Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31356 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31356 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1075 del 2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE NAPOLI RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv.to NOME COGNOME, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv.to NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
BUONO NOME, rappresentata e difesa dall’avv.to NOME COGNOME con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv.to NOME COGNOME;
-resistente – avverso la sentenza n. 3187 del 2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 14.6.2019 R.G.N. 586/2017;
Oggetto
Asl Napoli 3 Sud Indennità di coordinamento ex art. 10 c.c.n.l. 2001 -Periodo cd. ‘a regime’ Modalità conferimento.
R.G.N. 1075/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 22/11/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, accoglieva la domanda di NOME, dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE Napoli 3 Sud (di seguito anche: Asl) di corresponsione dell’indennità di coordinamento di cui all’art. 10 del c.c.n.l. del 2001 per il periodo 1^ giugno 2008 al 31 agosto 2015, prescritti i crediti relativi al periodo anteriore (luglio 2005 – 31 maggio 2008).
1.2. La Corte territoriale affermava il diritto all’emolumento, richiamando l’art. 10, comma 3, cit. che disciplina la fase cd. di ‘prima applicazione (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) della corresponsione dell’emolumeto e, ritenendo attestato da parte del datore lo svolgimento in fatto delle funzioni di coordinamento nell’arco temporale oggetto di causa (cfr. sentenza di appello pag. 3-6), condannava la parte datoriale al pagamento della somma indicata in dispositivo oltre interessi ed eventuale rivalutazione.
Propone ricorso per cassazione l’Asl Na 3 Sud con un motivo.
Resiste con controricorso la lavoratrice.
Entrambe le parti depositano memorie.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente va dato atto che la parte controricorrente deduce l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 329 c.p.c. per intervenuta acquiescenza, avendo le parti, prima della proposizione del ricorso per cassazione, sottoscritto
transazione per la definizione del giudizio, recepita nella determina dirigenziale dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane n. 1517 del 2019 (trascritta nel controricorso).
1.1. L’eccezione è infondata.
1.3. Parte ricorrente ha infatti documentato che la determina dirigenziale n. 1517 del 2019 è stata annullata e revocata dalla parte datoriale con la successiva determina n. 3187 del 2019, nella quale, pur disponendosi il pagamento dell’indennità di coordinamento e delle spese di lite in esecuzione della sentenza qui impugnata, si prevedeva espressa clausola di salvaguardia in caso di esito positivo del presente giudizio.
1.4. La mancata produzione da parte della controricorrente della transazione intervenuta tra le parti, cui si fa solo cenno nella determina poi annullata n. 1517 del 2019, impedisce ogni altra valutazione ed impone la verifica della fondatezza del ricorso proposto dall’Asl.
1.5. Con l’unico mezzo di censura l’Asl lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 del c.c.n.l. 20.9.2001; la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, allegato 1, del c.c.n.l. del 7 aprile 1999; la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 della l. n. 43 del 2006; la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 del c.c.n.l. 2002-2005; la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21quinquies della l. n. 241 del 1990.
1.6. Si rappresenta nel motivo: a) che l’Asl non ha mai emesso alcun atto di affidamento delle funzioni di coordinamento, atto indispensabile venendo in rilievo ratione temporis, l’applicazione cd. ‘a regime’ della disciplina dettata dall’art. 10, comma 1, del c.c.n.l. sanità del 2001; b) che l’art. 10 cit., comma 9, ha demandato al c.c.n.i. l’individuazione dei requisiti
per il conferimento delle funzioni; b) che l’accordo del 20.9.2001 integrativo del c.c.n.l. ha infatti disposto all’art. 5, comma 2, che ‘la posizione di coordinatore prevista dall’art. 10, del c.c.n.l. II biennio economico 2000-2001 è conferita dalle aziende al personale appartenente ai profili interessati in possesso di una esperienza professionale complessiva in categoria C e/o D di cinque anni. Tale esperienza è ridotta di un anno per il personale in possesso del certificato di abilitazione a funzioni direttive. I criteri generali per il conferimento sono definiti dalle aziende con le procedure di concertazione di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) del c.c.n.l 7 aprile 1999’; c) che per il conferimento delle funzioni di coordinamento ‘a regime’ occorre, quindi, il formale conferimento dell’incarico che può essere attribuito dalle aziende ai soggetti in possesso del requisito minimo di anzianità solo previa definizione di criteri generali ai quali le aziende medesime devono attenersi nella scelta; d) che per il personale non inquadrato in categoria D alla data del 31.8.2001 (in quanto rientrante nella categoria C) l’attribuzione dell’indennità di coordinamento può aversi solo sulla base di specifica valutazione aziendale; e) che rivendicando la lavoratrice lo svolgimento delle funzioni di coordinamento a far tempo dal luglio 2005 (benché le pretese retributive siano state limitate al periodo 1 giugno 2008-31 agosto 2015, in ragione della maturata prescrizione per il periodo pregresso), nei suoi confronti trova applicazione l’art. 19, co. B, del c.c.n.l. 2002-2005, secondo il quale l’attribuzione delle predette funzioni non può che avvenire sulla base di procedure selettive, in realtà mai effettuate.
1.7. Conclusivamente, si insiste, il mancato rispetto delle procedure di conferimento dell’incarico di coordinamento,
secondo la disciplina cd. ‘a regime’, per le ragioni innanzi esposte, impone l’accoglimento del motivo.
COGNOME, va sempre in via preliminare evidenziato che, a differenza di quando dedotto in controricorso, il mezzo non è affetto da alcun difetto di autosufficienza, venendo in rilievo ai fini della decisione – solo le questioni di diritto, come innanzi illustrate.
2.1. Ebbene, va innanzi tutto premesso che la disciplina per il conferimento dell’indennità di coordinamento di cui all’art. 10 del c.c.n.l. sanità del 20 settembre 2001 va distinta a seconda dei momenti temporali in disciplina cd. ‘di prima applicazione’ e disciplina cd. ‘a regime’.
2.3. Quanto alla fase cd. ‘di prima applicazione’, la S.C. ha avuto modo di precisare che l’emolumento de quo vertitur compete: a) ai collaboratori professionali sanitari-caposala con reali funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001, nonché ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e ai collaboratori professionali-assistenti sociali, già appartenenti alla categoria D, ai quali le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001; b) al personale proveniente dalla categoria C, in tal caso occorrendo, oltre che al conferimento delle funzioni di coordinamento da parte di coloro che all’interno dell’ente avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa, la traccia documentale di tale conferimento e una valutazione aziendale in ragione della situazione organizzativa dell’ente, non sussistendo, in tale prima fase, un automatismo tra svolgimento della funzione di coordinamento e percezione della indennità ( cfr. sul punto Cass. n. 41272/2012, Cass. n.
14507/2019, Cass. n. 10009/2010 e la più recente Cass. n. 41575/2021).
2.4. Nel caso di specie, tuttavia, gli innanzi richiamati principi non possono trovare applicazione e ciò in quanto la funzione di coordinamento si assume svolta nell’arco temporale luglio 2005 – agosto 2015, ovvero in periodo che non rientra nella fase cd. di ‘prima applicazione’, ma in quella cd. ‘a regime’.
2.5. Ebbene, quanto alla disciplina cd. ‘a regime’ va ricordato che valgono, invece, le diverse regole desumibili dall’art. 5, comma 2, c.c.n.i. del 20.9.2001 e dall’art. 19, lett. c), del c.c.n.l. 19 aprile 2004, secondo le quali la progressione si basa su determinati requisiti di anzianità, nonché su criteri stabiliti dalle Aziende con propri specifici atti ed in forza di procedure selettive.
2.6. Successivamente, va altresì rammentato, l’art. 4 del c.c.n.l. 10.4.2008 ha fissato gli ulteriori criteri per il conferimento delle funzioni di coordinamento, conformandosi all’articolata disciplina delle ‘funzioni di coordinamento’ introdotta dall’art. 6 della L. n. 43/2006 ed al successivo Accordo Stato-Regioni.
2.7. Insomma, nella fase cd. ‘a regime’ l’attribuzione dell’emolumento deve essere conseguenza di specifici provvedimenti istitutivi e determinativi dei criteri di assegnazione (art. 5 c.c.n.i. 20.9.2001; art. 19, lett. c, c.c.n.i., 2004) e poi, successivamente, anche con l’osservanza dei requisiti formalizzati dall’art. 6 l. n. 43/2006 e richiamati dall’art. 4 del c.c.n.l. 10.4.2008 (in tal senso si vedano: Cass. n. 217/2023, Cass. n. 15955/2021 e Cass. n. 12339/2018, alle cui motivazioni integralmente il Collegio di riporta anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).
2.8. Conclusivamente non è dunque corretto, alla luce delle osservazioni innanzi svolte, che la Corte territoriale, nella sentenza impugnata, abbia ritenuto di riconoscere l’indennità sulla base di mere attestazioni della parte datoriale dello svolgimento delle funzioni di coordinamento, in quanto la normativa collettiva sopra individuata fa dipendere, nella fase cd. a regime, il diritto da altri presupposti consistenti nell’individuazione delle corrispondenti specifiche posizioni da parte delle Aziende, previa concertazione (art. 5, co. 2, c.c.n.i. 20.9.2001), in conformità ai criteri di anzianità ivi previsti e previe procedure selettive (art. 19, lett. c, c.c.n.i. del 19.4.2004) e, poi, con l’osservanza dei requisiti formalizzati dall’art. 6 l. 43/2006 e richiamati dall’art. 4 del c.c.n.l. del 10.4.2008 (si veda al riguardo anche anche Cass. n. 187/2021).
Ebbene, nessuno di questi accertamenti è stato compiuto nella sentenza della Corte territoriale che ha, invece, affermato il diritto all’emolumento sulla base di presupposti non propri della fattispecie e del regime temporale ad essa pertinente, ovvero sulla base della mera attestazione datoriale dell’avvenuta ricognizione dello svolgimento delle funzioni di coordinamento (cfr. pagg. 3-6 della sentenza impugnata).
La sentenza va quindi cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale affinché, in diversa composizione, definisca la controversia facendo applicazione dei principi sopra richiamati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22.11.2024.