Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5812 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5812 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 10857-2017 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
POLITI NOME
-intimata – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 675 del 2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI LECCE, depositata il 27 febbraio 2017 (R.G.N. 1981/2016).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
R.G.N. 10857/2017
COGNOME.
Rep.
C.C. 16/11/2023
giurisdizione Indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi.
1. -Con ricorso notificato il 27 aprile 2017, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna per cassazione, con un motivo, la sentenza n. 675 del 2017, pronunciata dalla Corte d’appello di Lecce , depositata il 27 febbraio 2017 e notificata il 15 marzo 2017.
La Corte territoriale ha accolto il gravame RAGIONE_SOCIALEa signora NOME COGNOME e, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima città, ha dichiarato che l’appellante ha diritto , per l’anno 2014, all’indennità prevista dall’art. 2, commi 51 -56, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 giugno 2012, n. 92, e , per l’effetto, ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE a pagare la relativa prestazione, con la rivalutazione monetaria o gl’interessi legali dal giorno RAGIONE_SOCIALEa maturazione del diritto.
-La signora NOME COGNOME non ha svolto in questa sede attività difensiva.
-La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4quater ), e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE non ha depositato conclusioni scritte.
-Il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio (art. 380bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
–NOME signora NOME COGNOME ha chiesto al Tribunale di Lecce di condannare l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , per l’anno 2014, al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità prevista dall’art. 2, commi 51 -56, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 92 del 2012.
A supporto RAGIONE_SOCIALEa domanda, la ricorrente ha dedotto di aver stipulato l’11 gennaio 2013 un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di Taurisano e, l’8 gennaio 2014, un analogo contratto di collaborazione con l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La ricorrente ha quindi allegato di aver svolto l’attività d’insegnamento dall’11 gennaio al 30 giugno 2013 e dall’8 gennaio al
30 giugno 2014, nell’ambito del progetto ‘Diritti a Scuola’, ammesso al finanziamento regionale nel quadro RAGIONE_SOCIALE‘accordo stipulato tra la Regione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
In base a questi presupposti, la ricorrente ha reclamato l’indennità di disoccupazione, regolata dall’art. 2, comma 51, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 92 del 2012.
Il Tribunale ha respinto il ricorso, argomentando che la specifica indennità richiesta è riconosciuta soltanto a favore dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e che tale previsione non si applica ai peculiari rapporti instaurati con le pubbliche amministrazioni.
2. -La Corte di merito, dal canto suo, ha incentrato l’accoglimento del gravame RAGIONE_SOCIALEa signora COGNOME sul rilievo che i contratti stipulati dall’appellante s o no conformi alle previsioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, commi 6 e 6 -bis , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non implicano l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato .
L’ambito applicativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 51, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 92 del 2012 include, pertanto, anche i rapporti inerenti alle pubbliche amministrazioni e non è pertinente, in senso contrario, il richiamo all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003.
3. -Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Lecce, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE formula un motivo di ricorso e deduce , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 51, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 92 del 2012, in relazione al combinato disposto degli artt. 1, comma 2, e 61, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 , e all’art. 7, commi 6 e 6 -bis , del d.lgs. n. 165 del 2001.
Avrebbe errato la Corte d’appello di Lecce nel trascurare il dato letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 51, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 92 del 2012, univoco nel richiamare le collaborazioni coordinate e continuative RAGIONE_SOCIALE‘art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, diverse dai peculiari rapporti che
le pubbliche amministrazioni possono instaurare, per sopperire a esigenze cui non possono far fronte i dipendenti in servizio. Inoltre, l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 disporrebbe l’inapplicabilità del regime introdotto dal medesimo decreto legislativo alle pubbliche amministrazioni e al loro personale.
4. -Il ricorso è fondato.
-Al fine d’inquadrare le questioni controverse, giova delineare, nei suoi tratti salienti, la normativa applicabile.
L’art. 2, comma 51, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 92 del 2012, a decorrere dall ‘ anno 2013 e «nei limiti RAGIONE_SOCIALEe risorse di cui al comma 1 RAGIONE_SOCIALE ‘ articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni», ha introdotto una speciale indennità di disoccupazione.
La disposizione in esame, applicabile ratione temporis e abrogata, a partire dal 2016, dall’art. 1, comma 390, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2015, n. 208, riconosce l’indennità «ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all ‘ articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di cui all ‘ articolo 2, comma 26, RAGIONE_SOCIALEa legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall ‘ articolo 1, comma 212, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a ) abbiano operato, nel corso RAGIONE_SOCIALE ‘ anno precedente, in regime di monocommittenza; b ) abbiano conseguito l ‘ anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base RAGIONE_SOCIALEa variazione RAGIONE_SOCIALE ‘ indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell ‘ anno precedente; c ) con riguardo all ‘ anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all ‘ articolo 2, comma 26, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno; d ) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi
RAGIONE_SOCIALE ‘ articolo 1, comma 2, lettera c ), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ininterrotto di almeno due mesi nell ‘ anno precedente; e ) risultino accreditate nell ‘ anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata di cui all ‘ articolo 2, comma 26, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995».
6. -Quanto alle collaborazioni coordinate e continuative, si deve rammentare che, c on l’art. 1, comma 23, lettera a ), la stessa legge n. 92 del 2012 è intervenuta a modificare la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 e ha stabilito che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all ‘ articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, «devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore».
La legge ha poi precisato che: «Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione RAGIONE_SOCIALE ‘ oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l ‘ organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l ‘ esecuzione RAGIONE_SOCIALE ‘ attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
Rilievo cruciale riveste l ‘art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 , che così dispone: «Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale».
7. -Le argomentazioni che sorreggono la decisione impugnata prestano il fianco alle critiche del ricorrente.
7.1. -La Corte di merito (pagina 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza) osserva, in primo luogo, che gl’incarichi svolti dall’appellante sono rispettos i RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni del d.lgs. n. 165 del 2001.
L’art. 7, comma 5 -bis , del testo unico del 2001 vieta alle amministrazioni pubbliche «di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro».
Alle amministrazioni pubbliche è consentito «conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria».
L a legittimità degl’incarichi è subordinata ai seguenti requisiti: « a ) l ‘ oggetto RAGIONE_SOCIALEa prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall ‘ ordinamento all ‘ amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità RAGIONE_SOCIALE ‘ amministrazione conferente; b ) l ‘ amministrazione deve avere preliminarmente accertato l ‘ impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c ) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l ‘ eventuale proroga RAGIONE_SOCIALE ‘ incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento RAGIONE_SOCIALE ‘ incarico; d ) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso RAGIONE_SOCIALEa collaborazione» (art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001).
La conformità ai presupposti tipizzati dal testo unico del 2001 è ininfluente. L’oggetto del contendere, difatti, è l’ambito applicativo RAGIONE_SOCIALEe previsioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 51, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 92 del 2012 .
7.2. -Egualmente censurabile è il corollario che la Corte territoriale trae dalla premessa argomentativa che valorizza l’osservanza dei requisiti del d.lgs. n. 165 del 2001.
La sentenza impugnata, invero, reputa irrilevante l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, che claris verbis sancisce l’inapplicabilità
RAGIONE_SOCIALEe previsioni del decreto alle pubbliche amministrazioni e non può non orientare l’esegesi RAGIONE_SOCIALEa disciplina di cui si discorre.
8. -La legge n. 92 del 2012 è inequivocabile nel delimitare, sul versante soggettivo, l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità che istituisce.
Ne possono beneficiare i «collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».
8.1. -Non si può svilire la portata selettiva del richiamo alle particolari collaborazioni coordinate e continuative regolate dal d.lgs. n. 276 del 2003 , che alludono all’oggetto sociale del committente, dato incompatibile con le attività svolte per le pubbliche amministrazioni.
Ove diversa e più ampia fosse stata la latitudine del precetto normativo, il legislatore non avrebbe tipizzato le collaborazioni coordinate e continuative rilevanti.
8.2. -La selezione, insita nel richiamo alle collaborazioni disciplinate dal d.lgs. n. 276 del 2003, promana da una scelta consapevole e, anche sotto questo profilo, ha un valore ermeneutico di primario rilievo.
Come si è evidenziato nella disamina RAGIONE_SOCIALEa normativa rilevante (punto 6 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ), la stessa legge n. 92 del 2012, che ha introdotto l’indennità di disoccupazione, ha ridefinito le collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003.
Il richiamo espresso a tali collaborazioni involge una disciplina che la stessa legge è intervenuta a innovare e rappresenta, pertanto, il frutto di un’opzione ponderata.
8.3. -Dal richiamo al d.lgs. n. 276 del 2003 deriva la necessità d’intendere la disciplina in connessione con l’art. 1, comma 2, che ex professo esclude l’applicazione del decreto, e dunque anche RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 61, alle pubbliche amministrazioni, assoggettate a una normativa peculiare.
8.4. -Si deve rimarcare che l’orizzonte del legislatore è proprio quello RAGIONE_SOCIALEe collaborazioni coordinate e continuative estranee ai rapporti con le pubbliche amministrazioni, come traspare, per un verso, dal riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative e, per altro verso, dalla menzione, di cui all’art. 2, comma 51, le ttera a ), dei collaboratori che hanno operato in regime di monocommittenza.
8.4.1. -Per le pubbliche amministrazioni, vige il divieto, già analizzato, «di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro» (art. 7, comma 5bis , del d.lgs. n. 165 del 2001).
L’amministrazione pubblica conferisce uno specifico incarico, che differisce, stricto sensu , dalla collaborazione coordinata e continuativa, necessaria per rivendicare l’indennità di disoccupazione di cui si dibatte nell’odierno giudizio.
8.4.2. -Anche il riferimento ai collaboratori che hanno operato in regime di monocommittenza evoca le collaborazioni di cui all’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003, in cui è possibile individuare un committente, laddove, nella disciplina delineata dall’art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, si ravvisano, a rigore, un’amministrazione conferente e uno specifico incarico.
8.5. -Infine, la diversa scelta ermeneutica estensiva, propugnata dalla sentenza d’appello, non è avvalorata da elementi testuali e sistematici persuasivi.
-Ne discende l’accoglimento del ricorso, con la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
La causa è rinviata alla Corte d’appello di Lecce, che, in diversa composizione, si uniformerà al seguente principio di diritto: « L’indennità di disoccupazione, regolata dall’art. 2, comm i 51 e seguenti, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuta a favore dei
soli collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, normativa inapplicabile alle pubbliche amministrazioni per effetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Dell’indennità in esame, pertanto, non possono beneficiare coloro che abbiano ricevuto dalle pubbliche amministrazioni gl ‘incarichi disciplinati dall’art. 7, commi 6 e 6bis , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Al giudice di rinvio è rimessa, infine, la pronuncia sulle spese del presente giudizio (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione