Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18965 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 18965 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 21777/2019 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato ope legis in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione;
-ricorrente –
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, domiciliata elettivamente in Roma, INDIRIZZO, presso l ‘AVV_NOTAIO ;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Bari, n. 1429/2018, pubblicata il 29 giugno 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Bari depositato il 21 marzo 2003 NOME COGNOME ha esposto che:
era inquadrato nella categoria D, ex 8° qualifica funzionale;
prestava servizio presso l’Ufficio agricolo di Zona di Castellana Grotte;
la legge Regione Puglia n. 1 del 1992 aveva classificato le strutture come il menzionato ufficio quali strutture di tipo B e attribuito ai dirigenti aventi la responsabilità delle stesse un’indennità di funzione parametrata a un coefficiente pari allo 0,7 della retribuzione;
era stato responsabile del detto ufficio dal 1994, svolgendo le funzioni di dirigente.
Egli ha chiesto l’accertamento del suo diritto a percepire, dal 1° gennaio 1998, le differenze retributive, compresa l’indennità di funzione ex legge Regione Puglia n. 1 del 1992.
Il Tribunale di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 29 aprile 2014, ha accolto la domanda.
La Regione Puglia ha proposto appello.
La Corte d’appello di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1429/2018 , ha accolto l’appello.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
La Regione Puglia si è difesa con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del controricorso, in quanto l’art. 44 dello statuto della regione Puglia, che attribuisce alla giunta
regionale il potere di deliberare in materia di liti attive e passive, va inteso nel senso che la regione può promuovere liti o resistervi soltanto previa autorizzazione della giunta stessa; pertanto, la mancanza della deliberazione autorizzativa a stare in giudizio (come accertato, nella specie, con riguardo al giudizio d cassazione) incide, in via generale, sulla legittimazione processuale dell’ente ed è rilevabile in ogni stato e grado del processo (Cass., Sez. 3, n. 18850 del 4 luglio 2023).
Con un unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della legge Regione Puglia n. 1 del 1992 e fa leva sulla delibera della giunta regionale n. 7535 del 1992, che avrebbe qualificato l’ufficio da lui diretto come struttura dirigenziale.
La cor te territoriale avrebbe errato, poi, ad applicare l’art. 1 della citata legge regionale e non il successivo art. 2, che disciplinava l’indennità richiesta.
La doglianza è infondata, oltre che per il fatto che l’art. 2 menzionato è stato abrogato dall’art. 20 della legge Regione Puglia n. 7 del 1997, il quale, al comma 1, ha stabilito che ‘
‘, anche perché, nella specie, si discute di pretese retributive inerenti al periodo successivo al gennaio 1998, mentre il ricorrente ha richiamato atti e normativa antecedente alla legge regionale che ha recepito i principi dettati dal d.lgs. n. 29 del 1993, poi trasfusi nel d.lgs. n. 165 del 2001.
Pertanto, deve trovare applicazione il principio per il quale, in seguito alla riforma della dirigenza del lavoro pubblico contrattualizzato, che ha istituito un ruolo unico della dirigenza articolato in due sole fasce (dirigente superiore e dirigente generale), la valutazione in ordine alla natura dirigenziale delle mansioni svolte dal dipendente va operata con riferimento alle nuove regole, non essendo ammissibile il differimento della loro applicazione, neanche qualora si ritenga che esso trovi giustificazione in una ragione transitoria, come quella
concernente il tempo di adeguamento di ciascuna realtà amministrativa ai dettami della riforma (Cass., Sez. L, n. 12898 del 23 maggio 2017).
3) Il ricorso è rigettato.
Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite, in ragione dell’inammissibilità del controricorso.
Si deve dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., SU, n. 4315 del 2020.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
-dà atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., SU,
4315 del 2020.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 10