Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18401 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 18401 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27419-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
R.G.N. 27419/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/05/2024
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 353/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/03/2020 R.G.N. 1045/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal AVV_NOTAIO.
Fatti di causa
La Corte d’appello di Milano, con la sentenza numero 353/2020 pubblicata il 13/3/2020, ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto la loro domanda con la quale chiedevano che nell’attività di condotta fossero ricompresi anche i periodi che il macchinista, prima e dopo il servizio, dedica alle attività accessorie e complementari ai sensi dell’articolo 27 del contratto aziendale RAGIONE_SOCIALE FS del 16/12/2016 e dell’articolo 27 CCNL attività ferroviarie del 16 12/12/2016.
In sostanza i ricorrenti rivendicavano il diritto di percepire l’indennità di utilizzazione di cui all’articolo 31 del contratto aziendale RAGIONE_SOCIALE del 16/12/2016 (già articolo 31 del contratto aziendale RAGIONE_SOCIALE del 28/6/2012) nell’entità prevista per la “condotta” anche per quelle frazioni di orario di lavoro in cui l’attività da loro svolta era definita dall’articolo 27 del CCNL Attività ferroviaria del 16/12/2016 (già articolo 28 CCNL attività ferroviarie del 20.7.2012) come riconducibile alle “attività accessorie e complementari”.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il solo COGNOME NOME con due motivi di ricorso i quali ha resistito Trenitalia con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria finale. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Ragioni della decisione
1.- Col primo motivo si deduce la violazione dell’articolo 360 comma 1 n. 5 C.P.C. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti costituito dal fatto che, con l’introduzione dal 1 settembre 2012 delle definizioni di condotta continuativa ed effettiva ad opera dell’articolo 28 CCNL 20/7/2012 poi trasfuso pari pari nell’articolo 27 CCNL 16/12/2016, si sarebbe operata una radicale modifica del concetto di condotta quale risultante dal precedente testo dell’orario di lavoro contenuto nel CCNL 16/4/2003 sino ad allora vigente.
Laddove reclama l’omessa valutazione di fatti decisivi, il motivo è inammissibile posto che il ricorrente denuncia l’esistenza del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. ‘doppia conforme’ (art. 348 te r, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019).
2.- Col secondo motivo si deduce violazione di legge per violazione di norme dei contratti collettivi di lavoro, in particolare art. 28 CCNL Attività Ferroviarie 20/7/2012 e art. 27 CCNL Attività Ferroviarie 16/12/2016 in relazione agli articoli
1362 1363 c.c. in combinato disposto con l’articolo 31 Contratto FS , ex articolo 360 n. 3 c.p.c.
Il motivo è infondato, atteso che l’interpretazione adottata dalla Corte è del tutto conforme alla lettera del contratto ed all’intenzione dei contraenti; laddove, invece, la pretesa del ricorrente di considerare le attività accessorie e complementari come sempre ricomprese nella attività di condotta, sia essa continuativa e effettiva, è in contrasto con il tenore delle norme dal momento che la normativa contrattuale prevede a parte e regolamenta in maniera specifica ed analitica tali attività.
2.1.Come correttamente rilevato dalla controricorrente, nel 2012 e nuovamente nel 2016, le parti collettive nazionali, rispettivamente con l’art. 28 e con l’art. 27 del Contratto aziendale RAGIONE_SOCIALE FS, hanno previsto che, nel contesto delle plurime attività cui deve attendere il personale di macchina (PDM) durante il proprio orario di lavoro, debba qualificarsi come ‘condotta’ esclusivamente il tempo trascorso dal macchinista nell’attività di guida del treno.
Proprio per questo la condotta va tenuta sempre distinta rispetto alle operazioni da eseguire prima della partenza e dopo l’arrivo dei treni, trattandosi di tempi accessori ovvero di stazionamento/complementari.
Tanto si ricava dal testo dell’art. 27 (28) citato, il quale prevede: ‘si definisce lavoro il tempo nel corso del quale il lavoratore svolge una delle seguenti attività:
condotta, nel corso della quale il PDM è responsabile della guida del treno. A sua volta, tale attività si definisce:
continuativa, quando, nell’ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, si svolge in servizio al medesimo treno o a più treni e comunque con modalità operative, comprese le attività accessorie e complementari, che non ne determinino le
interruzioni di continuità descritte per la ‘condotta effettiva’ nel capoverso successivo del presente alinea;
effettiva, data, nell’ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, dalla sommatoria dei periodi di condotta continuativa di cui al precedente capoverso del presente alinea, interrotti da una pausa di almeno 15 minuti netti nei quali il PDM non deve effettuare operazioni al treno, ovvero da fermate di servizio in orario della durata di almeno 30 minuti, nelle quali però non sia prevista la sostituzione del mezzo di trazione. Tali interruzioni assorbono la pausa di cui al primo capoverso del precedente punto 1.12;
-scorta … omissis;
accessoria, nel corso della quale il PDM esegue la messa in servizio e la messa fuori servizio del mezzo di trazione, … omissis …, ovvero, altresì, il PDM o il PDB/PPT/PDS, procedono alle operazioni di consegna diretta nei casi di cambio con altro equipaggio in servizio al medesimo treno;
complementare, nel corso della quale il PDM esegue, per esigenze di esercizio dell’azienda o del gestore dell’infrastruttura, operazioni di spostamento del mezzo di trazione e/o dell’intero convoglio precedenti e/o successive al servizio del treno, ovvero, attività nel corso della quale, ove necessario e nell’ambito delle proprie competenze, il PPT supporta il PDM durante l’esecuzione di dette operazioni;
riserva, nel corso della quale il personale è presente in un impianto e a disposizione dell’azienda per l’eventuale esecuzione di un servizio, ovvero di una o più delle attività sopra descritte;
-sosta di servizio, nel corso della quale il personale, nell’ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, rimane a disposizione dell’azienda presso un impianto al termine di una
delle attività previste ed in attesa di iniziare la successiva programmata;
-pausa, nel corso della quale, nell’ambito di una sosta di servizio, di uno spostamento di servizio o di un periodo di riserva, il personale beneficia di un intervallo di tempo ai fini del recupero psicofisico pur rimanendo a disposizione dell’azienda; – spostamento di servizio, nel corso del quale il personale, senza svolgere attività di condotta o di scorta e su disposizione dell’azienda: omissis’.
2.3. La condotta è dunque esclusivamente l’attività nel corso della quale il lavoratore PDM (personale di macchina) è responsabile della guida del treno.
L’attività accessoria è invece quella attività in cui il Macchinista esegue la messa in servizio e la messa fuori servizio del mezzo di trazione, ecc.; mentre l’attività complementare è quella in occasione della quale il Macchinista esegue per esigenze di esercizio dell’azienda o del gestore dell’infrastrutture, operazioni di spostamento del mezzo di trazione e/o dell’intero convoglio precedenti e/o successive al servizio del treno, ecc.
La Corte d’Appello di Milano ha correttamente attribuito centralità all’individuazione del significato di condotta rispetto alle altre attività che costituiscono lavoro, poiché ciò incide direttamente sull’entità economica della indennità ex art. 31 del Contratto Aziendale di RAGIONE_SOCIALE FS, senza distinguerla in ‘continuativa’ e ‘effettiva’ .
Secondo la norma contrattuale l’attività di condotta viene interrotta in tutti quei casi in cui nell’ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero tra due periodi di condotta continuativa vi sia una pausa di almeno 15 minuti netti nei quali il PDM non deve effettuare operazioni al treno ovvero non vi siano fermate di servizio in orario della durata di almeno 30
minuti nelle quali non sia prevista la sostituzione del mezzo di trazione.
Pertanto, se tra due periodi di guida del treno non ci sono intervalli di pausa ovvero questi sono inferiori ai 15 minuti netti o vi sono fermate di servizio inferiori ai 30 minuti, le modalità operative concrete, e quindi le eventuali operazioni accessorie o complementari, non interrompono la condotta continuativa ma vengono assorbite in essa.
2.4. In sostanza la scelta delle parti contrattuali è stata quella di individuare ipotesi in cui ricondurre alla condotta anche attività non strettamente riconducibili ad essa purché in assenza di intervalli temporali tali da comportare una soluzione di discontinuità nei termini indicati (come appunto gli intervalli di pausa inferiori ai 15 minuti netti o fermate di servizio inferiori ai 30 minuti).
2.5. In tutti gli altri casi, la condotta effettiva va considerata interrotta e le attività accessorie e complementari eventualmente poste in essere non possono essere inserite nel concetto di condotta, rientrando esclusivamente nel concetto di lavoro, con la conseguente diversa quantificazione dell’indennità di cui all’articolo 31 CIA RAGIONE_SOCIALE FS che riconosce una misura più elevata per la voce condotta rispetto alla voce lavoro.
3.- Sulla scorta di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. Seguono le spese processuali a carico del soccombente secondo l’art. 91 c.p.c. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese
forfettarie, oltre accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni ficato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.5.2024