Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27966 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 27966 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 22406-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– RAGIONE_SOCIALE –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio
Oggetto
RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 22406/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/06/2023
CC
dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controRAGIONE_SOCIALE –
avverso la sentenza n. 57/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 26/04/2018 R.G.N. 10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO
-che, con sentenza del 26 aprile 2018, la Corte d’Appello di Perugia confermava la decisione resa dal Tribunale di Terni e accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto la condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore della COGNOME, dirigente medico presso la stessa RAGIONE_SOCIALE, dell’indennità di esclusività nella misura prevista per la fascia da 5 a 15 anni, per effetto dell’esito favorevole della verifica dell’attività svol ta al termine del primo quinquennio e dell’attribuzione dell’incarico di alta specializzazione attinente al ‘servizio di anestesia per la chirurgia vascolare’;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto che non fosse ostativo al riconoscimento di quel diritto il blocco stipendiale disposto dall’art. 9, co. 1, d.l. 78/2010 e ciò in quanto ad esso
erano sottratti gli ‘eventi straordinari della dinamica retributiva’, cui doveva riportarsi l’avvenuta attribuzione alla NOME dell’incarico di alta specializzazione, in esito alla verifica favorevole del suo precedente operato, sul presupposto altresì che l’indennità nella misura post quinquennio andava a remunerare in maniera specifica e differenziata l’incarico aggiuntivo attribuito;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre la RAGIONE_SOCIALE affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la NOME.
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, la RAGIONE_SOCIALE, nel denunciare la violazio ne e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in una con il vizio di motivazionale deduce la nullità della sentenza in relazione all’ error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel fare applicazione del principio di non contestazione, avendo ritenuto su questa base provata la circostanza dello svolgimento da parte della COGNOME , in conseguenza dell’incarico aggiuntivo attribuitole, di funzioni diverse da quelle in precedenza esercitate;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 comma 4, e 15 quater d.lgs. n. 502/1992, 27 e 28 CCNL 8.6.2000, e 5 CCNL 8.6.2000 area dirigenza medica, la RAGIONE_SOCIALE lamenta l’erroneità dell’interpretazione accolta
dalla Corte territoriale, volta ad affermare la configurabilità della maggiorazione dell’indennità di esclusività quale effetto di eventi straordinari della dinamica retributiva ed a considerarla, pertanto, non soggetta al blocco stipendiale di cui all’art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2000;
-che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 9 , comma 1, d.l. n. 78/2000, conv. in l. n. 122/2010, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ribadisce la censura tesa a sostenere l’erroneità dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale;
-che, venendo all’esame dei motivi, si deve rilevare come il secondo ed il terzo, entrambi tesi a censurare l’interpretazione del complessivo quadro normativo prospettata dalla Corte territoriale, meritino accoglimento, conseguendone, quindi, l’assorbimento del primo e ciò sulla base dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Ca ss. n. 10990/2023) secondo cui «l’indennità di esclusività di cui all’art. 15 -quater, comma 5 d. lgs. n. 502/1992, e successiva contrattazione collettiva di attuazione, spettante ai medici, nelle fasce superiori a quella base, per effetto del superamento del quinto e poi del quindicesimo anno di attività, con valutazione positiva del collegio di verifica, non è evento straordinario della dinamica retributiva e non si sottrae dunque al blocco stipendiale di cui all’art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del
2010, c onv. con mod. in L. 122/2010 ed all’art. 1, comma 1 lett a, d.p.r. 122/2013 e ciò anche nel caso in cui sia poi attribuito incarico di direzione di struttura semplice o di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del d. lgs. n. 502/1992 e dell’art. 27 lett. b) e c) del CCNL 8.6.2000, quadriennio 1998-2001, Area dirigenza medica e veterinaria del SRAGIONE_SOCIALE, in quanto il riconoscimento dell’ind ennità predetta è autonomo rispetto al conferimento di tali incarichi e la misura dell’indennità non muta per il sopravvenire di essi»;
-che, il secondo ed il terzo motivo di ricorso vanno dunque accolti, assorbito il primo, la sentenza impugnata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa, che non necessita di alcun altro accertamento in fatto, decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda ;
la novità ( all’epoca del deposito del ricorso ) e la complessità della questione giuridica giustificano l’integrale compensazione fra le parti delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e, decide ndo nel merito, rigetta l’originaria domanda e compensa tra le parti le spese dell’intero processo.