Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34491 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34491 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 36617-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2456/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/07/2019 R.G.N. 1541/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
ASpI
R.G.N. 36617/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 31/10/2024
CC
RILEVATO CHE
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Roma accoglieva la domanda di COGNOME Emanuele svolta nei confronti dell’Inps e avente ad oggetto la corresponsione dell’indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti per l’anno 2013.
Rilevava la Corte che la tutela chiesta non rientrava nell’ambito di disciplina della mini -ASpI e che l’Inps non aveva contestato la sussistenza dei requisiti richiesti per l’ottenimento della prestazione.
Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per due motivi.
COGNOME NOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
All’o dierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o errata interpretazione dell’art.2, co.1 e 24 l. n.92/12, per non avere la Corte considerato che andava applicata la norma transitoria dell’art.1, co.24 la qua le non prevede alcun trattamento di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti per il 2013.
Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art.2, co.69, lett. b) l. n.92/12 per avere la sentenza riconosciuto per l’anno 2013 una prestazione, quella di
disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti, abrogata dalla citata norma.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente data la loro intima connessione, e sono fondati.
È pacifico in fatto che il controricorrente fu licenziato in data 31.12.2012.
Tanto premesso, correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che, nel caso di specie, i presupposti da accertare ai fini del trattamento siano quelli dell ‘ indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti prevista dall’art.7, co.3 d.l. n.86/88, conv. con modif. nella l. n.160/88. Il diritto era stato infatti acquisito nel 2012, essendo intervenut o in quell’anno lo stato di disoccupazione involontaria (v. C. Cost. n.53/17 sull’acquisizione del diritto in epoca precedente all’1.1.2013).
Tuttavia, la Corte d’appello ha invocato il regime precedente senza confrontarsi con l’art.2, co.24 l. n.92/12, che regolamenta il profilo transitorio. Dispone tale norma: ‘Le prestazioni di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n.86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160, si considerano assorbite, con riferimento ai periodi lavorativi dell’anno 2012, nelle prestazioni della miniASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013. ‘
In base al tenore della disposizione, i lavoratori che hanno lavorato nel 2012, e rispetto ai quali -come nel caso di specie -sussistono i presupposti dell’art.7, co.3 d.l. n.86/88 (indennità ordinaria di disoccupazione a
requisiti ridotti), vedono assorbite le loro prestazioni nella prestazione di mini-ASpI.
La norma parla di prestazioni, con ciò intendendo che i requisiti costitutivi rimangono quelli previsti per l’ottenimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti secondo la previgente disciplina, ma il trattamento delle prestazioni è quello della mini-ASpI, e quindi dell’art.2, co.20, 21, 22, 23 l. n.92/12.
La sentenza impugnata ha obliterato la necessaria applicazione dell’art.2, co.24, senza nulla dire sul regime della prestazione, che deve necessariamente ricadere in quello della miniASpI, e anzi unificando l’intero trattamento giuridico entro l’alveo del la pregressa disciplina, con ciò violando la norma transitoria sopra citata.
La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per i