Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31418 Anno 2024
AULA B
Civile Ord. Sez. L Num. 31418 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21695/2020 R.G. proposto
da
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE ENNA , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato -Servizio sanitario nazionale -Personale dipendente -Rapporto convenzionale – Art. 1, lett. b) del d.p.c.m. 8 marzo 2001 – Anzianità di servizio e di esperienza Interpretazione estensiva – Esclusione
R.G.N. 21695/2020
Ud. 22/11/2024 CC
COGNOME COGNOME NOMECOGNOME , domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
-controricorrenti –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO CALTANISSETTA n. 506/2019 depositata il 21/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 506/2019, pubblicata in data 21 dicembre 2019, la Corte d’appello di Caltanissetta, nella regolare costituzione dell’appellata RAGIONE_SOCIALE ENNA, ha accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME ed altri avverso la sentenza del Tribunale di Enna n. 357/2017, pubblicata in data 27 giugno 2017, e, in riforma della medesima, ha accertato il diritto degli appellanti al riconoscimento – ai fini sia giuridici che economici e con decorrenza dal 1° settembre 2006, data di inquadramento in ruolo – dell’intera anzianità di servizio ed esperienza professionale complessivamente maturate in regime di convenzione fino alla predetta data, ed in particolare del diritto alla corresponsione dell’indennità di esclusività ex art. 5, CCNL Co mparto Dirigenza medica e Veterinaria dell’8 giugno 2000 nella fascia superiore ai 15 anni.
La Corte territoriale ha ritenuto non pertinente alla fattispecie il richiamo, operato dal giudice di prime cure, sia all’art. 34, Legge n. 449/1997 sia al CCNL di interpretazione autentica degli artt. 5 e 12 CCNL 8 giugno 2000, quest’ultimo in quanto r iferito ad una fattispecie
nella quale non si era verificato un transito presso la dirigenza medica del SSN ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 502/92, come invece doveva ritenersi avvenuto nel caso in esame.
La Corte, invece, ha ritenuto che la posizione degli appellanti sia regolata da una disciplina di carattere eccezionale, contenuta nel D. Lgs n. 254/2000 – contenente previsioni di modifica del D. Lgs. n. 502/1992 e nel DPCM attuativo dell’8 marzo 2001, la quale, per i soli sanitari transitati ai ruoli della dirigenza medica provenendo da precedente rapporto convenzionale di medicina dei servizi (o dagli altri rapporti ivi citati) con la medesima azienda, avrebbe previsto la valutazione del servizio ‘pre ruolo’ prestato in convenzione anche ai fini della maturazione dell’ ‘esperienza professionale nel SSN’ alla quale l’art. 5 del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 8.6.2000 collega il riconoscimento della indennità di esclusività, per fasce determinate sulla scorta proprio dell’esperienza professionale maturata.
Ha argomentato infatti la Corte territoriale che, poiché si deve considerare il servizio pregresso svolto in convenzione, anche ai fini economici -alla luce della previsione dell’art. 8, comma 2 -bis, D. Lgs. n. 502/92 come ‘esperienza professionale’, co nsegue che per la categoria dei dirigenti medici transitati per effetto delle previsioni di cui all’art. 8, comma 1 -bis , D. Lgs. n. 502/1992 da rapporti convenzionali di guardia medica e di medicina dei servizi, il medesimo periodo di servizio deve essere computato, sulla base dei parametri previsti dal DPCM attuativo, sia nell’anzianità di servizio che nella esperienza professionale maturate alla data del transito, da ciò derivando che, nella specie, i ricorrenti avevano effettivamente maturato il periodo di quindici anni di esperienza professionale per il passaggio alla fascia superiore della indennità di esclusività.
La Corte territoriale ha ravvisato conferma di tale interpretazione nel CCNL 6 maggio 2010 Area dirigenza medica, in quanto contenente una dichiarazione congiunta esplicativa della portata del d.P.C.M. 8 marzo 2001, mentre ha escluso che alla vicenda in esame potessero trovare applicazione i principi enunciati da precedenti di questa Corte, in quanto riferiti a fattispecie diverse da quella in esame, non avendo tali precedenti affrontato il tema della posizione di sanitari di guardia medica e di medicina dei servizi in rapporto di convenzione transitati nei ruoli della dirigenza medica presso la medesima Azienda ex art. 8, D. Lgs. n. 502/1992 e successive integrazioni e attuazioni, basandosi su una disciplina diversa da quella applicabile nella specie.
Per la cassazione della sentenza della sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta ricorre ora AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA.
Resistono con controricorso NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME; COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 8, comma 1 -bis , D. Lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 8, D. Lgs. n. 229/1999 e dagli artt. 6 e 8, D. Lgs. n. 254/2000.
Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato alla fattispecie sottoposta al suo esame doveva trovare applicazione l’art. 8, D. Lgs. n. 254/2000, deducendo, per contro, l’applicabilità dall’art. 8, D. Lgs. n . 502/1992, come modificato, successivamente, dagli artt. 9, lett. b), D. Lgs. n. 517/1993 e 8, D. Lgs. n. 229/1999, laddove l’art. 8, D. Lgs. n. 254/2000 avrebbe comportato una mera correzione dello stesso art. 8, comma, D. Lgs. n. 502/1992, senza prevedere alcuna ulteriore procedura di riassorbimento dei medici in regime convenzionale né ulteriori proroghe temporali.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce la ‘violazione dl contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 1362 c.c. e ss. con riguardo all’interpretazione autentica fornita dall’ARAN e dalle OOSS. in data 12/7/2012’ .
Il ricorso censura la decisione impugnata, deducendo che la stessa sarebbe giunta ad una interpretazione non corretta del contratto di interpretazione autentica degli artt. 5 e 12, CCNL 8 giugno 2000, fornita da ARAN e OO.SS. il 12 luglio 2002, escludendone l’applicabilità al caso in esame.
Argomenta, per contro, il ricorso che tale interpretazione autentica, pur se non direttamente riferibile ai medici in regime convenzionale transitati nel Servizio Sanitario Nazionale, fornisce tuttavia elementi utili ai fini della individuazione dell’esper ienza professionale computabile ai fini del riconoscimento dell’indennità di esclusività ed in particolare evidenzia che non possono essere prese in considerazione esperienze professionali acquisite dai medici in ruoli e posizioni diverse da quella di dirigente.
Conclude, pertanto, il ricorso che nei casi in cui l’attività svolta è collegabile a un regime libero professionale, poiché non si instaura un rapporto di pubblico impiego, difettando il presupposto della subordinazione, l’attività svolta non è configurabile come esercizio dell’attività dirigenziale tale da integrare esperienza professionale.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 8, D. Lgs. n. 502/1992; 8, D. Lgs. n. 229/1999; 6 e 8, D. Lgs. n. 254/2000; 1, d.P.C.M. 8.3.2001; 1362 c.c. e segg.; 5 e 12, CCNL, 8 giugno 2000.
Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata:
-avrebbe operato una non corretta interpretazione degli artt. 5 e 12, CCNL, 8 giugno 2000 in relazione all’art. 8, D. Lgs. n. 502/1992, i quali limiterebbero il computo dei periodi utili ai fini dell’indennità rivendicata dai controricorrenti ai soli periodi trascorsi in regime di rapporto di lavoro subordinato, e cioè alla sola anzianità di servizio, potendosi riconoscere l’indennità di esclusività alla qualifica di dirigente medico con rapporto di pubblico impiego, con esclusione del periodo ‘pre -ruolo’;
-avrebbe parimenti operato una non corretta interpretazione del d.P.C.M. 8 marzo 2001, il quale avrebbe previsto due differenze forme di riconoscimento del servizio prestato in regime convenzionale: una, integrale, come salario di anzianità, di quanto già maturato allo stesso titolo nel rapporto di provenienza; una, limitata, dell’intera attività svolta nel servizio sanitario nazionale, rilevante come attività di servizio e di esperienza professionale soltanto agli effettivi giuridici ma non a quelli economici;
-avrebbe non correttamente inteso i chiarimenti forniti dall’ARAN e dalle OO.SS. ad interpretazione del d.P.C.M. 8 marzo 2001, dovendosi interpretare tali chiarimenti nel senso della eccezionalità della previsione di riconoscimento dei servizi del personale convenzionato che è inquadrato nella qualifica di dirigente del Servizio sanitario nazionale, come tale limitata ai soli soggetti tassativamente indicati dal decreto;
-avrebbe omesso di considerare che gli odierni controricorrenti non hanno in ogni caso, diritto a percepire l’indennità di esclusività della seconda fascia retributiva, in quanto non sussisterebbe il requisito dell’esito positivo della verifica triennale di cui all’art. 3 1, comma 2, CCNL di settore, non essendo stato loro conferito l’incarico di struttura complessa.
Il ricorso è fondato nei termini che ci si appresta a specificare.
Venendo in rilievo la disciplina di cui al l’art. 8, D. Lgs. n. 502/1992 come reiteratamente modificato ed integrato nel corso del tempo da una serie di interventi legislativi -compreso quello di cui al D. L.gs. n. 254/2000 , il cui art. 6 ha disposto l’introduzione, all’art. 8, D. Lgs. n. 502/1992, del comma 2bis , richiamato dalla decisione impugnata -il Collegio intende dare continuità al principio generale che è desumibile da una nutrita serie di precedenti di legittimità.
Questa Corte, infatti, ha avuto modo di chiarire che:
-l’art. 5 CCNL Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, del servizio sanitario nazionale, relativo al biennio 2000/2001, parte economica, laddove, nel determinare l’indennità di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario, stabilisce un importo
differenziato in relazione alla diversa “esperienza professionale nel servizio sanitario nazionale”, deve essere interpretato come riferito al solo lavoro in regime di subordinazione, esclusi quindi i servizi prestati a rapporto convenzionale, atteso che il successivo art. 11, comma 4, lett. b), nel definire la nozione di “esperienza professionale”, impiega una terminologia riferibile esclusivamente ai dipendenti (“anzianità”, “rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato”, “comparto”) e la finalità dell’istituto, voluto dalle parti collettive per incentivare e compensare l’esclusività del rapporto di lavoro col servizio sanitario nazionale, non trova piena corrispondenza nell’ambito del rapporto convenzionale (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4060 del 14/03/2012);
-l’accordo di interpretazione autentica del 12 luglio 2002 del CCNL 8 giugno 2000 dell’area della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, benché estraneo al comparto sanità e non avendo espressamente ad oggetto la nozione contrattuale di “esperienza professionale” dei periodi di lavoro svolti in regime di convenzione anteriormente alla costituzione del rapporto di pubblico impiego, fornisce utili elementi interpretativi autonomamente e direttamente interpretabili dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 ancorché non abbiano formato oggetto di censure da parte del ricorrente – per ricomprendervi le attività maturate nell’ambito dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato atteso che, ai fini della corresponsione dell’indennità di esclusività (regolata dagli artt. 5 e 12 del
citato contratto collettivo), considera valida esclusivamente l’esperienza professionale acquisita in qualità di dirigente del servizio sanitario nazionale, senza soluzione di continuità, presso aziende od enti del comparto sanità di cui al c.c.n.l. 2 giugno 1998; con la conseguenza che il riferimento all’anzianità “con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato” va riferito esclusivamente al lavoro subordinato, tanto più che il lavoro autonomo convenzionato, pur comportando una esperienza professionale nel settore della sanità, non è compreso nella nozione di “comparto”, che riguarda i contratti collettivi stipulati per la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20581 del 29/07/2008);
-in tema di personale medico inquadrato nei ruoli della dirigenza sanitaria, l’art. 1, lett. b), del d.P.C.M. 8 marzo 2001, nel prevedere il riconoscimento di “una anzianità di servizio e di esperienza professionale” nell’ambito dell’attività prestata nel Servizio sanitario nazionale, costituisce disposizione di stretta esegesi, limitata ai fini e agli effetti ivi previsti e non interpretabile in via estensiva, sicché il periodo prestato durante il rapporto convenzionale non può essere riconosciuto ai fini della corresponsione dell’indennità di posizione variabile e dell’indennità di esclusività del rapporto di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6014 del 25/03/2015).
Da questo nutrito insieme di precedenti (accanto ai quali, peraltro, possono richiamarsi anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 4060 del 14/03/2012 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 18233 del 17/09/2015),
emerge una precisa indicazione generale che risulta indirettamente corroborata anche dall’ Accordo di interpretazione autentica siglato il 12 luglio 2002 dall’ARAN e dalle OO.SS., il quale ha stabilito che, “ai sensi degli articoli 5 e 12 del CCNL 8 giugno 2000, secondo biennio economico 2000 – 2001 ed al fine del computo dell’esperienza professionale per la corresponsione dell’indennità di esclusività viene considerata valida esclusivamente quella maturata in qualità di dirigente del SSN, senza soluzione di continuità, presso aziende o enti del comparto sanità di cui al CCNQ del 2 giugno 1998” , Accordo che, come poc’anzi ricordato, questa Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20581 del 29/07/2008) ha ritenuto costituire elemento interpretativo utile, in quanto – pur se non riferito allo specifico tema della ricomprensione nella nozione contrattuale di “esperienza professionale” dei periodi di lavoro svolti in regime di convenzione prima della costituzione del rapporto di impiego pubblico -viene comunque ad evidenziare che il riferimento all’anzianità “con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato” vada riferito esclusivamente al lavoro subordinato, considerato che ‘ il lavoro autonomo a convenzione certamente comporta esperienza professionale nel settore della sanità, ma non è suscettibile di essere compreso nel “comparto”, nozione circoscritta ai contratti collettivi stipulati per la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 2) ‘ (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 20581 del 29/07/2008).
Non ultimo, poi, occorre richiamare il precedente di Cass. Sez. L, Sentenza n. 14212 del 2016, il quale ha puntualizzato che l’applicazione della normativa di cui al d.P.C.M. 8 marzo 2001 ha carattere eccezionale e riguarda solo i soggetti tassativamente indicati dal decreto, per cui non può essere estesa ai dirigenti sanitari in genere, già a rapporto di impiego che vantino servizi convenzionali
anteriormente all’assunzione ai fini dell’attuazione degli artt. 3 o 5 del CCNL 8 giugno 2000 II biennio economico, ‘ recando il predetto DPCM una normativa speciale non suscettibile di applicazione non solo analogica, ma neppure estensiva ‘ .
L’insieme di questi richiami vale ad evidenziare che, da un lato, il precedente di Cass. Sez. L, Sentenza n. 6015 del 25/03/2015 non può ritenersi isolato, risultando invece inserito entro una visione sistematica della materia e, dall’altro lato, che i richiami operati nella medesima decisione di questa Corte non presentano carattere meramente tralaticio -come invece sostengono i controricorrenti -ma, appunto, mirano a descrivere e completare un quadro interpretativo indubbiamente complesso, ma tuttavia coerente ed armonico, entro il quale la decisione di questa Corte ha inteso inserirsi.
Da tale quadro emerge la necessità di operare una interpretazione rigorosa del d.P.C.M. 8.3.2001 -‘ norma secondaria, non abilitata, quindi, a disciplinare rapporti di impiego pubblico se non sulla base dell’abilitazione ricevuta da norme primarie e nei limiti di tale abilitazione ‘ (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20581 del 29/07/2008) -il quale viene ad operare una concreta limitazione della valenza del pregresso periodo di rapporto in convenzione, e mira, essenzialmente, ad evitare il generarsi di un trattamento deteriore per effetto dell’ingresso nel SSN, senza però dettare una regola di totale parificazione del periodo di rapporto a convenzione ad un rapporto prestato invece presso il SSN.
Va del resto osservato che l ‘art. 1 del d.P.C.M. 8.3.2001 – che contiene l’atto di indirizzo e coordinamento previsto dal l’ art. 8, comma 2-bis, D. Lgs. n. 502/1992, come modificato dal D. Lgs. n. 254/2000-, pur non accordando una piena equiparazione del servizio pregresso, al comma 1, lett. a), riconosce, ad ogni effetto giuridico ed economico,
come salario di anzianità quanto già individualmente percepito nel rapporto di provenienza purché maturato in base allo stesso titolo, così da evitare un peggioramento del trattamento economico ove il medico avesse continuato a svolgere la medesima attività.
Di contro, quanto alla precedente anzianità di servizio ed esperienza professionale comunque svolta nell’ambito del S.S.N., al comma 1, lett. b), la disposizione ne subordina il riconoscimento, ai soli effetti giuridici, ad una serie di parametri, specificamente indicati, relativi all’orario settimanale e all’anzianità di servizio.
Si può, allora, osservare che il problema interpretativo posto dalla disciplina in questione non è solo quello dell’individuazione dell’ambito soggettivo di sua applicazione, ma anche quello dell’individuazione del suo stesso ambito oggettivo, e cioè della rigorosa individuazione degli istituti ai cui fini risulta possibile valorizzare il pregresso servizio in convenzione, senza tuttavia giungere ad una sua sostanziale equiparazione al servizio svolto ab origine presso il SSN.
Il tal senso, del resto, depone anche il CCNL di interpretazione autentica degli artt. 5 e 12 dell’8 giugno 2000 , il quale, ai fini del l’individuazione dell’esperienza professionale per la corresponsione dell’indennità di esclusività, dichiara ‘valida esclusivamente quella maturata in qualità di dirigente del SSN, senza soluzione di continuità, presso aziende o enti del comparto Sanità di cui al CCNQ del 2 giugno 1998’ , e quindi mira a valorizzare la specificità dell’indennità di esclusività, escludendola d all’ambito di equiparazione che invece costituisce il perno della decisione impugnata.
Quest’ultima , quindi, non risulta conforme ai principi in questa sede evidenziati, avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la nozione di ‘esperienza professionale’ di cui al d.P.C.M. 8 marzo
2001 presenti valenza sostanzialmente onnicomprensiva e quindi tale da operare per tutti gli istituti del trattamento economico, laddove deve ritenersi -come già affermato da Cass. Sez. L, Sentenza n. 6014 del 25/03/2015 -che l’esperienza professionale di cui all’indennità di esclusività sia da riferire ad una specifica tipologia di esperienza, e cioè quella maturata in qualità di dirigente del SSN, a tempo indeterminato e non quella maturata in una fase precedente, nella quale non vi era la qualifica dirigenziale.
Tale approdo -va chiarito -non può neppure ritenersi fonte di un trattamento discriminatorio (sul tema cfr. da ultimo Cass. Sez. L Sentenza n. 5967 del 05/03/2024), in quanto la diversità (parziale) di trattamento viene in questo caso a scaturire dalla diversità delle condizioni di partenza e cioè della dissomiglianza tra rapporto convenzionale di medicina dei servizi e rapporto costituito ab origine con il servizio sanitario nazionale, dovendosi, anzi, osservare che è proprio la soluzione sostenuta nella decisione impugnata che verrebbe a determinare un effetto discriminatorio a detrimento dei dirigenti medici da sempre inseriti nel SSN, il quali vedrebbero equiparata alla propria esperienza professionale quella maturata in un ambiente diverso.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata deve essere cassata.
Non occorrendo ulteriori accertamenti nel merito ex art. 384 c.p.c. la causa può essere decisa, respingendo la domanda formulata dagli odierni controricorrenti.
L’esito contrastante dei gradi di merito e la complessità della questione giustificano la statuizione di integrale compensazione delle spese dell’intero processo.
P. Q. M.
La Corte,
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda formulata ADAMO NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME
compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione