Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5142 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5142 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26547/2018 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’Avv ocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, presso cui è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e
difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Napoli, n. 1057/2018, pubblicata l’8 marzo 2018 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME ha proposto ricorso presso il Tribunale di Napoli deducendo che:
era dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, categoria D1, e prestava attività assistenziale presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE medesima RAGIONE_SOCIALE sin dal 1983;
almeno dal 1995 era collaboratore biologo e gli erano state attribuite funzioni di Dirigente di I livello del Ruolo RAGIONE_SOCIALE, tanto che, con Decreto n. 2280 RAGIONE_SOCIALE‘8 ottobre 1998 , era stato equiparato, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979, al Dirigente di I livello ex 9° del Ruolo RAGIONE_SOCIALE;
in seguito a tale Decreto gli erano stati corrisposti acconti sull’indennità assistenziale, che non era più stata rideterminata sino alla DDG RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE n. 680 del 6 settembre 2007, con la quale la sua equiparazione era stata rettificata in peius , essendo stato qualificato come collaboratore professionale RAGIONE_SOCIALE esperto categoria Ds, pari all’ ex 8° livello, in violazione RAGIONE_SOCIALE tabella allegato D di cui al D.M. 9 novembre 1982.
Egli ha chiesto di:
accertare e dichiarare il suo diritto a ricevere, sin dal 1° gennaio 1998, l’indennità di equiparazione ex art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979, rapportata alla retribuzione del Dirigente di I livello ( ex IX livello collaboratore biologo)
del CCNL RAGIONE_SOCIALE, con condanna dei convenuti al pagamento in suo favore del dovuto.
Il Tribunale di Napoli, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 32248/2011, ha accolto in parte il ricorso, accogliendo l’eccezione di prescrizione RAGIONE_SOCIALEe controparti sino al giugno 2004.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato appello incidentale.
NOME COGNOME ha presentato appello incidentale in ordine alla dichiarata prescrizione.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1057/2018, ha accolto l’appello incidentale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE menzionata, con rigetto integrale RAGIONE_SOCIALEe domande avanzate in primo grado dal lavoratore.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La Procura generale presso la Corte di Cassazione, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979, RAGIONE_SOCIALE‘art. 28 CCNL Comparto RAGIONE_SOCIALE del 27 gennaio 2005 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 51 CCNL Comparto RAGIONE_SOCIALE del 9 agosto 2000 in quanto la corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato che l’RAGIONE_SOCIALE gli a vrebbe attribuito le funzioni di Dirigente di I livello del Ruolo RAGIONE_SOCIALE, in adempimento RAGIONE_SOCIALE tabella D del D.M. del 9 novembre 1982, rimasta immutata fino al CCNL Comparto Sanità del 27 gennaio 2005.
In particolare, non avrebbe tenuto conto che l’art. 28 del CCNL Comparto RAGIONE_SOCIALE del 27 gennaio 2005 avrebbe stabilito, al comma 6, che erano fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nelle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla data di entra in vigore del medesimo CCNL e che i benefici economici derivanti dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 51, comma 4, ultimo capoverso, del CCNL 9 agosto 2000 e art. 5, comma 3, CCNL 13 maggio 2003 sarebbero stati conservati ad personam , salvo eventuale successivo riassorbimento.
Pertanto, atteso che, al momento RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE nuova tabella di equiparazione prevista dal citato art. 28, egli ricorrente avrebbe dovuto essere equiparato economicamente al Dirigente di I livello del Ruolo RAGIONE_SOCIALE, non avrebbe potuto negarsi il suo diritto a mantenere l’equiparazione economica fino a quel momento conseguita.
Inoltre, il ricorrente evidenzia che non avrebbe potuto trovare applicazione nei suoi confronti la tabella transitoria di corrispondenza tra il personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e quello del RAGIONE_SOCIALE Sanità di cui alla
delibera RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE n. 4 del 10 giugno 2002, approvata a seguito di accordo di contrattazione integrativa.
Infatti, a tutto volere concedere, si sarebbe trattato di una tabella stabilita a livello territoriale che, quindi, non avrebbe potuto derogare a quella stabilita in ambito RAGIONE_SOCIALE.
Del tutto irrilevante sarebbe stato, poi, il riferimento del giudice di appello al titolo di studio da lui posseduto.
Il suo diritto, inoltre, avrebbe compreso anche l’indennità di esclusività, in ordine alla quale il giudice di appello non si sarebbe pronunciato.
Il motivo è in parte meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, occorre ricostruire, alla stregua dei precedenti giurisprudenziali di questa S.C., chiamata più volte ad affrontare analoghe questioni di diritto (in particolare, Sezioni Unite n. 9279 del 9 maggio 2016 e Sezioni Unite n. 8521 del 29 maggio 2012) , l’assetto normativo vigente in materia.
La legge n. 213 del 1971 ha stabil ito all’art. 4 che al personale docente in servizio presso cliniche ed istituti universitari convenzionati con il RAGIONE_SOCIALE, gestiti dalle università, fosse attribuita un ‘ indennità economica tale da equiparare il trattamento economico a quello in godimento del personale ospedaliero di pari funzioni, mansioni ed anzianità (c.d. indennità COGNOME).
L ‘art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 200 del 1974 ha esteso tale indennità al personale non medico (c.d. indennità piccola COGNOME).
L’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 (avente ad oggetto lo stato giuridico del personale RAGIONE_SOCIALEe unità sanitarie locali) ha stabilito che ‹‹ al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta un ‘ indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale RAGIONE_SOCIALEe unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e
anzianità ›› (comma 1); ha previsto, altresì, che il personale universitario assumesse diritti e doveri pari a quelli del personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale, secondo modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui all ‘art. 39 RAGIONE_SOCIALE legge n. 833 del 1978, e che, ‹‹ tenuto conto RAGIONE_SOCIALE obblighi derivanti dal suo particolare stato giuridico, nei predetti schemi sarà stabilita in apposite tabelle l ‘ equiparazione del personale universitario a quello RAGIONE_SOCIALEe unità sanitarie locali ai fini RAGIONE_SOCIALE corresponsione RAGIONE_SOCIALE indennità di cui al comma 1 ›› (comma 4).
Il d.i. 9 novembre 1982, recante l ‘ approvazione RAGIONE_SOCIALE schemi tipo di convenzione tra regione e università e tra università e unità RAGIONE_SOCIALE locale, ha stabilito, poi, che, per il personale universitario non medico, la corrispondenza con quello in servizio presso le unità sanitarie locali avvenisse secondo le indicazioni contenute nell ‘ allegata tabella D (art. 7).
Le disposizioni del l’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 hanno conservato la loro vigenza anche successivamente alla privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico ed all ‘ entrata in vigore del d.lgs. n. 165 del 2001, recante norme generali sull ‘ ordinamento del lavoro alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni pubbliche.
Difatti, l ‘ art. 53 del CCNL 1994-1997 per il personale RAGIONE_SOCIALE ‘U niversità ha confermato l ‘ applicabilità del l’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 ‹‹ fino alla ridefinizione RAGIONE_SOCIALE ‘ ordinamento come previsto dall ‘ art. 50… ›› .
A detto art. 53 è stato successivamente aggiunto, in data 25 marzo 1997, un comma 3 in virtù del quale le parti si sono impegnate alla ridefinizione RAGIONE_SOCIALEe corrispondenze economiche tra il trattamento del personale di cui al comma 1 e quello del personale del SSN, al fine di assicurare l ‘ omogeneità dei trattamenti sul territorio RAGIONE_SOCIALE e l ‘ inserimento RAGIONE_SOCIALEe nuove figure professionali; nelle more, le parti si sono date atto che venivano conservate le indennità di cui al l’art. 31 del d.lgs. n. 761 del 1979.
Solo con il CCNL 2002-2005 (sottoscritto il 27 gennaio 2005) è stata elaborata una tabella unica nella quale il personale universitario in servizio presso le RAGIONE_SOCIALE è stato inquadrato per fasce,
sulla base RAGIONE_SOCIALEe categorie professionali ed economiche in atto nel SSN (art. 28 tab. A).
Dalla data RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione di questo contratto l ‘ indennità di cui all ‘ art. 31 è corrisposta sulla base RAGIONE_SOCIALEe nuove corrispondenze indicate dalla tabella.
Sulla base di queste disposizioni contrattuali, si è ritenuto che l ‘ art. 53 cit. avesse congelato provvisoriamente i criteri di equiparazione in atto e che tale assetto fosse stato ribadito dall ‘ art. 51 del CCNL 1998-2001, con la conseguenza che l’art. 31 del d. P.R. n.761 del 1979 continuava ad applicarsi transitoriamente.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di questa Corte è dunque direttamente all ‘ art. 31 che deve farsi riferimento per determinare i parametri di attribuzione RAGIONE_SOCIALE ‘ indennità perequativa nei periodi precedenti il CCNL del 2005 ed è alla tabella all. D al decreto interministeriale 9 novembre 82, recante gli schemi tipo di convenzione, che deve farsi ulteriore riferimento per quel che riguarda il criterio di equiparazione.
Come affermato dalle sentenze RAGIONE_SOCIALEe Sezioni unite n. 8521 del 29 maggio 2012 e n. 9279 del 9 maggio 2016, tale equiparazione fra le qualifiche non ha carattere rigido, bensì dinamico e deve essere riferita anche ai mutamenti apportati all’inquadramento del personale, universitario e RAGIONE_SOCIALE, dai contratti collettivi.
In sintesi, anche dopo la privatizzazione del pubblico impiego, l ‘ art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 ha conservato la sua efficacia per effetto RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva sino all ‘ entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 28 del CCNL 27 gennaio 2005 per il personale del RAGIONE_SOCIALE università (quadriennio 20022005).
La fonte RAGIONE_SOCIALE ‘ equiparazione deve essere individuata nella tabella allegata al d.i. 9 novembre 1982, norma che pone in automatica correlazione – ai soli fini economici – le qualifiche RAGIONE_SOCIALE e quelle RAGIONE_SOCIALE, prescindendo dal concreto esercizio RAGIONE_SOCIALEe mansioni corrispondenti e dal possesso del titolo di studio necessario per il loro effettivo svolgimento. Il meccanismo di equiparazione RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni tra il personale universitario
e quello RAGIONE_SOCIALE ha carattere dinamico, tale per cui il mutamento di una RAGIONE_SOCIALEe originarie qualifiche che comporti effetti sulla retribuzione ripercuote automaticamente i suoi effetti anche sull ‘ altra.
L ‘ art. 28 del menzionato CCNL 27 gennaio 2005 dispone, al comma 6, che ‹‹ Sono fatte salve, con il conseguente inserimento nella colonna A RAGIONE_SOCIALE precedente tabella, le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente C.C.N.L. ›› e, al comma 7, che ‹‹ I benefici economici derivanti dall ‘ applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 51, comma 4, ultimo capoverso del C.C.N.L. 9 agosto 2000 e art. 5, comma 3, del C.C.N.L. 13 maggio 2003, sono conservati «ad personam», salvo eventuale successivo riassorbimento ›› .
Non è contestato che, sulla base RAGIONE_SOCIALE tabella di corrispondenza del personale universitario rispetto a quello RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, contenuta nell ‘a llegato D del decreto interministeriale 9 novembre 1982 (Approvazione RAGIONE_SOCIALE schemi tipo di convenzione tra regione e università e tra università e unità RAGIONE_SOCIALE locale), applicabile fino all ‘ entrata in vigore del CCNL siglato nel 2005, la figura professionale rivestita dal ricorrente trovasse corrispondenza formale in quella di Dirigente di primo livello del contratto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE Sanità, per cui nei suoi confronti trovava applicazione la clausola di salvezza di cui all ‘ art. 28 del contratto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 27 gennaio 2005 (cfr. pure S.U. n. 9279 del 9 maggio 2016, punti 30 e 31).
Infatti, in tema di equiparazione tra le qualifiche del personale universitario non medico e quelle dei dipendenti del RAGIONE_SOCIALE, la corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘indennità perequativa introdotta dall’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 (c.d. indennità COGNOME), è dovuta ai collaboratori o funzionari tecnici, che, a parità di funzioni, mansioni e anzianità, ed a prescindere dall’elemento formale del titolo di studio posseduto, sono equiparati, sulla base RAGIONE_SOCIALEe tabelle allegate al d.i. 9 novembre 1982, alle figure dirigenziali dei ruoli sanitari ordinari, senza che rilevi la sopravvenuta perdita di efficacia del citato decreto, posto che la
contrattazione collettiva successivamente intervenuta ha avuto l’effetto di comportare l’adeguamento RAGIONE_SOCIALE suddetta indennità di perequazione (Cass., Sez. L, n. 13382 del 30 giugno 2015).
Nella specie, inoltre, nessuna valenza ha la tabella transitoria di corrispondenza tra il personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e quello del RAGIONE_SOCIALE Sanità di cui alla delibera RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE n. 4 del 10 giugno 2002, approvata a seguito di accordo di contrattazione integrativa.
Infatti, a tutto volere concedere, si sarebbe trattato di una tabella stabilita a livello territoriale che, quindi, non avrebbe potuto derogare a quella stabilita in ambito RAGIONE_SOCIALE.
In ordine al trattamento spettante, occorre chiarire, però, che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 9279 del 9 maggio 2016, hanno avuto modo di precisare che, nell ‘ ambito RAGIONE_SOCIALE indennità di perequazione non possono essere inclusi automaticamente gli emolumenti che presuppongono o sono collegati all ‘ effettivo conferimento di un incarico direttivo.
Le Sezioni Unite, pur riferendosi specificamente alla questione RAGIONE_SOCIALE inclusione nell ‘ indennità di perequazione spettante al personale universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie (c.d. indennità COGNOME) RAGIONE_SOCIALE ‘ indennità di posizione dei dirigenti del RAGIONE_SOCIALE sanità, nell ‘ affermare che tale trattamento può essere riconosciuto soltanto se collegato all ‘ effettivo conferimento di un incarico direttivo, hanno – tra l ‘ altro – osservato che l ‘ art. 31, in precedenza citato, che vincola la corresponsione RAGIONE_SOCIALE c.d. indennità COGNOME all ‘ equiparazione del personale universitario a quello del SSN, a parità di mansioni, funzioni e anzianità, contempla un presupposto che induce ad escludere l ‘ applicazione di un ‘ equiparazione automatica RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni estesa anche ad indennità spettanti unicamente in relazione al conferimento di incarichi specifici. In altre parole, l ‘ intento perequativo del trattamento economico del personale universitario rispetto a quello del personale RAGIONE_SOCIALE, che costituisce la ratio legis RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 31 e che viene realizzato con la previsione di una indennità (appunto perequativa) che fa riferimento al trattamento complessivo
spettante ai dipendenti del SSN e che si applica in modo sostanzialmente automatico trova un limite logico, oltre che giuridico, in quelle componenti del trattamento economico complessivo del personale RAGIONE_SOCIALE che non dipendono direttamente ed esclusivamente dall ‘ inquadramento contrattuale, ma sono erogate in correlazione al conferimento di incarichi come quello dirigenziale.
Coerentemente, la S.RAGIONE_SOCIALE. ha chiarito che l’indennità perequativa ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, spettante al personale universitario dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo (cd. indennità COGNOME), si determina sulla base RAGIONE_SOCIALE‘equiparazione del trattamento economico complessivo a quello del personale RAGIONE_SOCIALEe unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità; ne consegue che, in essa, non è compresa l’indennità di esclusività, di cui all’art. 43 del CCNL RAGIONE_SOCIALE‘area RAGIONE_SOCIALE dirigenza professionale, tecnica e amministrativa del servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 1998/2001, riconosciuta al solo personale dirigenziale del ruolo RAGIONE_SOCIALE e qui espressamente richiesta (Cass., Sez. L, n. 5706 del 9 marzo 2018).
Inoltre, ha precisato che l’indennità c.d. COGNOME ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, è volta all’equiparazione del personale universitario a quello del servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non va corrisposta in via automatica, ma solo a parità di mansioni, funzioni ed anzianità. Ne consegue che, nel computo RAGIONE_SOCIALE stessa, non va calcolata la retribuzione di risultato spettante per gli incarichi dirigenziali, salvo che per il periodo di effettivo svolgimento RAGIONE_SOCIALE stessi (Cass., Sez. L, n. 27755 del 3 dicembre 2020).
Ha affermato, altresì, che l’ indennità c.d. COGNOME deve essere determinata, in caso di equiparazione tra l’originario VIII livello di cui alla legge n. 312 del 1980 (relativo ai dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE) e il IX livello, poi divenuto 1° livello dirigenziale (relativo ai dipendenti ospedalieri), senza includere automaticamente nel criterio di computo la retribuzione di posizione dei dirigenti del RAGIONE_SOCIALE sanità, la quale può essere riconosciuta solo se collegata all ‘ effettivo conferimento di un incarico direttivo (Cass., Sez. L, n. 7737 del 28 marzo 2018).
Questa Suprema Corte, nel ribadire tali principi, osserva che, secondo l ‘ accertamento compiuto dal giudice di appello, non è stato provato in giudizio (e, invero, neppure allegato) che il ricorrente avesse assunto funzioni dirigenziali e che avesse ricevuto un formale atto di nomina in tal senso.
La ricostruzione RAGIONE_SOCIALE vicenda storica e la sua valutazione in fatto costituiscono indagine demandata al giudice di merito, sindacabile, in sede di legittimità, nei ristretti ambiti del vizio di motivazione, nella misura in cui ne è oggi permessa la denuncia in Cassazione.
Risulta inammissibile, quindi, un motivo che denunci la difformità RAGIONE_SOCIALE decisione rispetto alle attese ed alle deduzioni RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente sul valore e sul significato da essa attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un ‘ inammissibile istanza di revisione RAGIONE_SOCIALEe valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all ‘ ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto (Cass., SU, n. 24148 del 25 ottobre 2013).
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 51 CCNL del 9 agosto 2000 del personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979 in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che la ret tifica RAGIONE_SOCIALE sua equiparazione da Dirigente di I livello a quella di DS avrebbe reso irrilevante l’esame del suo appello incidentale.
La doglianza non deve essere esaminata, alla luce del parziale accoglimento del primo motivo.
Con il terzo motivo il ricorrente censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla tabella contenuta nella Delibera del Consiglio direttivo n. 4 del 10 giugno 2002 e nella DDG n. 680 del 6 settembre 2007.
La doglianza non deve essere esaminata, alla luce del parziale accoglimento del primo motivo.
Con il quarto motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 31 d.P.R. n, 761 del 1979 perché , con riferimento all’indennità di posizione, sarebbe stato irrilevante il conferimento con atto formale di un incarico dirigenziale.
Egli si duole, altresì, RAGIONE_SOCIALE violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 115 e 116 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 del CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 5 dicembre 1996.
La doglianza è inammissibile per le ragioni esposte esaminando il primo motivo di ricorso.
Il ricorrente si limita, nella presente sede, a domandare un non consentito riesame nel merito RAGIONE_SOCIALE atti di causa e del contenuto.
In particolare, non è ormai più sindacabile, davanti a questa Corte di cassazione, il giudizio RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Napoli, per la quale i compiti svolti dal ricorrente erano del tutto sovrapponibili a quelli di DS, Collaboratore tecnico professionale esperto.
Con il quinto motivo il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE violazione e falsa applicazione del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 5 dicembre 1996 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 45 del d.P.R. n. 384 del 1990 in quanto la corte territoriale non avrebbe considerato che l’indennità di posizione fissa non era collegata, in base alla vigente normativa, al conferimento di alcun incarico dirigenziale, essendo sufficiente la semplice appartenenza ai vari livelli RAGIONE_SOCIALE dirigenza RAGIONE_SOCIALE.
La censura è infondata.
Infatti, l’indennità di posizione dei dirigenti del RAGIONE_SOCIALE sanità può essere riconosciuta soltanto se vi è stato un effettivo conferimento di un incarico direttivo (Cass., SU, n. 9279 del 9 maggio 2016; Cass., Sez. L, n. 7737 del 28 marzo 2018).
In particolare, è stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità che l’indennità c.d. COGNOME opera ai soli fini retributivi e senza che debbano confluire in modo automatico nell’indennità di perequazione tutte le voci che, secondo la previsione RAGIONE_SOCIALEe parti collettive, compongono la «struttura RAGIONE_SOCIALE retribuzione RAGIONE_SOCIALE qualifica unica di dirigente». Infatti, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘evoluzione RAGIONE_SOCIALE inquadramenti e RAGIONE_SOCIALE istituti contrattuali, occorre tenere conto RAGIONE_SOCIALE ratio RAGIONE_SOCIALE‘art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1971 che, in quanto finalizzata a perequare i dipendenti «a parità di mansioni, funzioni e anzianità», porta necessariamente a distinguere il trattamento tabellare dagli ulteriori emolumenti che, come l ‘ indennità di posizione, parte fissa e variabile, risultano strettamente collegati al conferimento di un incarico direttivo», secondo le regole proprie del rapporto dirigenziale (graduazione RAGIONE_SOCIALEe funzioni, assegnazione obiettivi, valutazione dei risultati, etc.: in questo senso, Cass., Sez. L, n. 4982 del 2 marzo 2018, non massimata, sulla scia di Cass., SU, n. 9279 del 9 maggio 2016 e, poi, seguita da Cass., Sez. L, n. 7737 del 28 marzo 2018).
L’evoluzione RAGIONE_SOCIALE disciplina contrattuale RAGIONE_SOCIALE‘indennità di posizione e l’innegabile distinzione fra trattamento fondamentale e trattamento accessorio riservato ai dirigenti non valgono a confutare i principi affermati dalla citata giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, fondati principalmente sulla necessità di tenere conto, nell’applicazione RAGIONE_SOCIALEe tabelle di comparazione, non solo del carattere dinamico e non statico RAGIONE_SOCIALEe stesse, ma anche RAGIONE_SOCIALEe finalità perseguite dalla norma perequativa, che, quanto alla individuazione RAGIONE_SOCIALEe singole voci, porta a distinguere quelle finalizzate a compensare, a prescindere dall’incarico in concreto ricoperto, la professionalità propria del dipendente (rispetto alla quale la successiva evoluzione contrattuale non fa venir meno l’originario giudizio di equiparazione espresso nella tabella), da quelle strettamente connesse allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE funzione dirigenziale, fra le quali si iscrive la retribuzione di posizione, pure nella parte fissa e non solo in quella varabile (Cass., Sez.
L, n. 4982 del 2 marzo 2018, non massimata, e Cass., Sez. L, n. 28295 del 28 settembre 2022, in motivazione).
Nella specie, la corte territoriale ha escluso, con un giudizio di merito non più sindacabile nella presente sede, che al ricorrente sia stato conferito un incarico dirigenziale o che questo sia stato in concreto esercitato.
Si osserva che il ricorrente ha depositato, in corso di causa, RAGIONE_SOCIALEe sentenze passate in giudicato successivamente all’introduzione del presente giudizio.
Si tratta RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 8108 del 2016 del Tribunale di Napoli (oltre alle decisioni di appello che, nel complesso, l’hanno confermata) e RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 1755 del 2022 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Napoli.
Al riguardo, si evidenzia che non può essere accolta la richiesta del medesimo ricorrente di considerare questi provvedimenti in toto vincolanti nel presente procedimento.
Indubbiamente, essi sono del tutto conformi a questa ordinanza nella parte ove riconoscono il diritto del ricorrente a ricevere l’indennità di equiparazione ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 rapportata alla retribuzione del dirigente di 1° livello del CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE amministrativa.
Si tratta, però, di decisioni che attengono a periodi di tempo successivi a quello oggetto RAGIONE_SOCIALE lite in esame.
Infatti, la sentenza n. 8108 del 2016 del Tribunale di Napoli riguarda l’epoca dal 1° agosto 2009 al 31 dicembre 2012, mentre la sentenza n. 1755 del 2022 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Napoli interessa il tempo dal 7 marzo 2014 al 7 maggio 2017.
Pertanto, non può trovare applicazione l’orientamento giurisprudenziale per il quale, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futu ro, l’autorità del giudicato
impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale esplica la sua efficacia pure nel tempo successivo alla sua emanazione, con l ‘ unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass., Sez. L, n. 20765 del 17 agosto 2018).
Poiché, nella specie, questo giudizio concerne un periodo anteriore a quello RAGIONE_SOCIALEe sentenze aventi forza di giudicato, deve essere seguito, invece, il principio per il quale, nei rapporti di durata, il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili (Cass., Sez. 1, n. 10430 del 19 aprile 2023).
In quest’ottica, deve evidenziarsi che nessuna RAGIONE_SOCIALEe decisioni allegate contiene, diversamente da quanto avvenuto nel presente procedimento, un accertamento in concreto del difetto RAGIONE_SOCIALE‘allegazione e RAGIONE_SOCIALE prova del conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico di dirigente in capo al ricorrente e RAGIONE_SOCIALEo svolgimento, ad opera del medesimo, RAGIONE_SOCIALEe reclamate mansioni dirigenziali e una verifica, negativa per NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE mancanza di corrispondenza fra le prestazioni da lui svolte e quelle dirigenziali.
Si tratta, palesemente, di un elemento non permanente, ma suscettibile di cambiamento che, alla luce di quanto acclarato dalla Corte d’appello di Napoli con la sentenza qui impugnata, deve ritenersi non sussistente per il periodo di tempo oggetto di questa causa.
Inoltre, si osserva che, nelle sentenze qui allegate e passate in giudicato, non vi è cenno alla problematica RAGIONE_SOCIALE emolumenti che presuppongono o sono collegati all’effettivo conferimento di un incarico direttivo, affrontata dalla citata sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite n. 9279 del 9 maggio 2016, la quale ha precisato che, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE indennità di perequazione in esame, questi non possono essere inclusi automaticamente. Soprattutto, non vi è menzione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di posizione, di quella di risultato e di quella di
esclusività e, quindi, con riferimento ad esse, non può ritenersi si sia formato un giudicato esterno.
Il ricorso è accolto quanto al primo motivo nei termini di cui in motivazione, assorbiti il secondo ed il terzo, inammissibile il quarto e rigettato il quinto.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite di legittimità, applicando i seguenti principi di diritto:
‹‹ La c.d. indennità COGNOME è dovuta ai collaboratori o funzionari tecnici che, a parità di funzioni, mansioni e anzianità e a prescindere dall’elemento formale del titolo di studio posseduto, sono equiparati alle figure dirigenziali dei ruoli sanitari ordinari sulla base RAGIONE_SOCIALEe tabelle allegate al decreto interministeriale del 9 novembre 1982, non rilevando, finché detto decreto è rimasto in vigore, previsioni difformi contenute negli accordi di contrattazione integrativa ›› ;
‹‹L’indennità c.d. COGNOME ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 è volta all’equiparazione del personale universitario a quello del servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non va corrisposta in via automatica, ma solo a parità di mansioni, funzioni ed anzianità. Ne consegue che, nel computo RAGIONE_SOCIALE stessa, non vanno calcolate le retribuzioni di risultato, di esclusività e di posizione, nella componente sia fissa sia variabile, spettanti per gli incarichi dirigenziali, salvo che per il periodo di effettivo conferimento RAGIONE_SOCIALE stessi ›› .
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, assorbiti il secondo e il terzo, inammissibile il quarto e rigettato il quinto;
-cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE IV Sezione Civile, il