Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16731 Anno 2024
AULA B
Civile Ord. Sez. L Num. 16731 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18239/2019 R.G. proposto da
COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME , elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME , rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME NOME
-ricorrenti –
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato -Regione Sicilia – Servizio antincendio boschivo -Indennità di mansione ex art. 9, CIRL 27 aprile 2001 -Riconoscimento Presupposti
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 04/06/2024 CC
contro
REGIONE SICILIA (ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA, COMANDO RAGIONE_SOCIALE, ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE RAGIONE_SOCIALE MESSINA), in persona del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Giunta regionale pro tempore e domiciliata ope legis in ROMA INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE che la rappresenta e difende
-resistente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello RAGIONE_SOCIALE n. 262/2019 depositata il 19/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 262/2019, pubblicata in data 19 aprile 2019, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, nella regolare costituzione di COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, ha accolto l’appello proposto da ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA, COMANDO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE DI MESSINA avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE (così indicata dalla Corte d’appello , mentre in ricorso è indicata come sentenza del Tribunale di Patti n. 1381/2017), la quale -per quel che ancora in questa sede rileva -aveva condannato
gli appellanti a corrispondere agli appellati le differenze retributive dovute a titolo di indennità di mansione per gli anni 2011, 2012, 2013.
Gli odierni ricorrenti, infatti, avevano adito il Tribunale, riferendo di essere stati inseriti con contratti di lavoro a tempo determinato nel servizio antincendio boschivo e di essere stati posti alle dipendenze, dapprima RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, e poi (a far data dal 2004) del RAGIONE_SOCIALE -oggi RAGIONE_SOCIALE – facente capo all’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Mediterrane a, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, L.R. Sicilia n. 5/2014.
I ricorrenti avevano lamentato che, a decorrere dal 2011 e sino al 2014, non era stata loro corrisposta la c.d. “indennità di mansione” – pari al 20% in più del salario ordinario prevista dall’art. 9, CIRL del 27 aprile 2001 e spettante a tutti coloro che sono impiegati nel servizio antincendio.
La Corte messinese richiamato il disposto di cui all’art. 9, CIRL 27 aprile 2011, ha rilevato che lo stesso prevedeva il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennità di mansione agli operai addetti all’avvistamento o spegnimento incendi, concludendo che tale voce contrattuale aveva la natura di indennità finalizzata a compensare lo specifico servizio, se ed in quanto espletato.
Ha quindi concluso, in primo luogo, che tale voce contrattuale non poteva ritenersi rientrante nella tutela di cui all’art. 2103 c.c., non inerendo alle qualità professionali intrinseche RAGIONE_SOCIALE mansioni, e che pertanto la stessa poteva non essere riconosciuta in caso di legittimo esercizio RAGIONE_SOCIALE ius variandi da parte del datore di lavoro.
La Corte, poi, ha richiamato la previsione di cui all’art. 5 RAGIONE_SOCIALE stesso CIRL del 27 aprile 2001, evidenziando che la stessa consentiva
di adibire gli addetti alle squadre di pronto intervento, ove non impegnati nelle attività di spegnimento di incendi, in attività di manutenzione e ripulitura.
Sulla scorta di tale previsione, la Corte territoriale ha conseguentemente ritenuto legittimi sia l’impiego degli appellati nello svolgimento di servizi di manutenzione -peraltro segnalato dal datore di lavoro alle organizzazioni sindacali ed oggetto di autorizzazione da parte RAGIONE_SOCIALEa Giunta RAGIONE_SOCIALE -sia la correlata esclusione RAGIONE_SOCIALEa corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di mansion e nei periodi in cui tale attività veniva svolta.
La Corte d’appello, quindi, ha riformato la sentenza del Tribunale, respingendo la domanda di corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di mansione nei periodi di tempo nei quali erano state espletate solo le attività accessorie di cui all’art. 5 del CIRL del 27 aprile 2001.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ricorrono ora COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME.
REGIONE SICILIA è resistente, essendosi costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione ex art. 372 c.p.c.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce:
-in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2103 c.c.; 56, L.R. Sicilia n. 16/1996;
44, comma 3, L.R. Sicilia n. 14/2006; 5, CIRL 27 aprile 2001 per gli Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale; 8, CCNL 2006-2009 per gli Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale;
-in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Argomenta, in particolare, il ricorso che:
-sussiste la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2103 c.c. in quanto i ricorrenti non sono stati impiegati semplicemente nelle attività accessorie di cui all’art. 5, CIRL del 27 aprile 2001, ma sono stati utilizzati sistematicamente per attività che il ricorso definisce ‘bracciantili’ e corrispondono ad una qualifica inferiore nel CCNL di settore, in tal modo essendosi integrato un demansionamento;
-risulta, ulteriormente, la violazione degli artt. 5, CIRL 27 aprile 2001 per gli Addetti ai lavori di sistemazione idraulicoforestale (il quale prevede comunque che ‘gli OTD dovranno comunque svolgere le mansioni previste tanto per gli operai qualificati quanto per gli operai specializzati su richiesta RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 CCNL’ ) e 8, CCNL 2006-2009 per gli Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale (il quale stabilisce che ‘”il lavoratore deve essere adibito alle mansioni relative alla qualifica di assunzione e retribuito con il trattamento economico ad essa corrispondente. Il lavoratore che per esigenze RAGIONE_SOCIALE‘azienda sia adibito temporaneamente ed eccezionalmente a mansioni di qualifica inferiore conserva i
diritti e il trattamento economico RAGIONE_SOCIALEa categoria cui appartiene’ );
-risultano, infine, violati, gli artt. 56, L.R. Sicilia n. 16/1996; 44, comma 3, L.R. Sicilia n. 14/2006 che assicuravano ai ricorrenti un minimo di 151 giornate lavorative nello svolgimento RAGIONE_SOCIALE mansioni espressamente previste.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 56, L.R. Sicilia n. 16/1996; 44, comma 3, L.R. Sicilia n. 14/2006; 9, CIRL 27 aprile 2001 per gli Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale.
Argomenta, in particolare, il ricorso che, pur volendo ipotizzare la legittimità del conferimento di mansioni inferiori alla luce RAGIONE_SOCIALEa previsione di cui all’art. 5 CIRL 27 aprile 2001, risulterebbe comunque illegittima l’omessa corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘indenni tà di mansione, sia perché quest’ultima è da ritenere come elemento RAGIONE_SOCIALEa paga -base, correlato alle qualità professionali intrinseche RAGIONE_SOCIALE mansioni dei ricorrenti, sia perché, la riconducibilità RAGIONE_SOCIALE attività di manutenzione alla qualifica contrattuale riconosciuta ai ricorrenti stessi non può che comportare che anche a detta attività vada ricondotta l’indennità di mansione.
Il ricorso è inammissibile.
2.1. Quanto al primo motivo, è, in primo luogo, radicalmente inammissibile il richiamo alla fattispecie di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., dal momento che il ricorso omette persino di specificare di quale fatto decisivo sarebbe stato omesso l’esame, ponendosi in tal modo in contrasto con il canone di formulazione costantemente enunciato da questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 9253 del 11/04/2017).
Profili di inammissibilità interessano anche la deduzione, ex art. 360, n. 3), c.p.c., di violazione degli artt. 56, L.R. Sicilia n. 16/1996; 44, comma 3, L.R. Sicilia n. 14/2006, atteso che tali previsioni di per sé fissano il numero di giornate di garanzia occupazionale ma non risultano pertinenti al diverso problema sollevato dal ricorso, venendo dai ricorrenti richiamate senza alcuna concreta argomentazione e confronto critico con il ragionamento seguito dalla Corte territoriale, anche in tal caso discostandosi dalle costanti indicazioni di questa Corte (Cass. Sez. U – Sentenza n. 23745 del 28/10/2020; Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 24298 del 29/11/2016).
2.2. La complessiva inammissibilità dei due motivi di ricorso, tuttavia, discende dal fatto che gli stessi non si confrontano con la ratio RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, ed in particolare con l’affermazione, in quest’ultima contenuta, per cui l’indennità di mansione è dovuta solo in relazione allo specifico svolgimento RAGIONE_SOCIALE mansioni antincendio.
Tale essendo la ratio decidendi risultano non pertinenti i riferimenti, da un lato, all’art. 2103 c.c. avendo la Corte territoriale escluso che l’indennità inerisca alle qualità professionali intrinseche essenziali RAGIONE_SOCIALE mansioni e rigorosamente collegato l’indennità al concreto espletamento dei compiti speciali di avvistamento e spegnimento incendi, escludendone la debenza in occasione RAGIONE_SOCIALE svolgimento di qualunque altra mansione -e , dall’altro lato, agli artt. 56, L.R. Sicilia n. 16/1996; 44, comma 3, L.R. Sicilia n. 14/2006; 9, CIRL 27 aprile 2001 , atteso che l’argomentare del ricorso viene a postulare -senza però argomentare e dimostrare -proprio l’ interpretazione che la decisione impugnata esclude in radice, e cioè che l’indennità sia dovuta per l’espletamento di qualunque mansione
anche diversa dei compiti speciali di avvistamento e spegnimento incendi.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, essendo la REGIONE SICILIA meramente resistente.
Stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione