Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27963 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 27963 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 14981-2018 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ,
Oggetto
RETRIBUZIONE
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/06/2023
CC
elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5246/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/12/2017 R.G.N. 1559/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO
-che, con sentenza del 21 dicembre 2017, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore degli istanti, tutti dirigenti medici presso la stessa RAGIONE_SOCIALE, dell’indennità di esclusività nella misura prevista per la fascia da 5 a 15 anni, per effetto del l’esito favorevole della verifica dell’attività svolta al termine del primo quinquennio e dell’attribuzione di incarichi dirigenziali aggiuntivi;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto che fosse ostativo al riconoscimento di quel diritto il blocco stipendiale disposto dall’art. 9, co. 1, d.l. 78/2010 e ciò in quanto ad esso
erano sottratti soltanto gli ‘eventi straordinari della dinamica retributiva’ e non l’ordinaria progressione di carriera, cui doveva ricondursi l ‘erogazione dell’indennità di esclusività prescindendo questa dall’attribuzione di un incarico dirigenziale aggiuntivo in esito alla verifica favorevole del precedente operato;
-che per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti , affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE;
-che i ricorrenti hanno poi presentato memoria.
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, commi 1 e 21, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010, lamentano l’erroneità dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale, volta ad escludere la configurabilità della maggiorazione dell’indennità di esclusività quale effetto di eventi straordinari della dinamica retributiva ed a considerarla, pertanto, soggetta al blocco stipendiale di cui all’art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2000;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010 anche con riferimento all’atto emanato dalla RAGIONE_SOCIALE n. 11/17CRO6/C1, i ricorrenti ribadiscono , facendo leva sull’atto sopra indicato,
l’erroneità dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riferimento alla disciplina dell’indennità di esclusività;
-che entrambi i motivi, i quali in quanto strettamente connessi possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 10990/2023) secondo cui «l’indennità di esclusività di cui all’art. 15 -quater, comma 5 d. lgs. n. 502/1992, e successiva contrattazione collettiva di attuazione, spettante ai medici, nelle fasce superiori a quella base, per effetto del superamento del quinto e poi del quindicesimo anno di attività, con valutazione positiva del collegio di verifica, non è evento straordinario della dinamica retributiva e non si sottrae dunque al blocco stipendiale di cui all’art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con mod. in L. 122/2010 ed all’art. 1, comma 1 lett a, d.p.r. 122/2013 e ciò anche nel caso in cui sia poi attribuito incarico di direzione di struttura semplice o di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del d. lgs. n. 502/1992 e dell’art. 27 lett. b) e c) del CCNL 8.6.2000, quadriennio 1998-2001, Area dirigenza medica e veterinaria del RAGIONE_SOCIALE, in quanto il riconoscimento dell’indennità predetta è autonomo
rispetto al conferimento di tali incarichi e la misura dell’indennità non muta per il sopravvenire di essi»;
-che il ricorso e la memoria depositata ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. non prospettano argomenti idonei a provocare un ripensamento dell’orientamento già espresso, al quale va data continuità;
che il ricorso va, pertanto, rigettato con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, in ragione della novità (al momento del deposito del ricorso) e della complessità della questione giuridica.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 23