Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 381 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 381 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 29332-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 462/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 19/04/2018 R.G.N. 1431/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE
R.G.N.29332/2018
Ud 27/11/2025 CC
Rilevato che:
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, con la sentenza n. 1479/2017 rigettava il ricorso proposto da NOME COGNOME diretto ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del provvedimento dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con il quale l’Istituto aveva chiesto la restituzione d ell’indennità di disoccupazione percepita dalla lavoratrice; la ricorrente aveva chiesto dichiararsi illegittima anche la trattenuta già effettuata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sulle somme altrimenti dovute dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, più in generale, aveva chiesto affermarsi il suo diritto a percepire l’indennità di disoccupazione nell’importo pari ad euro 7.150,78 relativa al periodo maggio 2010 -gennaio 2011.
Avverso detta sentenza proponeva appello NOME COGNOME. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 462/2018 depositata in data 19/04/2018 la Corte di Appello di Milano, sezione lavoro, accoglieva l’appell o e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non aveva diritto a pretendere la restituzione da parte dell’appellante delle somme da questa percepite a titolo di indennità di disoccupazione.
Avverso la pronuncia della Corte di Appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE articolando un unico motivo di impugnazione. NOME COGNOME si è costituita con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 27/11/2025.
Considerato che :
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 45, terzo comma, R.D.L. 04/10/1935,
n. 1827 convertito, con modificazioni, nella legge 06/04/1936, n. 1155, vigente ratione temporis, con riferimento agli artt. 18 della legge 20/05/1970, n. 300 nel testo vigente ratione temporis e 2033 c.c. nel caso, in un giudizio avente ad oggetto il diritto di una lavoratrice ad ottenere l’indennità ordinaria di disoccupazione dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il periodo dal 20/05/2010 al 28/01/2011, il Giudice dell’appello ritenga che l’accertamento giurisdizionale afferente alla sussistenza di un valido rapporto di lavoro a tempo indeterminato per lo stesso periodo, conseguente all’acclarata illegittimità del licenziamento intimato, con condanna alla reintegrazione ed al risarcimento del danno, non elida la sussistenza dello stato di disoccupazione con conseguente esclusione del carattere indebito del trattamento di disoccupazione erogato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e del connesso diritto del medesimo Istituto di procedere al suo recupero.
L’Istituto ricorrente si duole, in sostanza, perché la Corte di Appello di Milano, nel riformare la sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto di NOME COGNOME a percepire l’indennità ordinaria di disoccupazione per il periodo dal 20/05/2010 al 28/01/2011 ritenendo possibile la permanenza dello stato di disoccupazione indennizzabile anche nel caso di accertamento per il medesimo periodo della sussistenza di un valido rapporto di lavoro a tempo indeterminato in virtù di sentenza intervenuta in favore della lavoratrice, successiva al godimento dell’indennità di disoccupazione, la quale ha definitivamente dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato con contestuale condanna della società datrice alla reintegra e al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra.
La Corte di Appello ha in proposito osservato che la lavoratrice, benchè dopo il licenziamento subito e un periodo di disoccupazione fosse stata reintegrata in virtù di sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano con efficacia retroattiva alle dipendenze della società nelle more cessionaria del ramo di azienda, non aveva nel concreto potuto riprendere il lavoro e ricevere la retribuzione e aveva infruttuosamente tentato l’esecuzione senza poter soddisfare il suo credito nemmeno in sede fallimentare. La Corte di Appello ha, ancora, rilevato che l’indennità di disoccupazione integra una prestazione assistenziale a sostegno del reddito che deve valere a tutelare il lavoratore rimasto incolpevolmente senza lavoro, garantendo in presenza dei presupposti di legge un aiuto economico che valga a sostituire i redditi da lavoro e che tale funzione non può essere negata nell’ipotesi in cui il lavoratore, pur avendo ottenuto la reintegra formale alle dipendenze del datore di lavoro per la declaratoria di illegittimità del licenziamento subito, non abbia ricevuto la retribuzione e abbia poi nel concreto esperito senza successo le possibili azioni esecutive. Di qui, secondo la sentenza impugnata, discende l’infondatezza della pretesa restitutoria spiegata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in v ia stragiudiziale.
Orbene ad avviso del Collegio il ricorso è infondato e la sentenza impugnata va esente da censure.
In proposito giova ricordare che sono incontestati tra le parti i seguenti contorni della fattispecie. NOME COGNOME è stata licenziata dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in data 22/04/2010 e ha percepito dall’RAGIONE_SOCIALE l’indennità di disoccupazione fino al 18/04/2011 data in cui ha reperito altra occupazione. Dopo il licenziamento la società datrice di lavoro effettuava una cessione di azienda. A seguito di impugnazione della
lavoratrice il Tribunale di Milano accertava la cessione di azienda e, dichiarata l’illegittimità del licenziamento, condannava la società cessionaria, e cioè la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla reintegra nel rapporto di lavoro nonché al pagamento delle retribuzioni maturate. La lavoratrice non veniva in concreto reintegrata e promuoveva esecuzione che aveva esito fruttuoso solo per euro 772,00; di seguito la società cessionaria, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE veniva dichiarata fallita su istanza della medesima lavoratrice e NOME COGNOME, ammessa al passivo per una somma superiore ai 90.000,00 euro, non percepiva alcunchè dalla procedura concorsuale.
Il motivo di ricorso si rivela infondato avuto riguardo all’orientamento di questa Corte secondo il quale: l’indennità di disoccupazione spetta al lavoratore anche qualora alla pronuncia di illegittimità del licenziamento non faccia seguito la reintegra, posto che lo stato di disoccupazione è pur sempre involontario, in quanto frutto dell’atto datoriale di risoluzione e non della mancata esecuzione del provvedimento giudiziale, sicchè l’erogazione della prestazione previdenziale mantiene la medesima finalità di sostegno al reddito a cui è ordinariamente finalizzata (Cass. 18/10/2022, n. 30553).
Tale orientamento è stato di recente chiarito e ribadito da due pronunce delle Sezioni Unite che, nella massima espressione nomofilattica della Corte, hanno affermato i seguenti principi di diritto.
Secondo Cass. ss. U. 26/08/2025, n. 23876: l’accertamento giudiziale della nullità dell’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, con conseguente ricostituzione del sinallagma contrattuale e riconoscimento al lavoratore dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 32, comma
5, l. n. 183 del 2010 (ratione temporis vigente), non fa venir meno il suo stato di disoccupazione involontaria fino alla ripresa effettiva dell’esecuzione della prestazione lavorativa, di modo che egli non è tenuto a restituire l’indennità di disoccupazione percepita ex art. 45, comma 3, del r.d.l. n. 1827 del 1935, la quale, in attuazione dell’art. 38, comma 2, Cost., risponde a una funzione di protezione dal bisogno, attinente al rapporto tra lavoratore ed ente previdenziale, del tutto diversa da quella – afferente, invece, al distinto piano del rapporto di lavoro – propria della suddetta indennità risarcitoria, mirante alla forfettizzazione del risarcimento del danno spettante al lavoratore per l’illegittima apposizione del termine al contratto.
Secondo Cass. ss. U. 18/08/2025, n. 23476: il ripristino solo de iure del rapporto di lavoro non legittima l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a ripetere l’indennità di mobilità versata, fondandosi quest’ultima sul presupposto della disoccupazione di fatto, durante la quale permane lo stato di bisogno economico che costituisce il fondamento dell’emolumento previdenziale, sotto l’egida dell’art. 38 Cost. (principio affermato in relazione a una fattispecie nella quale il datore di lavoro, in conseguenza dell’intervenuto fallimento, non aveva potuto dare effettiva attuazione al dictum giudiziale di rintegrazione dei lavoratori).
Quest’ultima pronuncia, in particolare, dopo aver chiarito che la soluzione della questione va fondata sulla diversità e distinzione tra rapporto previdenziale e rapporto lavorativo e che non possono predicarsi conseguenze automatiche sul rapporto previdenziale dalle vicende che interessano il rapporto lavorativo, osserva quanto segue: «la protezione economica assicurata ad integrazione della conversione del
rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato si muove sul piano della tutela del lavoratore precario nei confronti del datore di lavoro e attiene, dunque, al piano del rapporto di lavoro. La tutela della situazione di bisogno volta a neutralizzare, per quanto possibile, gli effetti pregiudizievoli di eventi incidenti sul rapporto lavorativo che non si è voluto o saputo evitare, attiene al rapporto previdenziale, rapporto autonomo rispetto al rapporto di lavoro e le vicende concer nenti quest’ultimo ed il suo svolgimento – in particolare, con riferimento alla tutele apprestate per il ripristino del rapporto – non possono riverberarsi automaticamente sul rapporto previdenziale, a pena d’infirmare la protezione costituzionale della si tuazione di bisogno effettivamente prodottasi fino al ripristino del rapporto lavorativo e del sinallagma contrattuale. L’articolo 38, che istituisce la RAGIONE_SOCIALE della somministrazione di «mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore», si rapporta necessitatamente alla norma di legislazione ordinaria, che, di fatto, quell’articolo rende destinataria del compito di determinare, in concreto, contenuto e sostanza della RAGIONE_SOCIALE che esso enuncia. In altre parole, come pure rimarcato da autorevole dottrina, è il programma tracciato dalla Costituzione che inequivocabilmente indica come quella promessa di «libertà dal bisogno», costituente l’essenza delle forme di tutela dei diritti sociali, implichi non soltanto la RAGIONE_SOCIALE di ristoro rispetto agli effetti pregiudizievoli dell’evento dannoso che non sia stato possibile evitare, ma, soprattutto, e ancor prima, la «serenità» derivante, di fatto, dalla consapevolezza di poter fondatamente confidare su un efficace sistema di prevenzione nei confronti degli stessi eventi generatori di bisogno».
Alla luce dei principi di diritto appena riportati il ricorso si rivela infondato e va respinto.
La circostanza che la questione sia stata ampiamente dibattuta e risolta solo in relazione al recentissimo intervento delle Sezioni Unite giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il del citato art. 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 27
La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese di lite, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater ricorso a norma del comma 1bis novembre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)