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Indennità di malattia COVID: no a asintomatici

La Corte d’Appello di Trento ha stabilito che i lavoratori risultati positivi al COVID-19 ma asintomatici non hanno diritto all’indennità di malattia per i periodi successivi al 31 dicembre 2021. La sentenza chiarisce la distinzione fondamentale tra la quarantena con sorveglianza attiva, la cui equiparazione a malattia era una misura temporanea, e la malattia conclamata, che richiede la presenza di sintomi. L’indennità è stata invece riconosciuta a un lavoratore per cui la lunga prognosi e una successiva certificazione medica hanno confermato la presenza di una sintomatologia effettiva.

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Pubblicato il 21 dicembre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Indennità di Malattia per COVID-19: La Corte d’Appello Fa Chiarezza tra Asintomatici e Malati

Una recente sentenza della Corte d’Appello di Trento ha affrontato una questione cruciale emersa dalla gestione della pandemia: il diritto all’indennità di malattia per i lavoratori positivi al COVID-19 ma asintomatici. La decisione chiarisce in modo definitivo la differenza tra la condizione di quarantena e quella di malattia effettiva, soprattutto per i periodi successivi al 31 dicembre 2021, data di scadenza della normativa emergenziale che equiparava le due situazioni.

Il Caso: Positività Asintomatica e Diritto alla Tutela

Un gruppo di lavoratori, risultati positivi al COVID-19 nei primi mesi del 2022, si vedeva negare l’indennità di malattia da parte dell’ente previdenziale. La motivazione del diniego risiedeva nella loro condizione di asintomatici. Secondo i lavoratori, la normativa (in particolare l’art. 26 del D.L. 18/2020) non operava alcuna distinzione basata sulla presenza di sintomi, essendo sufficiente la positività al virus per giustificare l’impossibilità di lavorare e, di conseguenza, il diritto alla tutela economica. Il Tribunale di primo grado aveva accolto solo parzialmente le loro richieste, spingendo i lavoratori a presentare appello.

Contestualmente, l’ente previdenziale proponeva un appello incidentale contro la decisione del Tribunale che, in un caso specifico, aveva invece riconosciuto l’indennità a una lavoratrice, ritenendo che una prognosi di 20 giorni fosse incompatibile con una semplice positività asintomatica.

La Decisione della Corte d’Appello sull’Indennità di Malattia

La Corte d’Appello di Trento ha rigettato sia l’appello principale dei lavoratori sia quello incidentale dell’ente previdenziale, confermando l’impianto della sentenza di primo grado.

I giudici hanno stabilito che l’equiparazione tra il periodo di quarantena con sorveglianza attiva e la malattia, ai fini del trattamento economico, era una misura eccezionale e con una scadenza precisa, fissata al 31 dicembre 2021. Dopo tale data, per avere diritto all’indennità di malattia, è tornata ad essere necessaria la sussistenza di una patologia conclamata e sintomatica, che determini un’incapacità lavorativa temporanea. La semplice positività al virus, in assenza di sintomi, configura una situazione di quarantena non più tutelata economicamente come malattia.

Al contempo, la Corte ha confermato il diritto all’indennità per la lavoratrice la cui prognosi di 20 giorni era stata ritenuta dal primo giudice incompatibile con una condizione di asintomaticità, la quale prevedeva un isolamento di durata inferiore. Tale valutazione è stata ulteriormente corroborata da una successiva dichiarazione del medico curante che attestava la presenza di sintomi respiratori e febbre.

Le Motivazioni: La Distinzione tra Quarantena e Malattia

La Corte ha fondato la sua decisione su un’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 26 del D.L. 18/2020. I giudici hanno sottolineato che la norma stessa, nel prevedere che la quarantena “è equiparata” alla malattia, implica che si tratti di due concetti distinti. Se fossero la stessa cosa, non ci sarebbe stato bisogno di alcuna equiparazione. Tale meccanismo normativo era finalizzato a garantire una protezione uniforme durante la fase più acuta dell’emergenza, ma la sua efficacia era limitata nel tempo.

Scaduto il termine del 31 dicembre 2021, la distinzione tra le due condizioni è tornata pienamente operante:

1. Quarantena: Isolamento dovuto a positività al virus senza sintomi. Non dà diritto all’indennità di malattia.
2. Malattia da COVID-19: Infezione da virus con manifestazioni sintomatiche che impediscono di lavorare. Dà diritto all’indennità secondo le regole ordinarie.

La Corte ha inoltre respinto la richiesta dei lavoratori di ammettere la testimonianza dei medici curanti, ritenendola inammissibile. La questione, infatti, non riguardava l’accertamento di un fatto, ma l’interpretazione di una norma giuridica, compito esclusivo del giudice.

Per quanto riguarda l’appello incidentale, i giudici hanno ritenuto corretto il ragionamento del Tribunale: una prognosi di venti giorni, unita alla successiva conferma della presenza di sintomi, costituiva una prova sufficiente dell’esistenza di una malattia effettiva, e non di una mera positività asintomatica.

Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza

Questa sentenza consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: dopo la fine del periodo emergenziale, la tutela previdenziale per il COVID-19 si è normalizzata. La semplice positività al tampone, in assenza di una sintomatologia che configuri uno stato di malattia invalidante, non è più sufficiente per accedere all’indennità di malattia. Per i lavoratori, ciò significa che l’assenza dal lavoro per isolamento dovuto a positività asintomatica non è coperta da indennità previdenziale, e la sua gestione è rimessa agli accordi con il datore di lavoro (es. smart working, ferie). La decisione sottolinea inoltre l’importanza della corretta e dettagliata certificazione medica, che deve attestare non solo la positività, ma anche e soprattutto la presenza di una sintomatologia che giustifichi la prognosi di incapacità al lavoro.

Un lavoratore positivo al COVID-19 ma senza sintomi ha diritto all’indennità di malattia per periodi successivi al 31 dicembre 2021?
No. Secondo la sentenza, dopo tale data è cessata la misura emergenziale che equiparava la quarantena per positività alla malattia. Pertanto, in assenza di sintomi che configurino uno stato patologico, non spetta l’indennità.

Perché la Corte distingue tra quarantena per positività asintomatica e malattia da COVID-19?
La Corte ha spiegato che la legge stessa (art. 26 D.L. 18/2020), usando il termine “equiparato”, presuppone che si tratti di due situazioni diverse. La quarantena è una misura di sanità pubblica per prevenire il contagio, mentre la malattia è uno stato patologico che causa un’incapacità lavorativa. L’equiparazione era una tutela economica temporanea, non una fusione permanente dei due concetti.

Una prognosi medica molto lunga può essere sufficiente a dimostrare lo stato di malattia anche senza un’immediata descrizione dei sintomi?
Sì, nel caso specifico la Corte ha ritenuto che una prognosi di 20 giorni fosse oggettivamente incompatibile con una mera positività asintomatica, che all’epoca prevedeva un periodo di isolamento più breve. Questa circostanza, confermata poi da una dichiarazione del medico sulla presenza di sintomi, è stata considerata prova sufficiente dello stato di malattia.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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