Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1258 Anno 2026
Civile Sent. Sez. L Num. 1258 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
Oggetto: pubblico impiego -avvocati dipendenti -indennità buonuscita -computo onorari professionali – enti pubblici non economici –
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
–
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere rel. –
AVV_NOTAIO. COGNOME
Consigliere –
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere –
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere –
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4688/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del RAGIONE_SOCIALE rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente –
avverso la sentenza n. 3469/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/09/2022 R.G.N. 303/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO. NOME COGNOME; udito il P .M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli avvocati COGNOME NOME, NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME per delega avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, avvocato dipendente dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del ruolo professionale -area RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, cessato dal servizio per collocamento a riposo il 31/10/2013, aveva chiesto ed ottenuto che fosse ingiunto all’Istituto il pagamento della complessiva somma di euro 5.670,76 a titolo di trattenute operate sul trattamento pensionistico nei mesi di ottobre e novembre 2019 per ‘recupero TFS’.
Il decreto ingiuntivo era stato opposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La vicenda, sulla base della prospettazione del ricorrente, si era così svolta: -nel corso del rapporto il COGNOME aveva percepito la componente stipendiale collegata alle competenze ed onorari professionali quale trattamento fondamentale attribuito ai sensi dell’art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 411/1976; -l’RAGIONE_SOCIALE dopo aver liquidato il TFS (per un totale lordo di euro 697.306,41), con comunicazione in data 11/10/2018, gli aveva trasmesso un ricalcolo dell’indennità di buonuscita corrisposta all’atto della cessazione del rapporto e chiesto in restituzione l’importo lordo di euro 374.334,69 per effetto della ritenuta non computabilità in detta indennità delle somme erogate a titolo di onorari, indennità di albo professionale avvocato cassazionista, indennità di coordinamento generale; -a far data dall’ottobre 2019 l’Istituto aveva cominciato a trattenere sul trattamento pensionistico delle trattenute operando una compensazione ex art. 1243 cod. civ.
Il Tribunale di Bari aveva accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.
Aveva, in sintesi, ritenuto che gli onorari costituissero una componente retributiva diversa dallo stipendio tabellare e non potessero pertanto essere computati nella base di calcolo dell’indennità di anzianità e art. 13 l. n. 70/1975.
Riteneva che per la ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ. dovesse applicarsi la prescrizione decennale.
Decidendo sull’impugnazione del COGNOME, la Corte d’appello di Bari in solo parziale riforma della sentenza di prime cure (che confermava nell’impianto argomentativo relativo alla legittimità della pretesa restitutoria dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), condannava l’Istituto a restituire all’appellante la somma di euro 288,79.
Richiamava Cass., Sez. Un., n. 7154/2010 secondo cui in tema di base di calcolo del trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai dipendenti degli enti pubblici del c.d. parastato, l’art. 13 della legge n. 70/1975 n. 70, di riordinamento di tali enti e del rapporto di lavoro del relativo personale, aveva dettato una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un’indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari (nella specie, l’indennità di funzione ex art. 15, secondo comma, della legge n. 88 del 1989, il salario di professionalità o assegno di garanzia retribuzione e l’indennità particolari compiti di vigilanza per i dipendenti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE).
Rilevava che nel medesimo senso si era espressa anche Cass. n. 24454/2017.
Riteneva che il sistema non fosse mutato con la privatizzazione dell’impiego pubblico essendo demandata alla contrattazione collettiva
solo la definizione delle modalità applicative della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto.
Assumeva che il sistema della inderogabilità della normativa RAGIONE_SOCIALE previsto per i dipendenti pubblici del c.d. parastato (art. 13 l. n. 70/1975, rimasta in vigore pur dopo detta privatizzazione) si estendesse al regime della indennità di anzianità.
Escludeva che fosse rinvenibile nel d.lgs. n. 165/2001 una legittimazione dell’autonomia collettiva a derogare alle disposizioni della legge n. 70/1975.
In particolare, riteneva che per il trattamento di fine rapporto non dovesse aversi riguardo alla disciplina di cui agli artt. 22 e 45 del T.U.P.I., ma alla specifica disposizione dell’art. 69, comma 2 secondo cui era ammessa solo la possibilità di un intervento di settore organico e non settoriale o per singole voci (nei fatti avvenuto solo con l’accordo quadro 29 luglio 1999, i cui contenuti erano stati poi recepiti dal DPCM 20 dicembre 1999).
In conseguenza dovevano ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti come quello dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che prevedevano, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo.
Riteneva non applicabile alla fattispecie in esame, ai fini di una eventuale decadenza, l’art. 30 d.P.R. 1032/1973, norma che riguarda esclusivamente il personale dipendente dello Stato collocato a riposo e non è applicabile estensivamente.
Escludeva che il dipendente potesse aver maturato un legittimo affidamento sulla continuità di una certa prestazione, essendo il TFS importo versato una tantum (o in alcune tranche ) e come tale non ancorato ad una ripetitività del comportamento dell’amministrazione.
Evidenziava la doverosità del comportamento dell’Istituto di cui alla richiesta di restituzione stante l’insussistenza del potere erogare a titolo di TFS somme maggiori di quelle legislativamente previste.
Riteneva possibile la compensazione giudiziale ex art. 1243, comma 2, cod. civ.
Considerava eccedente rispetto al quinto del trattamento pensionistico del COGNOME (costituente limite insuperabile per le trattenute) solo la somma di euro 288,78 e condannava l’RAGIONE_SOCIALE a pagare la stessa all’appellante.
L’avvocato ha proposto ricorso in Cassazione affidato a sette motivi.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 12510/2025 dell’11 maggio 2025, ha rilevato che presente causa riveste indubbia valenza nomofilattica, dovendo valutarsi i riflessi delle sentenze della Corte cost. n. 8/2023 e n. 73/2024, intervenute successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, sulle questioni di diritto che vengono agitate dalle parti ed ha, pertanto, rinviato la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza.
Il Procuratore Generale ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1243, comma 2, e 2697, comma 2, cod. civ., nonché degli artt. 35, 36 e 112 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.).
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistere una compensazione senza che sia stata dimostrata l’esistenza di un controcredito, in mancanza di un’avversa domanda di accertamento dello
stesso e, in ogni caso, in mancanza del requisito della ‘certezza’ di tale controcredito.
2. Il motivo è infondato.
Premesso che in adempimento agli oneri di specificità (art. 366 cod. proc. civ.) spetterebbe al ricorrente riportare gli atti di causa nel ricorso per cassazione al fine di assecondare i propri profili di censura, si osserva che risulta comunque dalla trascrizione del contenuto dell’opposizione a decreto ingiuntivo dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di cui al controricorso dell’Istituto nel presente giudizio (pag. 9) che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto eccependo in compensazione il proprio contro-credito.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1243, comma 2, cod. civ., il giudice accoglie l’eccezione di compensazione, quando il credito opposto risulti anche solo di « facile e pronta liquidazione ».
In tal senso questa Corte si è già espressa da tempo (v. Cass. n. 9904 del 20 giugno 2003 secondo cui la compensazione giudiziale prevista dall’art. 1243, secondo comma, cod. civ., può essere disposta quando il credito, pur non essendo liquido, è di facile e pronta liquidazione, non ostando alla possibilità di una pronta liquidazione la semplice contestazione del credito stesso ma occorrendo che l’accertamento di esso comporti una lunga istruttoria, o che esso sia in corso di accertamento nell’ambito di un separato giudizio; in senso conforme Cass. n. 18775 del 26 settembre 2005, Cass. n. 21923 del 15 ottobre 2009, Cass. n. 28201 del 6 ottobre 2023). Come evidenziato da Cass., Sez. Un., n. 23225/2016 (punto 8, pag. 8) la locuzione contenuta nel secondo comma dell’art. 1243 cod. civ. – « Se il debito opposto in compensazione … è di facile e pronta liquidazione… » – è stata interpretata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità nel senso che soltanto l’ ‘accertamento’ -nel senso di determinabilità – pronto, ossia in tempo processuale breve, e facile, ossia metodicamente semplice (es. mediante calcolo degli interessi), del controcredito – e per questo riservato dalla norma al giudice dinanzi al quale il processo deve proseguire – può giustificare il ritardo della
decisione sul credito principale -certo, liquido ed esigibile – onde dichiarare estinti entrambi i rispettivi crediti per compensazione, secondo la ratio dell’istituto: il vantaggio delle parti di risolvere celermente in unica soluzione le reciproche pretese salvaguardando una ragione di equità, perché non è giusto che sia condannato all’ adempimento chi a sua volta ha un concorrente credito. Perciò, accanto ad una nozione di liquidità sostanziale del credito in base al titolo, si è aggiunta una nozione di ‘liquidità’ processuale stabilizzata che non sussiste se il creditore principale contesta, non pretestuosamente, nell’ an e/o nel quantum , il titolo che accerta il controcredito o potrebbe contestarlo (credito litigioso). Nella suddetta pronuncia delle Sez. Un. è stato, tra l’altro, ribadito che se il requisito della liquidità del controcredito opposto in compensazione manca, ma il giudice dinanzi al quale è formulata l’eccezione ne ritiene la facile e pronta liquidabilità – giudizio di fatto, insindacabile in cassazione può dichiarare la compensazione fino alla concorrenza per la parte del controcredito che riconosce esistente, e può anche sospendere cautelativamente la condanna per il credito principale fino all’accertamento -id est liquidazione – del controcredito.
Nel caso di specie, la Corte territoriale , con valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità (v. Cass. n. 16530 del 23 maggio 2022), ha evidenziato che il credito vantato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era certo ed esigibile.
Del resto, si trattava di un credito contestato solo nell’ an oltre che facilmente determinabile (e determinato) sulla base degli onorari percepiti dal COGNOME in costanza di rapporto (euro 374.337,69).
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 1, lett. g), della legge 9 marzo 1989, n. 88 anche con riferimento all’art. 4, punto 10, DPR 30.4.1970 n. 639 e falsa applicazione dell’articolo 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.).
Censura la sentenza impugnata per aver violato l’art. 5, comma 1, lett. g), L. n. 88/1989, ai sensi del quale, in continuità con l’art. 4, punto 10, DPR 30.4.1970 n. 639, la disciplina del trattamento di fine servizio del personale dipendente dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era di competenza del RAGIONE_SOCIALE di amministrazione dell’ente attraverso l’adozione di apposito regolamento.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e degli artt. 2, 45 e 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, falsa applicazione dell’art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).
Censura la sentenza impugnata per aver escluso che la contrattazione collettiva potesse derogare alla disciplina RAGIONE_SOCIALE del trattamento di fine servizio dei dipendenti degli enti pubblici non economici.
Il secondo e il terzo motivo, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
L’art. 13 l. n. 70/1975 stabilisce che l’indennità di anzianità va calcolata solo sullo stipendio tabellare e non su altre voci retributive; tale disciplina è inderogabile da parte dei regolamenti interni degli enti del parastato.
Tanto è stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’arresto del 25 marzo 2010 n. 7154 – i cui principi sono stati ribaditi con la pronuncia in pari data n. 7158 (e successivamente applicati, con le sentenze Cass. 14 maggio 2014, n. 10413, in relazione alla indennità di buonuscita dei dipendenti dello Stato; da Cass. 9 marzo 2012, n. 3775 con riguardo agli onorari legali; da Cass. 3 marzo 2020, n. 5892 in relazione proprio all’indennità di buonuscita di avvocato dipendente dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e con riguardo all’indennità di coordinatore dell’ufficio RAGIONE_SOCIALE ) -evidenziandosi che l’art. 13 legge 20 marzo 1975 n. 70 detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto rimasta in vigore, dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego (per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non avessero optato per il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ.), non
derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti. Il riferimento contenuto nel suddetto articolo 13 , quale base di calcolo, allo « stipendio complessivo annuo » ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità nella indennità di anzianità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari e devono ritenersi abrogate, illegittime e comunque non applicabili, le disposizioni dei regolamenti come quello dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – che prevedevano il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza, comunque denominato.
Nel medesimo senso si sono espresse Cass. 25 febbraio 2011, n. 4749 (con riferimento all’indennità di funzione); Cass. 3 febbraio 2017, n. 2970 (con riferimento all’indennità di coordinamento); nonché Cass. 10 febbraio 2018, n. 3619 (con riferimento al premio incentivante la produttività).
Nella citata decisione Cass. n. 5892/2020, che, come detto, riguardava proprio un avvocato ex dipendente dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che aveva agito per il pagamento delle differenze sul trattamento di fine servizio derivanti dall’inclusione nella base di computo della indennità percepita come coordinatore dell’ufficio RAGIONE_SOCIALE, questa Corte ha escluso la fondatezza della tesi secondo cui la contrattazione collettiva sarebbe stata abilitata a derogare alla disciplina di cui alla disciplina della legge n. 70/1975, sulla base delle previsioni del T.U. n. 165/2001 e delle specifiche disposizioni per il passaggio dei dipendenti pubblici al regime del TFR.
In tale pronuncia è stato richiamato quanto da questa Corte già affermato, in riferimento alla indennità di buonuscita dei dipendenti statali, circa l’inderogabilità della normativa previdenziale, nel cui ambito rientra l’indennità di buonuscita, sicché deve escludersi che l’autonomia individuale o collettiva, in difetto di specifiche disposizioni in tal senso e dato il non equivoco tenore letterale del DPR n. 1032/1973, art. 38, possa introdurre specifiche modificazioni alla relativa disciplina RAGIONE_SOCIALE; quindi, in particolare, la contrattazione collettiva non può interferire in ordine
all’inclusione di ulteriori elementi retributivi nella base di computo della indennità di buonuscita (in termini, Cass. 17 ottobre 2017 n. 24454 e giurisprudenza ivi citata).
Nella medesima pronuncia è stato, altresì, precisato che il principio di inderogabilità della normativa RAGIONE_SOCIALE da parte della contrattazione collettiva si estende al regime della indennità di anzianità dei dipendenti del parastato.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e degli artt. 3 e 36 della Costituzione (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).
Censura la sentenza impugnata, per non avere accolto il motivo di appello con cui si chiedeva la riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto che – in base alla corretta interpretazione dell’art. 13 l. n. 70/1975 – gli onorari non fossero da calcolare ai fini della liquidazione della prestazione (indennità di anzianità).
L’infondatezza del motivo discende, innanzitutto, da quanto già detto in relazione al secondo e terzo motivo di ricorso.
7.1. Nella giurisprudenza di legittimità ivi citata è stato evidenziato che l’art. 13 legge n. 70/1975 va interpretato nel senso che l’indennità di anzianità va calcolata solo in rapporto allo stipendio tabellare strettamente inteso, e non pure tenendo conto di altre voci retributive, ancorché fisse e continuative, quali gli onorari eventualmente corrisposti ai dipendenti dei ‘rami professionali’ degli enti del parastato.
In particolare, Cass., Sez. Un., n. 7154/2010 cit. ha affermato che ‘il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari ‘.
Nella successiva Cass. n. 3775 del 9 marzo 2012, proprio in relazione ad un contenzioso relativo alla misura di quiescibilità e pensionabilità degli onorari legali, ribadendo che le Sezioni Unite hanno differenziato, a questi
fini, la disciplina dei due istituti della ‘pensione integrativa’ e della ‘indennità di anzianità’, è stato affermato che gli onorari possono essere assunti a base di calcolo per la ‘pensione integrativa’, mentre non possono concorrere a determinare la retribuzione utile per il calcolo dell’indennità di anzianità.
La sentenza delle Sezioni Unite del 2010 è stata più di recente richiamata anche da Cass., Sez. Un., n. 24029/2022 e n. 24030/2022, che si sono pronunciate in materia di giurisdizione in relazione a domanda di restituzione ‘motivata dalla disciplina normativa che regolava la materia, su cui si erano pronunciate queste Sezioni Unite con la sentenza n. 7154 del 2010’ e con puntuale e ricca motivazione hanno cristallizzato la ricostruzione delle vicende regolamentari nel senso della non applicabilità di fonti derogatorie rispetto alla legge e così anche della delibera n. 99 del 30 aprile 1982 con la quale il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE amministrazione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva stabilito la computabilità agli effetti suindicati della quota degli onorari corrisposta ai funzionari del ruolo professionale-ramo RAGIONE_SOCIALE, con decorrenza dal 1° aprile 1971, disponendo nel contempo, nei confronti del personale il recupero delle quote di contribuzione a carico.
7.2. Del resto, come confermato dai lavori preparatori alla legge n. 70/1975, il legislatore si prefiggeva di «mettere ordine» in un settore caratterizzato da un elevatissimo numero di enti proliferati nel corso di mezzo secolo sotto la spinta di un decentramento funzionale della pubblica amministrazione operato da una legislazione episodica e frammentaria.
Occorreva quindi sopprimere gli enti superflui o che avevano esaurito la loro funzione, unificare gli enti che svolgevano in modo non coordinato le stesse funzioni e ristrutturare gli enti che dovevano adeguare l’organizzazione e il loro personale ai nuovi compiti e alle nuove funzioni.
Per quanto riguarda gli enti conservati dal riassetto, l’obiettivo specifico della riforma era quello di ricondurre a principi unitari l’ordinamento del personale, definendone lo stato giuridico e previdenziale e uniformandone il trattamento retributivo.
Il riordino del parastato doveva, pertanto, attuarsi unificando il trattamento dei dipendenti sia sotto il profilo normativo, sia sotto quello economico, giacché il riassetto degli enti e quello del personale costituivano «problemi complementari e interdipendenti» che potevano essere risolti solo nel contesto di un unico provvedimento.
L’obiettivo di unificazione della disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze del parastato imponeva, innanzitutto, una revisione del sistema delle fonti, posto che la varietà e la conseguente sperequazione che aveva caratterizzato i regimi previgenti era stata determinata proprio dal carattere singolare e frammentario della disciplina, che fino a quel momento era stata demandata ai regolamenti degli organi di amministrazione dei singoli enti.
Per tale ragione, la legge n. 70 del 1975 ripartisce la disciplina del personale tra la legge, la contrattazione collettiva e i regolamenti dei singoli enti, riconoscendo alla prima un ruolo particolarmente pregnante (come reso evidente dal tenore dall’art. 1, primo comma, a mente del quale « o stato giuridico e il trattamento economico d’attività e di fine servizio del personale dipendente dagli enti pubblici individuati ai sensi dei seguenti commi sono regolati in conformità della presente legg e») e lasciando alla fonte regolamentare uno spazio del tutto residuale.
7.6. Né vale richiamare, a sostegno della tesi attorea, l’art. 5 lett. g) della legge n. 88 del 1989 (peraltro successivo alla delibera n. 99 del 30 aprile 1982) che delinea le competenze del RAGIONE_SOCIALE di amministrazione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE prevedendo che allo stesso spetta: « g) deliberare i regolamenti di cui all’art. 10, D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48, e, con i criteri di cui all’art. 1, comma 2, gli altri regolamenti dell’Istituto compresi il regolamento
organico e di fine servizio del personale e quello di amministrazione e contabilità, anche in deroga alle disposizioni della L. 20 marzo 1975, n. 70 ».
Ad avviso del ricorrente l’inderogabilità dell’art. 13 L. 70/1975 sarebbe venuta meno con l’entrata in vigore della suddetta previsione normativa.
Per effetto del citato art. 5, sarebbe da confermare la validità e l’efficacia della delibera del RAGIONE_SOCIALE di amministrazione dell’RAGIONE_SOCIALE n. 99 del 30 aprile 1982 che aveva espressamente incluso gli onorari legali tra gli emolumenti computabili ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio degli avvocati dipendenti.
La suddetta prospettazione non può essere condivisa.
Tale deroga, infatti, alla luce del sistema come sopra delineato, non può riguardare il trattamento economico di fine servizio.
Coerentemente con l’assetto legislativo e la ratio dello stesso, infatti, i regolamenti e le successive deliberazioni integrative e/o modificative del RAGIONE_SOCIALE di amministrazione possono intervenire solo rispetto alle disposizioni della L. n. 70 del 1975 che non siano, per valenza intrinseca ed in ragione di superiori esigenze di perequazione complessiva, sottratte a tale inderogabilità e quindi non rispetto a quella, sancita dall’art. 13, nella parte relativa alla definizione di stipendio annuo complessivo utile per calcolare l’indennità di buonuscita.
L’aspetto rilevante ai nostri fini è la conformità di tutto l’impianto della legge al controllo e prevedibilità della spesa.
Ed è significativo, al riguardo, che l’art. 26, secondo comma, legge 70, cit. prescriva che la disciplina collettiva del trattamento economico si uniformi a « norme di chiarezza in modo che ai dipendenti degli enti sia assicurata parità di trattamento economico e parità di qualifica indipendentemente dall’amministrazione di appartenenza e in modo da essere finalizzato al perseguimento di una progressiva perequazione delle condizioni giuridiche ed economiche di tutti i dipendenti pubblici» .
8. Si aggiunga che di recente l’art. 13 della legge n. 70/1975 è stato nuovamente sottoposto al vaglio di costituzionalità. La Corte costituzionale, decidendo sulla questione sollevata dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, chiamato a decidere sulla domanda dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di restituzione di somme erogate, con riserva, a titolo di indennità di anzianità, ad un proprio dipendente dell’area RAGIONE_SOCIALE, con sentenza 26 aprile 2024, n. 73, ha dichiarato « non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe» .
Oltre ad avere posto un punto fermo in ordine alla rimarcata legittimità della normativa de qua , la Corte, in motivazione, ha offerto univoco, deciso e insuperabile avallo all’interpretazione di tale normativa ad opera delle Sezioni Unite con la citata pronuncia n. 7154/2010.
Ed infatti il Giudice delle leggi è pervenuto ad affermare la legittimità dell’art. 13 della Legge n. 70/1975, interpretato secondo il ‘diritto vivente’ della Cassazione, che esclude le quote degli onorari dal calcolo del trattamento di quiescenza.
Ad avviso del Giudice delle leggi, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, la disciplina dell’indennità di anzianità è quasi integralmente compendiata nell’art. 13 della legge n. 70 del 1975, posto che alla fonte regolamentare è rimessa la definizione di soli aspetti marginali -e, in particolare, del riscatto degli anni di servizio ai fini del computo del trattamento -, mentre non viene riconosciuta alcuna competenza alla contrattazione collettiva.
Tale scelta legislativa si inscrive coerentemente nella cornice che ha fatto da sfondo alla riforma del 1975, nella quale il processo legislativo che avrebbe condotto alla privatizzazione del pubblico impiego era appena iniziato e, come confermato dalla ricordata relazione illustrativa della
proposta di legge, ancora radicata era la concezione pubblicistica del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Ha ricordato che il trattamento di fine servizio dei dipendenti del parastato, a differenza della buonuscita dei dipendenti civili e militari dello Stato e dell’indennità premio di servizio per il personale degli enti locali, non si basa su una contribuzione del lavoratore e dell’ente datore di lavoro, né sulla sommatoria delle quote di retribuzione annuale e sul loro accantonamento in senso tecnico -come quello che si rinviene nel trattamento di fine rapporto art. 2120 cod. civ. -, ma sulla moltiplicazione tra l’importo dello stipendio ex complessivo, incrementato, cioè, degli scatti di anzianità e degli emolumenti ad essi similari, in godimento al momento della cessazione dall’impiego e il numero degli anni di servizio prestato.
Tale sistema di calcolo, essendo ancorato, a vantaggio del lavoratore, allo stipendio dell’ultimo anno di servizio («ll’atto della cessazione dal servizio »), non è compatibile con il conteggio di componenti retributive variabili, posto che tali emolumenti, nell’annualità assunta a parametro, non necessariamente potrebbero essere stati percepiti dall’interessato .
Quanto alla d isposizione scrutinata che, in base all’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, pone a base del calcolo di tale emolumento il solo stipendio tabellare e gli scatti di anzianità, con esclusione di qualsiasi altro compenso, la Corte costituzionale ha, anzitutto, ritenuto insussistenti i lamentati vizi di irragionevolezza e irrazionalità, rimarcando come la nozione di stipendio utile alla determinazione dell’indennità di anzianità indicata dal diritto vivente sia, al contrario, coerente con la logica di razionalizzazione che pervade la legge n. 70 del 1975, e, più in generale, con l’ordinamento del pubblico impiego non contrattualizzato, e rispondente a specifiche esigenze di unificazione del regime giuridico ed economico del personale del parastato, oltre che di controllo e di prevedibilità della spesa pubblica.
Ha, al riguardo, chiarito la natura degli onorari professionali evidenziando che le somme percepite a tale titolo sono considerate ‘competenze eventuali’ legate all’esito favorevole delle liti e non rientrano nella nozione tecnica di ‘stipendio’ tabellare prevista dalla legge per il calcolo della previdenza.
Ha precisato che il termine ‘stipendio’ utilizzato nella legge di riforma del parastato non è sinonimo di ‘retribuzione’ globale, ma risponde a una predeterminazione RAGIONE_SOCIALE volta al controllo della spesa pubblica.
Ha escluso la sussistenza di una violazione del principio di uguaglianza rispetto ad altri dipendenti pubblici, poiché l’indennità degli avvocati del parastato è a totale carico dell’ente datore di lavoro e presenta caratteristiche proprie che ne giustificano la disciplina specifica.
Ha, altresì, escluso anche la disparità di trattamento dedotta dal rimettente tra i dipendenti degli enti pubblici appartenenti all’area professionale RAGIONE_SOCIALE e quelli con qualifica dirigenziale, per il differente status giuridico ed economico delle relative categorie.
In merito alla censura ex art. 36 Cost., la Corte, nel ribadire la propria giurisprudenza secondo la quale l’indennità di anzianità, così come gli altri trattamenti di fine servizio, integra una forma di retribuzione differita e quindi è presidiata dalle garanzie costituzionali della sufficienza e della proporzionalità alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, ha precisato che, affinché l’indennità di anzianità possa ritenersi conforme ai canoni costituzionali di sufficienza e di proporzionalità, non deve sussistere una rispondenza pedissequa tra la sua composizione e quella del trattamento economico di attività, tale per cui ogni singola voce della retribuzione debba essere considerata nel trattamento di fine servizio. Nel rapporto di lavoro non contrattualizzato, in cui spetta alla discrezionalità del legislatore individuare, nel rispetto delle garanzie sancite dalla Costituzione, la base retributiva delle singole indennità di fine servizio e la relativa misura, la conformità ai principi espressi da ll’art. 36 Cost. deve, invece, ritenersi osservata ove tali indennità esprimano, in proporzione, il
trattamento economico fondamentale, che include componenti spettanti in modo fisso e continuativo (stipendio tabellare, incrementi dipendenti dall’anzianità di servizio, assegno per il nucleo familiare, oggi assegno unico).
La ‘quota onorari’, ha concluso la Corte, costituisce un’attribuzione di carattere non fisso, ma accessorio e variabile, che non può, perciò, essere ricompresa nel trattamento economico fondamentale, aggiungendosi alla retribuzione riconosciuta ai legali del parastato, in ragione del loro status di pubblici dipendenti.
Ed infatti, il compenso in questione non può essere ricondotto nel trattamento economico fondamentale, perché non compensa la professionalità media dei soggetti che ne beneficiano, a ciò provvedendo la retribuzione contrattuale corrispondente allo status di pubblico dipendente riconosciuto ai legali degli enti pubblici (Corte cost., sentenza n. 928 del 1988).
Secondo il Giudice delle leggi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice remittente, oltre che dalla parte privata e dall’ amicus curiae , gli onorari ex art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del 1975 non costituiscono la normale retribuzione del patrocinio svolto dai legali del parastato dovuta in aggiunta allo stipendio in ragione della specificità di tale attività.
La difesa in giudizio dell’ente rientra tra i compiti riconducibili ai doveri istituzionali degli avvocati degli enti pubblici e per questo non necessita di un’apposita remunerazione. Ciò che distingue i legali dagli altri dipendenti dell’ente pubblico è, invero, soltanto il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense, la quale, tuttavia, non assume rilevanza sul piano retributivo, ma sotto il diverso profilo dell’osservanza, da parte del RAGIONE_SOCIALE pubblico dipendente, degli stessi obblighi deontologici dell’avvocato libero professionista e della soggezione al potere disciplinare del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’ordine (TAR Lazio, sezione terza -quater, sentenza 13 aprile 2011, n. 3222).
Il carattere di retribuzione ordinaria dell’emolumento in esame non può trarsi neppure dalla sua pur significativa entità rispetto alla retribuzione complessiva. La valorizzazione del dato quantitativo ai fini della qualificazione dell’emolumento in questione si risolverebbe nell’assimilazione di tale posta accessoria alla retribuzione fondamentale in senso proprio, attraverso un apprezzamento della sua sostanza retributiva che, come confermato tanto dalla giurisprudenza di legittimità, quanto da quella amministrativa, confligge con il limite di sistema costituito dalla tassatività e dalla qualificazione RAGIONE_SOCIALE delle componenti della base di calcolo dei trattamenti di fine servizio soggetti alla legislazione anteriore alla privatizzazione del pubblico impiego (RAGIONE_SOCIALE di Stato, sentenza n. 2335 del 2017).
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ. e violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).
Sostiene l’erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto fondata l’azione di ripetizione di indebito dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed escluso la violazione del principio del legittimo affidamento del ricorrente.
10. Il motivo è infondato.
Come di recente ricordato da questa Corte (Cass. 13 dicembre 2024, n. 32248), in materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell’indebito proposta da un’Amministrazione nei confronti di un proprio dipendente, in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l’erogazione è avvenuta ‘ sine titulo’ , la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 cod. civ., per la buona fede dell’ ‘ accipiens ‘, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi, dovendo solo essere assicurato che l’adempimento della prestazione restitutoria avvenga con modalità rispettose dei criteri di buona fede e correttezza. Va quindi ricordato che la Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia al risarcimento dei danni in favore di una lavoratrice del pubblico impiego, giudicando lesiva del diritto di proprietà, come garantito dall’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione, la pretesa della restituzione di emolumenti da lei percepiti in buona fede, ovverosia facendo incolpevole affidamento sulla legittimità dei pagamenti spontaneamente effettuati dall’ente pubblico (Sentenza Casarin c. Italia, 11.2.2021, r.g. n. 4893/13).
Sollecitata anche da questa Corte, è poi intervenuta la decisione n. 8 del 2023 della Corte costituzionale, che -interrogata sulla legittimità costituzionale dell’art. 2033 cod. civ., riletto alla luce della giurisprudenza della CEDU -ha escluso che l’azione di ripetizione di indebito, anche se calata nel particolare contesto delle retribuzioni illegittimamente erogate e percepite in buona fede, sia di per sé incompatibile con il dettato costituzionale.
La pronuncia della Corte costituzionale menzionata, come già affermato da questa Corte Cass., n. 11659/2024 è nitida nell’escludere che l’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nell’esegesi accreditata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, imponga «di generalizzare un diritto alla irripetibilità della prestazione» (punto 12.2.1. del Considerato in diritto). Il giudice delle Leggi ha evidenziato che l’ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele dell’affidamento legittimo sulla spettanza di una prestazione indebita che, se adeguatamente valorizzato, permette di escludere l’illegittimità costituzionale dell’art. 2033, cod. civ., senza negare -anche in quelle situazioni -il diritto del creditore alla ripetizione dell’indebito. Il fondamento di tali tutele viene indicato nella clausola generale di cui all’art. 1175, cod. civ., che vincola il creditore a esercitare la sua pretesa tenendo in debita considerazione la sfera di interessi del debitore, potendo determinare, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, la temporanea inesigibilità del credito, totale o parziale, con conseguente dovere del creditore di accordare una rateizzazione del pagamento in restituzione.
Nel caso qui in esame, la ripetizione è stata chiesta modulandola nel tempo (riportando la stessa Corte territoriale l’importo mensilmente trattenuto entro il limite del quinto ai sensi dell’art. 69 della l. n. 153/1979 al netto delle ritenute applicate a titolo fiscale: Cass. n. 3648/2019) e il ricorrente nulla risulta avere allegato in merito alle sue condizioni personali e alle modalità di restituzione dell’indebito stabilite dalla datrice di lavoro, né, quindi, all’eventuale eccessivo disagio economico da sopportare per fare fronte all’obbligo restitutorio come stabilito dall’Ente.
La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, chiarito che l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 16 del 2014, convertito dalla legge n. 68 del 2014, non deroga affatto all’art. 2033 cod. civ., con la conseguenza che la pubblica amministrazione può, nelle ipotesi previste dal comma 1 del medesimo articolo, recuperare direttamente dal dipendente che le abbia percepite le somme indebitamente versate (Cass., n. 17317 del 2024, n. 23419/2023 e n. 17648/2023).
11. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1243 cod. civ., degli artt. 35 e 112 cod. proc. civ. e dell’art. 150 del D.L. del 19.05.2020, n. 34 convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77 (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.).
Censura la sentenza impugnata per non aver deciso sul motivo di appello concernente la ripetizione delle somme nette effettivamente percepite dall’AVV_NOTAIO.
12. Il motivo è infondato.
La presente causa trae origine da una opposizione a decreto ingiuntivo che aveva ordinato il pagamento in via di restituzione di un importo (euro 5.670,76 per due mensilità di trattamento pensionistico) di gran lunga inferiore al credito restitutorio complessivo.
Di conseguenza è, allo stato e prima che le somme richieste in restituzione eccedano quelle che costituirebbero il netto percepito, ininfluente stabilire se l’importo che l’ente chiede in restituzione sia stato
determinato al lordo ovvero al netto delle somme corrisposte in eccesso, difettando l’attualità dell’interesse.
Con il settimo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 e dell’art. 1, comma 208, della legge 23.12.2005 n. 266 (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.).
Censura la sentenza impugnata per non aver deciso, se non con motivazione apparente, che nel caso di ricalcolo del TFS con esclusione delle competenze professionali non siano dovute in restituzione le somme trattenute dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a titolo di ‘accantonamento buonuscita’.
14. Il motivo è infondato.
Nella sostanza il ricorrente oppone l’esistenza di un controcredito in ragione degli oneri riflessi.
Anche in questo caso, però, stante il limitato oggetto di causa rispetto al complessivo ammontare del credito restitutorio dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non si vede l’incidenza concreta di un eventuale controcredito, dunque ancora l’attualità dell’interesse.
Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.
La complessità delle questioni trattate ed il sopravvenuto intervento del Giudice delle leggi costituiscono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di cassazione il 19 novembre 2025. Il Consigliere estensore La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME