Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 259 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 259 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME
Data pubblicazione: 05/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 7495/2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata ope legis in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO e domiciliata ope legis in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 309/2020 della CORTE D’APPELLO DI RAGIONE_SOCIALE, depositata il 11.9.2020, NUMERO_DOCUMENTO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME, collaboratore professionale sanitario nel settore dei servizi assistenziali sociosanitari presso la RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE), ha agito in giudizio rivendicando l’inquadramento a livello DS, in luogo del formale inquadramento a livello D ed il riconoscimento dell’indennità di coordinamento;
il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha accolto la domanda con riferimento all’indennità di coordinamento, rigettando la richiesta di riconoscimento del diritto all’inquadramento a livello DS;
la Corte d’Appello della stessa città, raggiunta dal gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato anche la domanda riguardante l’indennità di coordinamento, compensando tra le parti le spese dei due gradi di giudizio;
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui ha opposto difese la RAGIONE_SOCIALE sulla base di controricorso, contenente anche ricorso incidentale;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
la ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
l’unico motivo di ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 10 CCNL del comparto sanità;
il motivo è sviluppato censurando la Corte territoriale per avere ritenuto che il coordinamento richiesto dalla norma dovesse necessariamente riguardare il personale interno della RAGIONE_SOCIALE, sicché non sarebbe stato sufficiente il ruolo di interfaccia svolto dalla RAGIONE_SOCIALE rispetto al personale delle cooperative esterne che gestivano i servizi del settore interessato, in assenza di poteri disciplinari ed organizzativi nei riguardi di essi, al massimo potendo la ricorrente denunciare ai propri superiori -sempre secondo la sentenza impugnata -le inadempienze che si fossero manifestate nell’operato di tali lavoratori;
secondo la COGNOME tale interpretazione finirebbe per essere discriminatoria, in quanto non si potrebbe tracciare una reale differenza tra chi coordini il personale interno all’ente e chi svolga analoga attività rispetto a personale di soggetti terzi che, in regime di appalto, curino, attraverso quel personale così coordinato, i servizi di pertinenza della RAGIONE_SOCIALE;
da altro punto di vista, il motivo critica il fatto che la Corte d’Appello abbia ritenuto del tutto assente una formale attribuzione dell’incarico di coordinamento, quale presupposto nece ssario al riconoscimento della corrispondente indennità, in quanto era agli atti lettera scritta dell’allora legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE con la quale si attestava lo svolgimento delle mansioni di coordinamento dal 1.4.2001 da parte della COGNOME e si rich iedeva l’inserimento della stessa nell’elenco degli aventi diritto all’indennità specifica in quanto titolare di tali funzioni, come poi il conferimento di esse era altresì desumibile dalle missive di analogo contenuto provenienti dai direttori di dipartimento;
il ricorso principale va disatteso;
la ricorrente sostiene in sostanza nel motivo di avere coordinato in modo diretto il personale delle cooperative appaltatrici dei servizi da lei seguiti presso la RAGIONE_SOCIALE, ma tale assunto di fatto non coincide con l’accertamento svolto dalla Corte territoriale, la quale ha
affermato che il predetto personale svolgeva « autonomamente » il proprio operato, fungendo la COGNOME quale « figura addetta al passaggio di informazioni tra la stazione appaltante e le cooperative aggiudicatrici »;
la Corte territoriale ha poi aggiun to che l’attività di « verifica » in concreto svolta dalla RAGIONE_SOCIALE non poteva essere confusa con quella di co ordinamento e che l’esercizio di un controllo sui lavoratori di quelle cooperative, per quanto ritenuto nella sentenza non provato, se anche vi fosse stato, non si estendeva a poteri disciplinari, ma avrebbe potuto al massimo comportare il dovere della RAGIONE_SOCIALE di riferire al proprio responsabile eventuali inadempienze del personale delle cooperative aggiudicatarie e dunque esso non poteva essere riportato ai connotati propri delle funzione di coordinamento quale intesa della norma collettiva;
il motivo di ricorso tenta di eludere tali accertamenti di fatto, che neppure censura debitamente in quanto tali, essendo esso formulato nei termini della violazione della norma del CCNL sull’indennità di coordiname nto;
d’altra parte, questa S.C., a partire almeno da C. 18679/2015, ha precisato che il riconoscimento dell’indennità di coordinamento ha per presupposto che quest’ultimo abbia avuto ad oggetto non solo i servizi di assegnazione, ma anche il personale;
C. 11998/2018 mettendo in luce tali concorrenti presupposti, ha evidenziato come non fosse corretto che la Corte territoriale -in quel contesto -avesse « valorizzato il solo coordinamento del servizio, non sufficiente a fondare il diritto, alla luce del chiaro disposto dell’art. 10, comma 1, del richiamato CCNL, che ric hiede anche il coordinamento del personale, ravvisabile solo a fronte di un’attività continuativa e non sporadica »;
11 . il coordinamento del personale è attività interna all’ente, da svolgere rispetto al personale dello stesso ed in esercizio, secondo l’or ganizzazione propria del datore di lavoro, di poteri e facoltà
datoriali (giustamente individuate dalla Corte territoriale nei poteri disciplinari, da intendere in senso ampio come poteri di direzione della prestazione del prestatore subordinato sottoposto), mentre altra cosa è il controllo verso il personale di soggetti terzi, destinato giuridicamente a rifluire, come precisa la Corte territoriale con apprezzamento giuridico fondato su accertamento di fatto non sovvertibile in questa sede, non in poteri diretti della COGNOME, ma semmai soltanto nel dovere della stessa di riferire in proposito al referente all’interno della RAGIONE_SOCIALE;
12. tali accertamenti, cui la Corte territoriale aggiunge quello sull’assenza di poteri e responsabilità di spesa in capo alla ricorrente, hanno portato la sentenza impugnata non ad omettere di considerare la nota del superiore con cui si chiedeva l’inserimento della COGNOME nell’elenco degli aventi diritto all’indennità in questione ma a ritenerne l’irrilevanza, perché in concreto mancavano i presupposti propri per il riconoscimento dell’emolumento rivendicato;
13 . l’insistenza sul contenuto peraltro assai generico quanto ad attività in concreto svolta -di quel documento, come anche delle analoghe note successivamente intervenute e di simile contenuto ha poi la portata propria della sollecitazione di una diversa valutazione del merito e dell’istruttoria, inappropriata rispetto al giudizio di legittimità (C, SU, 34476/2019; C, SU, 24148/2013) e per giunta nel contesto di un motivo rubricato come riguardante una violazione della norma contrattuale;
il ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE è invece fondato;
15 . le domande della COGNOME, riguardanti come detto l’inquadramento a livello DS e l’indennità di coordinamento, sono state entrambe rigettate tra il primo ed il secondo grado di giudizio;
la causa, instaurata nel 2018, soggiace al regime delle spese di cui all’art. 92 c.p.c. quale introdotto dall’art. 13, co. 1, d.l.
132/2014, conv. con mod. in L. 162/2014 e quale risultante in esito a Corte Costituzionale 77/2018;
17. la pronuncia additiva della Corte Costituzionale ha ritenuto che le ipotesi (illegittimamente) non considerate dall’art. 92 c.p.c., debbano identificarsi in quelle che siano riconducibili alla clausola generale delle « gravi ed eccezionali ragioni » e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella medesima disposizione, nel senso che devono essere di « pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità », sicché l’« assoluta novità della questione trattata » ed il « mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti » sono da intendere come previsioni di « carattere paradigmatico », destinate a svolgere una « funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale »;
18. valutando il tema rispetto all’ipotesi di chi infondatamente agisca in giudizio, deve allora trattarsi di situazioni caratterizzate da una loro incidenza rispetto al principio fondante della causalità, che sta a base della regola di soccombenza, sotto il profilo dell’oggettiva imprevedibilità degli esiti ultimi della lite , carattere che non ricorre per il solo fatto -tra l’altro nel caso di specie anche decisamente opinabile visto che si tratta di causa tra due sole parti, con limitate questioni da definire – che sia stata necessaria una « difficile » istruttoria;
19. il requisito della complessità istruttoria di regola non riguarda infatti la responsabilità causativa della lite, ma solo l’impegno richiesto per l’accertamento giudiziale dei fatti ed un a normale incertezza che chi agisce in giudizio invariabilmente assume a proprio carico, tanto più poi quando, come è nella specie, il giudizio verta su fatti -il lavoro svolto e le sue modalità -propri di colui che ricorre al rimedio giudiziale;
20. ciò esclude che -al di là di ipotesi davvero eccezionali in cui la causa debba necessariamente essere introdotta senza conoscere a fondo tutti i fatti rilevanti, o altre simili, che qui non mette conto
ricercare o approfondire -l’avere comunque in tali evenienze affrontato il rischio di causa intercetti un possibile apprezzamento in termini scusabilità-imprevedibilità, quali caratteri propri delle ipotesi valorizzate dalla Corte Costituzionale come paradigmatiche delle possibili circostanze idonee a giustificare la compensazione; 21. l’accoglimento del ricorso incidentale comporta la cassazione in parte qua della sentenza impugnata, la quale può accompagnarsi, non essendo necessari altri accertamenti, alla definizione nel merito attraverso la pronuncia della condanna per tutti i gradi di giudizio a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, rigetta il principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, condanna NOME COGNOME al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro 3.000,00 per compensi e di secondo grado, che liquida in euro 3.200,00 per compensi, il tutto oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Condanna la ricorrente principale al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 15 novembre 2022