Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5912 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5912 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 7736-2017 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocat NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO in con
– ricorrente –
contro
i RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE L rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato COGNOME, domiciliato ex lege presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALEa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– controricorrente –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1253 del 2016 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI MESSINA, depositata 1’11 novembre 2016 (R.G.N. 297/2016).
Periodi di malattia non comunicati all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
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Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consig Hdad11adone05’93.(2024 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- Con ricorso avviato alla notifica il 24 marzo 2017 e ricevuto 30 marzo 2017, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna per cassazione, sulla base di due motivi, la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 1253 del 20 depositata 1’11 novembre 2016.
La Corte territoriale ha accolto il gravame del signor COGNOME NOMECOGNOMENOME e, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima città, accertato il diritto RAGIONE_SOCIALE‘appellante di fruire RAGIONE_SOCIALE‘inde disoccupazione ordinaria nella misura di legge, per la cessazione rapporto lavorativo con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e, per l’effetto, ha condan l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEa relativa prestazione, con interessi di l fino al saldo, e alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di entrambi i gradi di gi
2.- Il signor COGNOME RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, notificato via PEC l’S maggio 2017.
3.- La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consi in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4-quater), e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ.
4.- Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
5.- Il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei ses giorni successivi al termine RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio (art. 380-bi secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1.- Il signor COGNOME NOMERAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha chiesto al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE l’accertamento del diritto di percepire l’indennità di disoccupaz ordinaria, in ragione del licenziamento intimato da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE i marzo 2012, e la condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEa prestazione, con la decorrenza stabilita dalla legge.
La domanda, presentata in sede amministrativa il 20 aprile 2012 è stata respinta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per insussistenza del requisit
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Numero di raccolta generale 5912,2024
Data pubblicazione 05,133,2024
cinquantadue contributi nel biennio antecedente alla data di cessazione del rapporto.
A sostegno del ricorso, il lavoratore ha dedotto la necessità, ne computo del biennio, di andare “a ritroso” e di considerare anche il periodo di assenza per malattia certificata, dal 26 dicembre 2010 al 25 luglio 2011, e l’assenza dal 25 luglio 2011 al 24 luglio 2012, a causa una misura cautelare personale, disposta dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso, per carenza de requisito contributivo.
2.- La Corte territoriale ha accolto l’appello del lavoratore e, a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, ha osservato che la condizione di malattia è comprovata da certificati provenienti dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, il corrispondente periodo dev’essere escluso dal computo del periodo di contribuzione (pagina 3 RAGIONE_SOCIALEa sentenza).
L’art. 37 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, impone, difatti, di escludere i periodi di malattia attestati da certificato rilasciato da un ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera, senza richiedere la comunicazione all’IN PS (pagina 4 RAGIONE_SOCIALEa pronuncia d’appello).
Tale previsione costituisce espressione «di un principio generale del sistema previdenziale, diretto ad impedire che il lavoratore perda il diritto alla prestazione previdenziale allorché il versamento contributivo sia carente per ragioni a lui non imputa bili» (pagina 5 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
3.- Contro le statuizioni RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE formula due motivi di ricorso.
3.1.- Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 74 e 5 primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e degli artt. 11 e 37, primo comma, lettera d), del decreto del
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Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, in rif i ghiMitr e051°3’2024 all’art. 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.
L’RAGIONE_SOCIALE lamenta che la Corte di merito abbia riconosciuto «il requisito necessario del minimo contributivo nel biennio c.d. “mobile” in virtù RAGIONE_SOCIALEa neutralizzazione di un periodo di malattia non indennizzato sofferto dall’assicurato, nonostante l’incontroverso difetto di comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE di detto periodo di malattia da parte del medesimo assicurato» (pagina 8 del ricorso per cassazione).
3.2.- Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta la violazione del principio de corrispondenza fra chiesto e pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) e la nullità del procedimento a causa RAGIONE_SOCIALE‘omessa pronuncia sull’eccezione formulata da ll’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in riferimento all’art. 1, comma 25, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2007, n. 247, e all’art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
La sentenza impugnata non avrebbe reso alcuna pronuncia sul tema, ritualmente introdotto in giudizio, RAGIONE_SOCIALE‘incompatibilità del trattamento ordinario di disoccupazione con i trattamenti pensionistici diretti a carico RAGIONE_SOCIALE‘assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia superstiti, a far data dal gennaio 2013, momento in cui l’assicurato ha conseguito una pensione, liquidata a carico RAGIONE_SOCIALEa gestione esercenti attività commerciali (pensione VO-COM).
4.- Il primo motivo è fondato.
4.1.- Secondo la disciplina applicabile ratione ternporis (art. 19, primo comma, del r.d.l. n. 636 del 1939), il diritto all’indenni ordinaria di disoccupazione è condizionato alla sussistenza di un “minimo assicurativo” e di un “minimo contributivo”: alla data d’inizio RAGIONE_SOCIALEa disoccupazione, l’assicurato deve vantare «due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel periodo precedente l’inizio del periodo di disoccupazione».
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L’art. 74, primo comma, del r.d.l. n. 1827 del 1935 nega D i t i a bilitte ion e 05,1113f2024 all’indennità giornaliera di disoccupazione, quando non risultino versati contributi per almeno quarantotto settimane nel biennio antecedente alla data d’inizio RAGIONE_SOCIALEa disoccupazione.
Il presente giudizio verte sul requisito contributivo e sull’incidenz dei periodi di malattia, in virtù RAGIONE_SOCIALE‘art. 74, secondo comma, del citat r.d.l. n. 1827 del 1935, che così stabilisce: «I periodi di mala tempestivamente accertati sono esclusi dal computo del biennio».
4.2.- Tale esclusione è subordinata a requisiti tassativi.
Come emerge dagli argomenti illustrati a pagina 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello, è la stessa Corte di merito, con valutazione condivisa dall parte controricorrente (pagina 9 del controricorso), a inquadrare la vicenda nelle coordinate del d.P.R. n. 818 del 1957, che enuncia le condizioni per attribuire rilevanza ai periodi di malattia.
La decisione impugnata s’incentra sull’art. 37, secondo comma, lettera d), del menzionato decreto, che riguarda, in particolare, « periodi di malattia, comprovati con certificato rilasciato da un Ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera che eccedano i limiti stabiliti dall’art. 56, lettera a), punto 2, del r.d.l. 4 ottobre 1935, numero 1827».
A sua volta, il richiamato art. 56, lettera a), punto 2, del r.d.l. n. 1827 del 1935 ha riguardo ai «periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitiva mente invalidante o meno RAGIONE_SOCIALE‘infermità, purché complessivamente non eccedano i dodici mesi».
La disposizione applicata dai giudici d’appello, nel dirimere la controversia, concerne dunque i periodi di malattia che eccedano i limiti di dodici mesi.
Nel caso di specie, si ravvisa, per contro, una malattia di durata inferiore all’anno e si applica la previsione generale RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 d.P.R. n. 818 del 1957, al fine di conferire rilievo al relativo perio
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«Per ottenere il riconoscimento dei periodi di malattia di cui afiTt. lettera a), n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, l’assicurato deve produrre un certificato rilasciato dall’Ente previdenziale dal quale è stato assistito. Qualora non abbia diritto all’assistenza da parte di Ente previdenziale l’assicurato deve denunciare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la data d’inizio RAGIONE_SOCIALEa malattia entro 60 giorn dalla data stessa, allegando una dichiarazione medica di parte; ove la denuncia sia fatta oltre il termine anzidetto i periodi di malatti perdurando la stessa, sono riconosciuti a decorrere dal 60° giorno anteriore a quello RAGIONE_SOCIALEa denuncia. Entro 15 giorni dalla cessazione RAGIONE_SOCIALEa malattia l’assicurato deve farne denuncia all’RAGIONE_SOCIALE allegando altra dichiarazione medica; in caso di inosservanza di detto termine sono riconosciuti i soli periodi di malattia comprovati dalla documentazione già presentata».
4.3.- Essenziale, dunque, si rivela l’ottemperanza alle prescrizioni indicate, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa puntuale ricognizione del dato normativo tratteggiata nel ricorso, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEo stesso inquadramento sub specie iuris che la sentenza impugnata e la parte controricorrente hanno delineato.
A fronte di periodi di malattia riconducibili, per la durata inferiore all’anno, all’ambito applicativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 56, lettera a), n. 2, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, è indispensabile l’osservanza degli oneri imposti dall’art. 11 del d.P.R. n. 818 del 1957, in base al chiaro dato testu e al suo inquadramento sistematico.
Tali adempimenti, ben lungi dall’integrare un aggravio procedurale irragionevole e sproporzionato, sono funziona li a consentire all’Istitut sollecite ed efficaci verifiche e valgono, perciò, a concretizzare q tempestivo accertamento sancito dalla legge come condizione per escludere un determinato periodo dal biennio rilevante ai fini del computo del requisito contributivo.
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Occorre dunque verificare, nel ricostruire la vicenda di NOME,P ugicfgone 05/03f2024 prescrizioni fissate dal citato art. 11 del d.P.R. n. 818 del 1957 si state rispettate.
5.- Anche la seconda censura coglie nel segno.
5.1.- Nell’illustrare il secondo motivo di ricorso con il supporto del contenuto saliente degli atti processuali, l’RAGIONE_SOCIALE ha dimostrato avere introdotto nel processo il tema RAGIONE_SOCIALE‘incompatibilità RAGIONE_SOCIALE‘indennità di disoccupazione con la pensione erogata al controricorrente, a far tempo dal gennaio 2013 (pagina 13 del ricorso per cassazione).
5.2.- Su tale profilo, la pronuncia impugnata non espone alcun argomento che possa indurre a ritenere che la questione sia stata ponderata e sia stata risolta, eventualmente anche in rito, sulla bas RAGIONE_SOCIALEe contrapposte deduzioni RAGIONE_SOCIALEe parti.
La Corte di merito si limita a scrutinare il tema RAGIONE_SOCIALEa rilevanza del periodo di malattia, senza statuire, neppure in via implicita, su un aspetto che si rivela autonomo e distinto rispetto a quello valorizzat nella sentenza d’appello e attiene ai presupposti di fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta, rimessi al vaglio officioso del giudice.
6.- Per le ragioni esposte, il ricorso dev’essere accolto.
La sentenza d’appello è dunque cassata e la causa è rinviata alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame RAGIONE_SOCIALEa fattispecie controversa in conformità ai principi di diritt ribaditi nella presente ordinanza.
Al giudice di rinvio è demandato, infine, anche il compito di pronunciare sulle spese del presente giudizio.
7.- Si deve disporre, in caso di riproduzione in qualsiasi forma RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza, l’omissione RAGIONE_SOCIALEe generalità e degli altri dat identificativi del controricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, comma 2, d decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti de parte, che ha instaurato una controversia concernente la rilevanza del periodo di malattia e, dunque, dati inerenti alla salute.
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P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appell di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
Dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza, l’omissione RAGIONE_SOCIALEe generalità e degli altri dati identificat RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, comma 2, del decret legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione civile del 16 novembre 2023.