Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5329 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5329 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2760/2021 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MESSINA n. 204/2020 depositata il 29/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 29.7.20 la Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza del 25.7.17 del tribunale di Patti che aveva annullato la richiesta di restituzione di euro 1287 corrisposta quale disoccupazione agricola a seguito del riconoscimento di 40 giorni in luogo di 102 originariamente accertati e la cancellazione conseguente dagli elenchi per le giornate negate.
In particolare, la Corte territoriale, esclusa la decadenza, ha riconosciuto il diritto alla disoccupazione, tanto più che la lavoratrice era rimasta iscritta per 102 giornate nel biennio (pur computando la cancellazione).
Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo, cui resiste con controricorso il lavoratore.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo deduce violazione dell’articolo 1 , comma 59, legge n.247 del 2007 per avere la Corte territoriale trascurato che l ‘indennità di disoccupazione è corrisposta in relazione alle giornate di iscrizione.
Occorre premettere che il controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso deducendo che il ricorrente non impugna l’affermazione contenuta in sentenza secondo la quale la cancellazione non è stata provata; l’obiezione non coglie però nel segno in quanto questa non è la vera ratio decidendi della sentenza, visto che la sentenza, a pagina sei, rimarca
espressamente che il vero motivo del rigetto sono le considerazioni relative alla pacifica sussistenza di un biennio d ‘ iscrizione (che permane nonostante la cancellazione di alcune giornate).
Ciò posto, l’articolo 1 , comma 55, legge n.247 del 2007 prevede espressamente che l’importo giornaliero dell’indennità ordinaria di disoccupazione è fissato, con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2008, nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata all’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ed è corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento.
Ne deriva che il numero di giornate riconosciute è rilevante per l’ammontare della prestazione.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio ora detto, va cassata e la causa va rimessa alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2025.