Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2201 Anno 2026
Civile Sent. Sez. L Num. 2201 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2026
SENTENZA
sul ricorso 18753-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1078/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/12/2018 R.G.N. 499/2018;
Oggetto
R.G.N. 18753/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/10/2025
PU
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza n. 1078/2018 della Corte d’appello di Bologna che, riformando la pronuncia del Tribunale di Ferrara, ha rigettato l’originaria domanda volta ad ottenere l’accertamento della non debenza dei co ntributi pretesi con avviso di addebito dall’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in relazione all’indennità giornaliera di malattia per le prime tre giornate di cd carenza, inesistenza dell’obbligo di corresponsione affermata sulla base dell’art. 71 del C.C.N.L. RAGIONE_SOCIALEerative sciali, in f orza del cui comma 5, ‘in presenza di malattia o infortunio non sul lavoro, alla lavoratrice o al lavoratore non in prova sarà corrisposto il trattamento assistenziale a integrazione dell’indennità di malattia a carico egli enti competenti fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione fino al 180 giorno’, ed il cui comma 6 prevede poi che, ‘nel caso di malattia superiore a 3 giorni, il diritto a percepire il trattamento previsto dal presente articolo è subordinato al riconoscimento dell’indenni tà di malattia da parte degli enti assicuratori’.
Ad avviso della RAGIONE_SOCIALE, la disposizione andrebbe intesa nel senso di escludere che, per i primi tre giorni, il datore di lavoro sia tenuto a versare alcunchè ai lavoratori, vuoi perché l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE corrisponde l’indennità di malattia solo dal quarto giorno (quindi, per i primi tre non vi sarebbe nulla da integrare), vuoi per il diverso tenore dell’art. 72 relativo all’infortunio sul lavoro e malattie professionali.
Resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso, eccependo in primis l’inammissibilità del ricorso, avendo la RAGIONE_SOCIALEerativa depositato solo in Cassazione il testo integrale del C.C.N.L. e solo in Cassazione il contratto territoriale della provincia di Ferrara del 10 aprile 2017.
La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 25 febbraio 2025 e rinviata alla odierna pubblica udienza stante la rilevanza nomofilattica della questione.
Il PG ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso.
In sede di camera di consiglio, il RAGIONE_SOCIALE ha riservato termine di 90 giorni per il deposito del provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE propone un unico motivo di censura, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 71 e 72 C.C.N.L. Cooperative sociali e degli artt. 1362, commi 1 e 2, e 1363 cod. civ., contestando il RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE laddove ha accolto l’appello dell’Istituto previdenziale ritenendo che, dalla lettura delle norme contrattual-collettive di cui sopra, dovesse ricavarsi l’intenzione dei contraenti di assicurare ai lavora tori una retribuzione pari al 100% dal primo giorno di malattia sino al 180esimo.
Va premesso che non si ravvisano i profili di inammissibilità del ricorso paventati dal controricorrente, posto che il contratto collettivo in cui sono inseriti gli articoli oggetto di interpretazione è stato ritualmente ed integralmente depositato in questa sede (cfr. sul punto Cass. SU n. 20075/2010) e «la produzione del testo integrale del contratto collettivo, …, costituisce
adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’articolo 1363 c.c.» (Cass. n. 31695/2023), né risulta che nel giudizio di merito siano state sollevate doglianze in ordine al mancato deposito integrale del medesimo.
Ciò posto, le censure non sono fondate.
L’art. 71 del RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE relativo al trattamento economico di malattia e infortunio non sul lavoro -prevede, al comma 5, che ‘in presenza di malattia o infortunio non sul lavoro, alla lavoratrice o al lavoratore non in prova sarà corrisposto il trattamento assistenziale a integrazione dell’indennità di malattia a carico egli enti competenti fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione fino al 180 giorno’.
Il successivo comma 6 stabilisce poi che, ‘nel caso di malattia superiore a 3 giorni, il diritto a percepire il trattamento previsto dal presente articolo è subordinato al riconoscimento dell’indennità di malattia da parte degli enti assicuratori’.
Secondo la ricorrente, la disposizione va intesa nel senso di escludere l’obbligo per il datore di lavoro di versare alcunché ai lavoratori per i primi tre giorni di malattia, ciò in quanto l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE corrisponde l’indennità solo dal quarto giorno, di tal chè per i primi tre non vi sarebbe nulla da integrare, nonché per il diverso tenore del successivo art. 72, relativo all’infortunio sul lavoro e malattie professionali, in forza del quale ‘alla lavoratrice e al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal 1 giorno di assenza e fino al 180 giorno, un trattamento assistenziale a integrazione di quanto corrisposto dall’Istituto assicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione’.
Come noto, «l’interpretazione delle clausole di un contratto costituisce, di norma, operazione riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo ex art. 360 n. 5 c.p.c. ovvero, ex art. 360 n. 3 c.p.c., in riferimento ai canoni legali di ermeneutica contrattuale, a condizione, s’intende, che i motivi di ricorso non si limitino a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella del provvedimento gravato (giurisprudenza costante: cfr. da ult. in tal senso Cass. n. 21888 del 2016)» (Cass. n. 5288/2018), essendo «costante… l’insegnamento secondo cui l’interpretazione data dal giudice di merito, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non deve essere l’unica possibile, o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni. Pertanto, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice, non è consentita alcuna censura in sede di legittimità per il solo fatto che sia stata privilegiata l’altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nr. 7978 del 2023; Cass. nr 15612 e 9461 del 2021; Cass. nr. 23132 del 2015)» (Cass. 11191/2024).
In particolare, questa Corte ha altresì precisato che, fermo restando che, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, il cui rilievo dev’essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale (cfr., fra le tante, Cass. n. 4670 del 2009), la violazione del principio di interpretazione complessiva delle clausole contrattuali si configura non soltanto nell’ipotesi della loro omessa disamina, ma anche quando il giudice utilizza esclusivamente frammenti letterali della clausola da interpretare e ne fissa definitivamente il significato sulla base della sola lettura di questi, per poi esaminare ex post le altre
clausole, onde ricondurle ad armonia con il senso dato aprioristicamente alla parte letterale, oppure espungerle ove con esso risultino inconciliabili (Cass. n. 9755 del 2011).
Ciò posto, non può convenirsi con parte ricorrente nelle censure mosse all’interpretazione delle clausole contrattuali operata dai giudici di merito.
La sentenza, nel ricostruire la volontà negoziale, ha valorizzato, ai fini dell’accoglimento dell’appello, innanzitutto il dato testuale del comma 5 dell’art. 71, ritenendo che, dalla consecuzione delle parole, emerga l’intenzione dei contraenti di assicur are ai lavoratori un importo pari al 100% della retribuzione per l’intero periodo di assenza per malattia sino al 180esimo giorno, di tal chè, poiché l’indennità di malattia non copre tutte le giornate e l’intera retribuzione, parte datoriale deve interven ire corrispondendo il trattamento assistenziale necessario a colmare il quantum rimasto privo di copertura, quantum che è di diversa entità a seconda del numero di giornate interessate dall’evento.
Né ostativo a tale lettura è l’uso del termine ‘integrazione’. Il verbo integrare dal latino integrare derivato di integer, ‘non toccato, intero, intatto’ -significa, infatti, ‘completare, rendere intero o perfetto, supplendo a ciò che manca’: l’obbligo per il datore di versare il trattamento assistenziale è funzionale a garantire il risultato avuto di mira dai contraenti, ossia garantire, comunque, al lavoratore il percepimento dell’intero -quindi un importo pari al 100% della retribuzione – per il periodo di assenza e fino ad un massimo di 180 giorni di malattia, a prescindere dal fatto che vi sia o meno una percentuale di indennità versata da terzi.
La Corte non si è arrestata all’esegesi della lettera del comma 5 ma ha dato, correttamente, una lettura congiunta del combinato
disposto di tale comma e del seguente n. 6, in forza del quale ‘nel caso di malattia superiore a tre giorni, il diritto a percepire il trattamento è subordinato al riconoscimento dell’indennità di malattia da parte degli enti assicuratori’, da cui si ricav a, a contrariis , che, laddove la malattia abbia durata inferiore o pari a tre giorni, il diritto al trattamento sussiste, a prescindere dal fatto che non vi sia riconoscimento dell’indennità ad opera (nella specie) di RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Se, infatti, per i primi tre giorni non fosse dovuto nulla dalla RAGIONE_SOCIALEerativa, non sarebbe stato necessario specificare che il diritto a percepire il trattamento datoriale era subordinato al riconoscimento dell’indennità di malattia da parte degli enti in caso ‘di malattia di durata superiore a tre giorni’: posto che per i primi tre giorni nulla viene versato dagli enti assicuratori, sarebbe stato sufficiente affermare tout court che il diritto a percepire il trattamento era subordinato al riconoscimento dell’indennità di malattia da parte degli enti assicuratori.
La sentenza si è, altresì, fatta carico di coordinare la regola in esame con il successivo art. 72 rubricato ‘Malattia professionale e infortunio sul lavoro’, in forza del cui comma 5 al lavoratore ‘sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro a partire dal 1 giorno di assenza e fino al 180 giorno, un trattamento assistenziale a integrazione di quanto corrisposto dall’Istituto assicuratore sino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione’, corresponsione subordinata al riconoscimento dell’infortuni o da parte dell’ente assicuratore.
Anche in questo caso la volontà delle parti è quella di garantire una prestazione completa per 180 giorni e il riferimento al primo giorno di assenza si correla al fatto che la norma concerne il caso degli infortuni sul lavoro, in presenza dei quali il primo giorno di assenza non coincide con il giorno dell’infortunio ed è
dal primo giorno di assenza che si computano i tre giorni di cd carenza.
A conferma della correttezza della lettura fornita dalla sentenza impugnata del comma 5 dell’art. 71, si osserva che anche nell’art. 72 si afferma che il trattamento assistenziale è ‘a integrazione’ di quanto corrisposto dall’istituto assicuratore, che per i primi tre giorni di assenza successivi all’infortunio nulla riconosce.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, con condanna al pagamento delle spese secondo soccombenza, come liquidate in dispositivo.
In considerazione dell’esito del giudizio, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi €2500,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il AVV_NOTAIO Estensore NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME