Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34491 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34491 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 36617-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2456/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/07/2019 R.G.N. 1541/2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
ASpI
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 31/10/2024
CC
RILEVATO CHE
In riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Roma accoglieva la domanda di NOME svolta nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e avente ad oggetto la corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti per l’anno 2013.
Rilevava la Corte che la tutela chiesta non rientrava nell’ambito di disciplina RAGIONE_SOCIALEa mini -ASpI e che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non aveva contestato la sussistenza dei requisiti richiesti per l’ottenimento RAGIONE_SOCIALEa prestazione.
Avverso la sentenza, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per due motivi.
NOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
All’o dierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o errata interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art.2, co.1 e 24 l. n.92/12, per non avere la Corte considerato che andava applicata la norma transitoria RAGIONE_SOCIALE‘art.1, co.24 la qua le non prevede alcun trattamento di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti per il 2013.
Con il secondo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.2, co.69, lett. b) l. n.92/12 per avere la sentenza riconosciuto per l’anno 2013 una prestazione, quella di
disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti, abrogata dalla citata norma.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente data la loro intima connessione, e sono fondati.
È pacifico in fatto che il controricorrente fu licenziato in data 31.12.2012.
Tanto premesso, correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che, nel caso di specie, i presupposti da accertare ai fini del trattamento siano quelli RAGIONE_SOCIALE ‘ indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti prevista dall’art.7, co.3 d.l. n.86/88, conv. con modif. nella l. n.160/88. Il diritto era stato infatti acquisito nel 2012, essendo intervenut o in quell’anno lo stato di disoccupazione involontaria (v. C. Cost. n.53/17 sull’acquisizione del diritto in epoca precedente all’1.1.2013).
Tuttavia, la Corte d’appello ha invocato il regime precedente senza confrontarsi con l’art.2, co.24 l. n.92/12, che regolamenta il profilo transitorio. Dispone tale norma: ‘Le prestazioni di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n.86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160, si considerano assorbite, con riferimento ai periodi lavorativi RAGIONE_SOCIALE‘anno 2012, nelle prestazioni RAGIONE_SOCIALEa miniASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013. ‘
In base al tenore RAGIONE_SOCIALEa disposizione, i lavoratori che hanno lavorato nel 2012, e rispetto ai quali -come nel caso di specie -sussistono i presupposti RAGIONE_SOCIALE‘art.7, co.3 d.l. n.86/88 (indennità ordinaria di disoccupazione a
requisiti ridotti), vedono assorbite le loro prestazioni nella prestazione di mini-ASpI.
La norma parla di prestazioni, con ciò intendendo che i requisiti costitutivi rimangono quelli previsti per l’ottenimento RAGIONE_SOCIALE‘indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti secondo la previgente disciplina, ma il trattamento RAGIONE_SOCIALEe prestazioni è quello RAGIONE_SOCIALEa mini-ASpI, e quindi RAGIONE_SOCIALE‘art.2, co.20, 21, 22, 23 l. n.92/12.
La sentenza impugnata ha obliterato la necessaria applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.2, co.24, senza nulla dire sul regime RAGIONE_SOCIALEa prestazione, che deve necessariamente ricadere in quello RAGIONE_SOCIALEa miniASpI, e anzi unificando l’intero trattamento giuridico entro l’alveo del la pregressa disciplina, con ciò violando la norma transitoria sopra citata.
La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per i