Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2101 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2101 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 21952-2023 proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
Oggetto
PUBBLICO IMPIEGO
INDENNITA’ GIORNI PERIALI E NOTTURNI
R.G.N. 21952/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 06/11/2025
CC
NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
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NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME nella qualità di eredi di COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrenti principali –
contro
NOME, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonché contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
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NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME , COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME
NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME;
ricorrenti principali -controricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 2899/2023 della CORTE D’APPELLO di NOME, depositata il 11/07/2023 R.G.N. 2283/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Gli odierni ricorrenti, istruttori e funzionari di RAGIONE_SOCIALE Locale di Roma Capitale hanno dedotto di lavorare cinque giorni alla settimana con articolazione oraria su base settimanale di 7 ore e 12 minuti, a giorni alternati dal lunedì al venerdì, al fine di garantire la copertura del servizio nelle giornate di sabato,
domenica e nei giorni festivi infrasettimanali. I turni antimeridiani hanno seguit o l’orario di lavoro dalle 6.48 alle 14.00. Sulla base della deliberazione della Giunta comunale n. 4160 del 21.12.1995 che dava attuazione alla previsione di cui all’art. 33 dell’allora vigente CCNL REGEL, i dipendenti hanno percepito fino al 31.12.2014 una indennità di disagio per la prestazione di lavoro resa durante l’orario notturno (da mezzanotte alle sette del mattino) e nei giorni festivi. Tale emolumento è stato eliminato con decorrenza dal 1.1.2015, per effetto del CCDI della Giunta Capitolina, con Deliberazione n. 236/2014.
2. I ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento del l’indennità di cui sopra anche per i 12 minuti del turno antimeridiano (orario 6.48 -14.00) antecedenti le sette del mattino in cui avevano quotidianamente prestato attività lavorativa, ponendo a supporto della propria pretesa il fatto che fino al 2013 i mezzi tecnici con cui veniva monitorato il turno della RAGIONE_SOCIALE non erano in grado di rilevare gli archi temporali inferiori ad un’ora ma che, a partire da gennaio 2014, essendo il nuo vo software in grado di rilevare anche le frazioni d’ora, tale indennità era stata corrisposta tenendo conto dei 12 minuti. Questa circostanza aveva valore di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. del diritto di credito in questione con riguardo agli anni precedenti, facendo piena prova contro colui che l’ha resa. Per tale ragione i lavoratori hanno agito in giudizio per chiedere al Tribunale di verificare l’illegittimità della mancata erogazione dell’indennità di disagio prevista dalla deliberazione della Giunta comunale n. 4160/1995 in relazione ai 12 minuti eccedenti le 7 ore di lavoro giornaliere.
Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda avente ad oggetto i 12 minuti eccedenti, non corrisposti da Roma Capitale dalla introduzione dell’indennità di disagio prevista dalla deliberazione della Giunta comunale n. 4160/1995 sino a tutto il 2014.
Il Tribunale ha ritenuto che tale indennità non fosse dovuta ai lavoratori già dal 2000, quando la disciplina della turnazione e delle relative indennità era stata sostituita da quella introdotta dal CCNL di settore stipulato in tale anno. Pertanto, non sussisteva in capo ai ricorrenti alcun diritto né pretesa di vedersi riconosciuta l’indennità di turno rapportata a tutte le 7 ore e 12 minuti della prestazione lavorativa.
La Corte di appello, previo accoglimento dell’eccezione di prescrizione relativamente ai crediti maturati dai lavoratori prima del 29/12/2009, confermava la sentenza di primo grado rilevando che l ‘indennità di cui alla delibera del 1995 aveva la funzione di compensare il disagio cagionato da una articolazione oraria in turni che comportava la prestazione di attività lavorative in ambito notturno e festivo. Le maggiorazioni retributive erano infatti riconosciute a prescindere dalla resa della prestazione lavorativa nell’ambito di turni, per via della stessa articolazione oraria (sia festiva che notturna) della prestazione. La stessa fattispecie veniva poi regolamentata, attraverso una disciplina di carattere innovativo, nel successivo C.C.N.L. 2000 per cui, essendo finalizzate ad indennizzare il medesimo disagio, le indennità sono state correttamente ritenute non cumulabili dal Tribunale.
In altri termini, non sussisteva in capo ai ricorrenti alcun diritto né pretesa di vedersi riconosciuta l’indennità di turno rapportata a tutte le 7 ore e 12 minuti della prestazione lavorativa. Avendo
l’indennità prevista nel 1995 funzione indennitaria di compensazione del maggior sacrificio arrecato dalla particolarità della prestazione non andava cumulata con le indennità successivamente introdotte e volte ad indennizzare il medesimo disagio.
Ad avviso della Corte distrettuale non poteva, poi, attribuirsi il valore legale sostenuto dagli appellanti alla pacifica corresponsione nel periodo, per cui è causa della indennità oggetto di controversia. Per molti anni tale indennità era stata corrisposta con esclusione dei 12 minuti, mentre solo nel 2014 era stata corrisposta ‘per intero’, ma non per ciò solo si era consolidato il diritto dei ricorrenti alla corresponsione della stessa.
Diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, era, poi, significativo il richiamo (che non sfociava in una estensione analogica ma solo in un’argomentazione a sostegno della conclusione in merito all’incumulabilità delle indennità) alle osservazioni effettuate nella relazione ispettiva del MEF in data 16/1/2014 in ordine alla illegittimità della corresponsione dell’indennità per articolazione oraria festiva e notturna in aggiunta alla maggiorazione oraria per turnazione notturna o festiva prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, proprio alla luce di quanto previsto dall’art. 22, comma 5, C.C.N.L. 2000 in ordine all’essere tale ultima indennità interamente compensativa del disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro. Appurato che l’indennità prevista nel 1995 aveva funzione indennitaria di compensazione del maggior sacrificio arrecato dalla particolarità della prestazione, questa risultava non cumulabile con tutte le
indennità successivamente introdotte e volte ad indennizzare il medesimo disagio.
Di tale pronuncia domandano la cassazione i dipendenti come meglio indicati in epigrafe con ricorso assistito da tre motivi cui resiste con controricorso Roma Capitale che formula anche ricorso incidentale con due motivi.
RAGIONI COGNOME DECISIONE
Con il primo motivo si deduce il vizio ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza per omesso esame del motivo sub n. 1 dell’atto di appello (‘errata assimilazione delle ‘maggiorazioni per lavoro notturno e festivo’, previste per legge, alle ‘ indennità ‘ di disagio da particolare articolazione oraria’ per cui è causa ‘) .
La sentenza impugnata avrebbe omesso di esaminare le motivazioni addotte nell’atto di appello de i ricorrenti, aventi ad oggetto la ‘diversa funzione’ della indennità per cui è causa, rispetto alla ‘maggiorazione’ per ‘lavoro notturno/festivo’, di cui all’art. 24, comma 5 , CCNL del 14.09.2000, esaminando solo l’ iter motivazionale contenuto nell’atto di appello riunito a quello del difensore degli odierni ricorrenti.
Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha puntualmente esaminato la questione comune ai due ricorsi in appello avente ad oggetto la cumulabilità delle indennità del 1995 con quelle introdotte dalla contrattazione collettiva successiva.
In particolare, la Corte ha chiaramente affermato non sussistere in capo ai ricorrenti alcun diritto né pretesa di vedersi riconosciuta l’indennità di turno rapportata a tutte le 7 ore e 12 minuti della prestazione lavorativa, posto che l ‘indennità prevista nel 1995 avendo funzione di compensazione del
maggior sacrificio arrecato dalla particolarità della prestazione non può essere cumulata con le indennità successivamente introdotte e volte ad indennizzare il medesimo disagio.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme dei CCNL Enti RAGIONE_SOCIALE, in particolare degli artt. 22 e 24 del CCNL 14.09.2000 e dell’art. 33 del CCNL 1994 -1997, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per errata ‘assimilazione’ delle ‘maggiorazioni per lavoro notturno e festivo’, previste per legge, alle ‘indennit à ‘ di disagio da particolare articolazione oraria’ per cui è causa.
Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione delle norme dei CCNL Enti RAGIONE_SOCIALE, in particolare degli artt. 22 e 24 CCNL 14.09.2000, per illegittima applicazione analogica del divieto di cumulo, ex art. 22, comma 5, del CCNL 14.09.2000, a fattispecie differente: si evidenzia la diversità della indennità per cui è causa dalle ‘indennit à per turnazioni’ ex art. 22, comma 5, CCNL 14.09.2000.
I motivi secondo e terzo del ricorso principale possono essere trattati congiuntamente stante la loro intima connessione e sono infondati.
4.1 La Corte territoriale ha deciso la controversia in conformità all’orientamento, da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai dipendenti del comparto delle RAGIONE_SOCIALE e delle RAGIONE_SOCIALE che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, funzionale all’esigenza di continuità del servizio, si applica, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, l’art. 22, quinto comma CCNL 14.9.2000, che compensa il disagio con la maggiorazione del 30 per cento della retribuzione,
mentre il disposto dell’art. 24, che ha ad oggetto l’attività prestata dai lavoratori dipendenti in giorni festivi infrasettimanali, oltre l’orario contrattuale di lavoro, trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la loro attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell’orario di lavoro (cfr. fra le tante Cass. n. 8458/2010; Cass. n. 21524/2010; Cass. n. 7726/2014; Cass. n. 18942/2016; Cass. n. 28983/2017; Cass. n. 30365/2017; Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019).
4.2 Tale opzione ermeneutica è chiaramente emergente dalla lettura dell’art. 22 CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 2000 (commi 4 e 5) ai sensi del quale:
4. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino. 5. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue: – turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c) – turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c) – turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c). La disposizione contrattuale prevede, dunque, espressamente, al comma 5, che l’indennità di turno (quantificata in misura variabile a seconda che il turno sia diurno antimeridiano, o
diurno pomeridiano, o notturno, o festivo, o, infine, festivo e notturno insieme) ‘compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro’.
L’avverbio ‘interamente’ ha un significato (letterale, logico e quindi giuridico) univoco ed esclude la possibilità di retribuire con altre voci il medesimo disagio.
Non vi è dubbio che si tratti del medesimo disagio cagionato da una articolazione oraria in turni che comporta la prestazione di attività lavorative in ambito notturno e festivo, compensato dalla delibera 9576/1995.
4.3 Le pronunce citate, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., hanno quindi valorizzato a fini interpretativi l’inequivoco tenore letterale del citato art. 22 che, nel disciplinare in tutti gli aspetti rilevanti l’istituto delle turnazioni, è chiaro nel conferire all’indennità riconosciuta al personale turnista un carattere onnicomprensivo, che esclude l’invocato cumulo con le maggiorazioni previste dall’art. 24.
La giurisprudenza di questa Corte, in altri termini, ha affermato in via generale il principio di onnicomprensività dell’indennità ex art 22 citato che compensa tutto il disagio, per cui non è cumulabile con altre voci ed in particolare con la maggiorazione di cui all’art. 24 di cui ai precedenti citati -né con l’indennità di disagio di cui alla delibera n. 4576/1995 di Roma Capitale, espressamente definita a carattere sperimentale e temporaneo e travolta dalla successiva statuizione della contrattazione collettiva.
Peraltro, con la sottoscrizione del CCNL di settore del 2000, la nuova definizione del turno notturno da mezzanotte alle 6 del mattino esclude che la prestazione iniziata alle 6.48 potesse essere considerata come parte del turno notturno.
Ai fini della interpretazione della normativa contrattuale e dell’asserita esistenza del diritto invocato non può peraltro aver rilievo la circostanza che per un periodo i ricorrenti abbiano percepito entrambe le indennità.
In ordine alle eccezioni di inammissibilità del ricorso per cassazione promosso dai ricorrenti COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME nella qualità di eredi di NOME COGNOME per difetto originario dello ius postulandi e nullità della vocatio in ius sollevate nel controricorso si osserva che le stesse, sebbene i ricorrenti predetti non abbiano specificamente impugnato la sentenza relativamente alla loro estromissione dal giudizio di appello, sono da ritenersi comunque assorbite dal rigetto del ricorso principale.
Anche il primo motivo del ricorso incidentale con cui si denuncia, ai sensi dell’a rt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio relativo alla mancata statuizione sull’eccezione di giudicato interno formulata dall’Amministrazione resistente nella memoria di costituzione nel giudizio di appello. La Corte di merito ha omesso di pron unciarsi sull’eccezione pregiudiziale di giudicato interno formulata dall’Amministrazione resistente nel giudizio di appello relativamente alla mancata impugnazione, da parte degli appellanti, del capo della sentenza del Tribunale di Roma concernente la st atuizione secondo cui l’indennità di disagio concepita a forfait, per turno di servizio, senza liquidazione di emolumenti aggiuntivi, in difetto di diversa e modificativa contrattazione decentrata, ove dovuta, dovesse essere, comunque, erogata con ‘metodo di calcolo esclusivamente su base oraria, in conformità a quanto inizialmente previsto nel
Protocollo d’Intesa del 1994’ è da ritenersi assorbito nel rigetto del ricorso principale.
7. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce, ai sensi dell’a rt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione di legge relativamente a: art. 2115 c.c., art. 27 c. 13 R.D.L. n. 680/1938, art. 27 D.P.R. n. 1124/1965, art. 2, comma 2, Legge n. 335/1995, dell’art. 27 del CCNL Autonomie Locali dell’1.4.1999, art. 1, comma 208, l. 23.12.2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), art. 91 c.p.c.
La Corte di merito, facendo errato governo delle disposizioni sopra richiamate, ha negato il diritto dell’Amministrazione appellata di vedersi liquidati gli oneri riflessi sui compensi professionali degli Avvocati interni, senza considerare come, nonostant e l’art. 1 c. 208 della L. 266/2005 abbia traslato sui professionisti pubblici il pagamento, a proprio carico, degli oneri riflessi sui compensi professionali, l’Amministrazione datrice di lavoro rimanga, comunque, tenuta al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei suddetti professionisti sullo stipendio tabellare e sull’indennità di dovendo ritenersi meritevoli di conferma le conclusioni raggiunte a tale proposito dal giudice di prime cure in ordine alla incompatibilità della indennità di cui alla delibera 4576/1995 con la successiva introduzione della indennità per articolazione oraria di cui all’art. 22 C.C.N.L. 2000.
7.1 Il motivo è infondato.
Come di recente affermato da questa Corte con pronuncia che si condivide e si richiama ai sensi dell’art. 118 disp. Att. c.p.c. (Cass. n. 26140 del 2025) testualmente: <>.
Le spese vanno compensate attesa la soccombenza reciproca.
Si da altresì atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti e della controricorrente incidentale dell’importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come stabilito con sentenza di questa Corte (Cass. n. 5955/2014) secondo cui in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale ovvero inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il primo motivo di ricorso incidentale che rigetta nel resto. Compensa le spese fra le parti.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti e del controricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 6 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME