.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ non hanno depositato controricorso, costituendosi unicamente al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 105, CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana.
I ricorrenti criticano la decisione della Corte d’appello di Palermo per avere quest’ultima ritenuto che l’art. 105 CCRL previsione sulla quale basano le proprie pretese – fosse da integrare con quanto previsto per i soli buoni pasto dall’art. 103 del medesimo CCRL.
Argomentano in contrario che l’art. 105 CCRL, nel riconoscere l’erogazione dell’indennità di mensa richiama unicamente le condizioni di cui all’art. 104 CCRL senza contenere alcun riferimento al precedente art. 103 CCRL che quindi non deve trovare applicazione.
Concludono, quindi, affermando che l’erogazione dell’indennità di mensa non è legata in alcun modo al rispetto delle regole contenute nel precedente art. 103, ma alla sola circostanza che il lavoratore sia un dipendente della Regione Siciliana o di un ente del comparto.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1, comma 1, L.R. Sicilia n. 10/2000; 2, R.D.L. n. 455/1946; 10, RAGIONE_SOCIALE n, 2983/1999, ‘per avere ritenuto che l’ufficio istituito dal Presidente della Regione Siciliana, quale commissario RAGIONE_SOCIALE per la predisposizione di un piano di interventi di RAGIONE_SOCIALE nel settore della gestione dei RAGIONE_SOCIALE e per la realizzazione degli interventi necessari per fare fronte alla situazione di RAGIONE_SOCIALE, non cost ituisse un ufficio della Regione Siciliana’ .
Argomentano i ricorrenti che l’ufficio del Commissario RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE costituiva un ufficio speciale, costituito alle dirette dipendenze dell’organo di vertice della Regione, per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione dei RAGIONE_SOCIALE stessi, affidato al Presidente della Regione.
In quanto guidato dal Presidente della Regione, l’ufficio in questione non sarebbe esterno al comparto della Regione Sicilia, laddove ‘non si comprende quale sia la fonte legislativa dalla quale il Giudice di appello abbia tratto la sua convinzione, atteso che: il commissario non è semplicemente “coincidente” con il Presidente della Regione, ma tale funzione è stata istituzionalmente affidata al Presidente della Regione, che la svolge quale soggetto di vertice di quest’ultima, e non perché organo di un’altr a amministrazione’ .
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione agli artt. 105, CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana, e 10, comma 10, RAGIONE_SOCIALE n. 2983/1999.
Deducono i ricorrenti che l’interpretazione dell’art. 10, comma 10, RAGIONE_SOCIALE seguita dalla Corte territoriale avrebbe omesso di tenere conto della circostanza per cui essi erano dipendenti della Regione o di enti del comparto, risultando già destinatari della disciplina del CCRL.
L’interpretazione seguita dalla Corte d’appello sarebbe quindi illogica, perché renderebbe la previsione ‘sostanzialmente inutile’ in quanto al personale dipendente della Regione, le previsioni del CCRL avrebbero comunque trovato applicazione.
La previsione in rilievo sarebbe in realtà da riferirsi ai soli dipendenti assegnati all’ufficio commissariale ma non appartenenti all’Amministrazione regionale ed avrebbe la finalità di chiarire che questi ultimi venivano a conservare il diritto al trattamento goduto presso il loro datore di lavoro.
I tre motivi di ricorso sono tutti infondati.
2.1. In relazione al primo motivo di ricorso, è opportuno rammentare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017), e ciò perché l’interpretazione accolta nella decisione impugnata non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito,
dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 28319 del 28/11/2017).
Nel caso in esame, tuttavia, ritiene questa Corte che l’interpretazione seguita dalla Corte d’appello, ben lungi dall’essere basata su argomentazioni illogiche od insufficienti, risulta pienamente conforme al dato letterale della disciplina di contrattazione collettiva.
Il CCRL quadriennio giuridico 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, infatti, detta tre previsioni di rilievo.
L’a rt. 103 (‘ Buoni pasto ‘) , stabilisce che ‘ 1. Il valore del buono pasto, sostitutivo del servizio di mensa, è pari alla spesa che l’Amministrazione sosterrebbe per ogni pasto se optasse per l’istituzione della mensa di servizio tenuto conto di quanto contenuto nell’art. 102. 2. Il dipendente ha titolo, secondo le direttive adottate dall’Amministrazione, a un buono pasto per ogni giornata lavorativa caratterizzata da quanto previsto all’art. 104, comma 2. 3. La consegna dei buoni pasto è effettuata dai competenti uffici dell’Amministrazione, secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione stessa, ai singoli dipendenti che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 104. 4. I dipendenti in assegnazione temporanea, distacco o fuori ruolo, che si trovano nelle condizioni di cui all’ar t. 104, comma 1, anche se appartenenti ad amministrazioni pubbliche esterne al comparto, ricevono i buoni pasto dall’Amministrazione od ufficio ove prestano servizio. I dipendenti del comparto che prestano servizio presso amministrazioni pubbliche esterne al comparto non possono fruire dei buoni pasto disciplinati dal presente accordo ‘ .
L’a rt. 104 (‘ Condizioni di attribuzione dei buoni pasto ‘) prevede invece che ‘ 1. Ha titolo all’attribuzione del buono pasto il personale dell’Amministrazione, avente un orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore continuative, a
condizione che non possano fruire di servizio mensa od altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro. 2. Il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore e trenta minuti, con la relativa pausa prevista dall’art. 36 all’interno della quale va consumato il pasto. 3. Il buono pasto viene attribuito anche per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l’orario ordinario una prestazione di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista dall’art. 36 all’interno della quale va consumato il pasto. 4. Nelle unità lavorative aventi servizio mensa parzialmente o totalmente a carico dei dipendenti, il buono pasto coprirà la quota a loro carico fino all’ammontare di cui all’art. 103, comma 1 e comunque non oltre il corrispettivo di un pasto tipo. 5. I competenti organi dell’Amministrazione controlleranno con apposite procedure il rigoroso rispetto delle condizioni previste nel presente articolo ‘ .
L’a rt. 105 (‘ Indennità di mensa ‘) , infine, prevede che ‘ 1. Nelle more dell’attivazione delle procedure di istituzione del servizio mensa o dell’erogazione dei buoni pasto, al dipendente viene corrisposta un’indennità di mensa giornaliera pari a € 10,33 lorde con le modalità di cui all’art. 104’ .
L’interpretazione seguita dalla Corte territoriale ha operato una lettura congiunta e coordinata delle tre previsioni e, sulla scorta di tale lettura, la Corte d’appello ha ritenuto che, poiché l ‘art. 105 prevede che l’indennità di mensa venga erogata temporaneamente in attesa dell’attivazione di buoni pasto o del servizio mensa , si doveva concludere che il riconoscimento dell’indennità medesima risultava subordinato alle medesime condizioni ed eccezioni previste per l’erogazione dei buoni pasto e che, conseguentemente, l’attribuzione dell’indennità era correlata alla presenza dei presupposti stabiliti
dall’art. 104 e fosse, quindi, esclusa nell’ipotesi di cui all’art. 103 , comma 4.
Tale interpretazione, per quanto (forse) non l’unica ipotizzabile della disciplina di contrattazione collettiva, costituisce sicuramente una delle sue interpretazioni possibili, risultando, anzi pienamente coerente ed armonica rispetto al dato normativo, a differenza dell’interpretazione meramente contrapposta d ai ricorrenti.
Q uest’ultima si basa invece su una (forse non esclusa a priori, ma assai meno robusta e persuasiva) lettura che pone una sorta di cesura tra l’art. 105 e l’art. 103 CCRL, impedendo non del tutto perspicuamente ed anzi in modo apodittico -di estendere alla prima previsione l’ipotesi speciale di esclusione di cui al comma 4 della seconda previsione.
La piena coerenza dell’interpretazione seguita dalla Corte territoriale, tuttavia, è già di per sé sufficiente ad escludere la fondatezza del motivo di ricorso, il cui accoglimento, invero, avrebbe presupposto la dimostrazione della irredimibile illogicità ed irrazionalità di un’interpretazione che, invece, appare rigorosa e ben ancorata al dato letterale delle previsioni di contrattazione collettiva.
2.2. Il secondo motivo di ricorso, pur indicando le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, omette di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che invece il motivo era tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che tali affermazioni contrastano col precetto normativo (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 24298 del 29/11/2016), non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma
violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U – Sentenza n. 23745 del 28/10/2020).
Si deve, in ogni caso, osservare dalle stesse previsioni dell’Ordinanza della PCM emerge con chiarezza l’attribuzione al Presidente della Regione di funzioni che erano riconnesse al RAGIONE_SOCIALE quale struttura governativa, con la conseguenza che il Commissario, al di là della sua coincidenza con il ruolo di Presidente della Regione, veniva ad agire come RAGIONE_SOCIALE della Presidenza del RAGIONE_SOCIALE dei Ministri.
Conclusione, quest’ultima , che appare desumibile anche dal fatto che lo stesso Commissario poteva avvalersi, oltre che delle strutture della Regione Sicilia -come dai ricorrenti reiteratamente sottolineato -anche di personale di altre Amministrazioni (dello Stato, degli Enti locali, delle Università, delle ASL, etc.) ordinariamente non facenti capo alla Regione.
Tale circostanza, ben lungi dal ‘non mutare i termini della questione’ come affermato dai ricorrenti (pag. 12 ricorso), vale invece ad evidenziare che la struttura di supporto del Commissario RAGIONE_SOCIALE, ben lungi dall’essere riconducibile alla Regione come sua articolazione, presentava specifici caratteri di autonomia rispetto a quest’ultima, risultando, conseguentemente, corretta la conclusione cui è pervenuta sul punto la Corte territoriale, nel momento in cui ha affermato che la struttura del Commissario RAGIONE_SOCIALE doveva ritenersi esterna al Comparto della Regione Sicilia.
2.3. L’infondatezza del terzo motivo discende, a questo punto, dall’unitaria considerazione delle osservazioni svolte in relazione ai primi due motivi: se l’esclusione del riconoscimento dell’indennità di mensa al personale in servizio presso amministrazioni esterne al comparto discende dal combinato disposto degli artt. 103 e 105 CCRL
quadriennio giuridico 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 e se si deve escludere che le articolazioni amministrative di cui la struttura commissariale si è venuta ad avvalere fossero riconducibili alla Regione Sicilia, risulta logico concludere -come ha fatto la Corte territoriale -che la citata Ordinanza della Presidenza del RAGIONE_SOCIALE dei Ministri n. 3190 non era in grado di incidere sul trattamento contrattuale degli odierni ricorrenti.
Contrariamente a quanto argomentato da questi ultimi, infatti, l’espressa previsione dell’applicazione al personale utilizzato dall’ufficio del Commissario RAGIONE_SOCIALE degli istituti contrattuali vigenti nell’amministrazione di provenienza stabilita dall’RAGIONE_SOCIALE , ben lungi dal costituire inutile duplicazione in quanto richiamo ad un trattamento già applicabile, veniva, invece, a svolgere la specifica funzione di eliminare possibili incertezze in ordine alla individuazione del trattamento da applicare al personale proveniente, appunto, da Amministrazioni eterogenee e per il quale, quindi, non era previsto ab origine uno specifico regime giuridico, proprio per la speciale condizione in cui si trovava ad operare.
La previsione dell’RAGIONE_SOCIALE n. 3190, quindi, è venuta a chiarire sia che tale personale veniva a conservare il trattamento dell’amministrazione di rispettiva provenienza sia che le indennità accessorie e variabili sarebbero state invece a carico della struttura commissariale, senza tuttavia in alcun modo incidere sui presupposti del riconoscimento degli istituti contrattuali, ed anzi confermandone l’applicazione , e quindi -per quel che rileva nella presente sede conservando per il personale della Regione Sicilia il complesso di previsioni di cui agli artt. 103, 104, 105 CCRL.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE UTILITÀ sono meri resistenti.
4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione