SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 523 2025 – N. R.G. 00000749 2024 DEPOSITO MINUTA 25 09 2025 PUBBLICAZIONE 25 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro
così composta
dr. NOME COGNOME
Presidente
dr. NOME COGNOME
Consigliera rel.
dr. NOME COGNOME
Consigliera
nella causa iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO
promossa da
Avv. Massimiliano Minicucci, NOME COGNOME
appellante
contro
Avv. Angela Galli
appellata
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 666/2024 del Tribunale di Livorno quale giudice del lavoro, pubblicata il 17 settembre 2024
All’esito della camera di consiglio dell’ udienza 23 settembre 2025 , con lettura del dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
In sintesi, questa la vicenda controversa ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti
-aveva lavorato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni nell’arco di tempo da marzo 1978 a luglio 2014
in particolare, da febbraio 1983 a maggio 1985 era stata dipendente non di ruolo dell’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un contratto speciale di lavoro stipulato ai sensi della L. 285/1977 Promozione della occupazione giovanile
-da giugno DATA_NASCITA a luglio 2014 era stata dipendente di ruolo dell’RAGIONE_SOCIALE
-a fine rapporto, aveva percepito dall’ l’indennità di buonuscita
nella base di calcolo di tale trattamento non era stata inclusa la retribuzione del periodo febbraio 1983 / maggio 1985
ai fini della indennità di buonuscita, aveva proposto domanda di riscatto relativa ad altri periodi, mentre quanto al periodo da febbraio 1983 a maggio 1985 aveva confidato sulla indicazione ricevuta dalla stessa RAGIONE_SOCIALE nel senso che il servizio non di ruolo ai sensi della L. 285/1977 sarebbe ‘utile ex se ai fini dell’indennità di buonuscita’, senza necessità di riscatto (vedi testo e -mail, docc. 8 ric. 1°)
ciò in quanto, in tale periodo, per la specialità del contratto stipulato ai sensi della L. 285/1977, non era stata iscritta alla gestione RAGIONE_SOCIALE, destinata al versamento della contribuzione utile ai fini anche della indennità di buonuscita
-aveva ottenuto un conteggio di parte (doc. 9 ric. 1°) secondo il quale, incluso anche il periodo controverso, in aggiunta alla indennità di buonuscita già ottenuta aveva diritto da parte dell’ ad ulteriori €. 2.793,68
quindi, sulla base delle indicazioni email e del conteggio di parte, aveva convenuto l’istituto al Tribunale di Livorno chiedendo la condanna al pagamento di tale somma
-con la sentenza appellata, il Tribunale aveva accolto la domanda nell’an, in applicazione del principio dell’automatismo di cui all’art. 2116 cc, affermando essere regola generale dei sistemi di previdenza ed assistenza obbligatoria che l’eventuale mancato versamento dei contributi da parte del datore non può precludere il riconoscimento delle prestazioni dovute al lavoratore; nel quantum, aveva condannato al pagamento di €.2.936,24 quale somma che la CTU contabile aveva stimato per le medesime differenze, oltre alle spese di lite ed al compenso al CTU.
aveva appellato la sentenza con tre motivi, chiedendo il rigetto della domanda, il suo accoglimento per un importo minore o la dichiarazione di estinzione del diritto per prescrizione.
Motivo 1) AN del diritto alle differenze sulla indennità di buonuscita
Secondo l’appello, il periodo non di ruolo da febbraio 1983 a maggio 1985, lavorato da ai sensi della L. n. 285/1977 Promozione della occupazione giovanile , non era utile ai fini della liquidazione della indennità di buona uscita poiché non era stato accompagnato dalla iscrizione alla gestione previdenziale dei dipendenti (RAGIONE_SOCIALE) e quindi dal versamento della relativa contribuzione necessaria ai fini del trattamento finale del rapporto.
Di conseguenza, per includere anche tale periodo nel calcolo della indennità di buonuscita, sarebbe stata necessaria una domanda di riscatto da parte della interessata.
Per contro, aveva presentato domanda di riscatto per il periodo precedente, ma non anche per quello qui controverso, assumendo che quest’ultimo sarebbe stato di per sé utile secondo le indicazioni dell’amministrazione pubblica all’epoca datrice di lavoro (vedi e-mail RAGIONE_SOCIALE, doc. 8 ric. 1°).
In proposito, il Tribunale aveva errato accogliendo la domanda in base al principio dell’automatismo di cui all’art. 2116 cc, dal momento che tale regola si riferisce a situazioni diverse dal caso in esame nel quale non si discute di contribuzione non versata alla quale la lavoratrice aveva diritto, bensì di contribuzione relativa a periodo all’epoca privo di tutela ai fini della indennità di buonuscita e che, per poter avere rilievo a tal fine, esigeva apposita domanda di riscatto, pacificamente mancata.
Motivo 2) Prescrizione
Secondo l’appello, il Tribunale aveva errato altresì per avere assorbito l’eccezione di prescrizione nell’accoglimento della domanda di merito, erroneamente pronunciato in base al principio della questione più liquida.
Per contro, la prescrizione eccepita dall’ era fondata, e avrebbe dovuto essere accolta poiché il relativo termine decorreva da quando il diritto poteva essere esercitato (ovvero dal momento in cui avrebbe potuto essere proposta la domanda di riscatto o dal momento del passaggio di ruolo).
Motivo 3) Quantum delle differenze
Secondo l’appello, in tutti i casi, il Tribunale aveva errato sul quantum poiché era giunto a riconoscere euro 2.936,24 quale somma calcolata dalla CTU contabile, mentre il ricorso era stato formulato esclusivamente in relazione al minor importo di euro 2.793,62.
si era costituita ed aveva eccepito la inammissibilità dell’appello perché manifestamente infondato.
Nel merito ne aveva chiesto il rigetto sub 1), sulla base del fatto che la stessa RAGIONE_SOCIALE aveva attestato che il periodo preruolo lavorato ai sensi della legge 285/1977 era utile di per sé ai fini della indennità di buonuscita, senza alcuna necessità di riscatto da parte della interessata, motivo per cui alla relativa mancanza di contribuzione si doveva applicare il principio dell’automatismo già posto dal Tribunale a base dell’accoglimento della domanda. Quanto agli ulteriori motivi, sub 2) aveva contestato l’eccezione di prescrizione e sub 3) aveva evidenziato che la somma oggetto della condanna derivava dal corretto conteggio effettuato dal CTU contabile, sul cui sviluppo nemmeno l’appello aveva mosso contestazioni.
§§§ Questioni preliminari
Secondo il Collegio, l’eccezione di inammissibilità dell’appello va superata, poiché al contrario come si dirà nel merito gli argomenti in diritto svolti dall’istituto al motivo 1) devono essere presi seriamente in considerazione, ed impongono di rivedere l’intera decisione.
Merito
Il motivo 1) di appello va accolto con riforma integrale della sentenza appellata, e rigetto del ricorso che era stato accolto in primo grado.
La domanda di presupponeva la assenza di contribuzione per il periodo non di ruolo prestato alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE da febbraio 1983 a maggio 1985.
Infatti, quel rapporto era stato instaurato in base ad un contratto speciale stipulato ai sensi della L. n. 285/1977 Promozione della occupazione giovanile ( nata nel DATA_NASCITA, aveva all’epoca 20/23 anni).
Tale rapporto non aveva comportato la iscrizione alla gestione previdenziale RAGIONE_SOCIALE, propria dei dipendenti della stessa RAGIONE_SOCIALE, nella quale era versata la contribuzione utile anche ai fini dell’indennità di buonuscita.
Al contrario, quando dal giugno 1985 la stessa appellante era stata assunta di ruolo dall’RAGIONE_SOCIALE, con un ordinario rapporto da dipendente pubblico, era stata iscritta alla medesima gestione previdenziale RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla quale aveva maturato i contributi considerati poi utili ai fini della indennità di buonuscita, percepita alla fine del rapporto nel luglio 2014.
Sulla base di tale premessa di fatto, pacifica, il Tribunale aveva accolto la domanda di condanna al pagamento delle differenze sull’indennità di buonuscita ritenendo decisivo applicare il principio di automatismo di cui all’art 2116 cc.
Al contrario, il Collegio non ritiene tale norma riferibile al caso in esame.
L’art. 2116 cc riguarda infatti alle situazioni in cui la mancata copertura contributiva del rapporto dipenda da un inadempimento del datore rispetto all’obbligo di versare la contribuzione in favore del lavoratore.
Ma, come detto, nel caso in esame la situazione era caratterizzata da una diversa qualificazione giuridica del rapporto al quale, per legge, non si accompagnava l’iscrizione alla gestione previdenziale RAGIONE_SOCIALE ed il versamento della contribuzione utile ai fini della indennità di buonuscita.
Di conseguenza, per acquistare rilievo ai fini dello stesso trattamento finale, il periodo lavorato nell’ambito della L. n. 285/1977 avrebbe richiesto apposita domanda di riscatto da parte dell’interessata.
Per contro, è pacifico che avesse chiesto di riscattare altri periodi precedenti, ma non anche quello 83/85 qui controverso.
Secondo Cass. n. 9956/2018 (punto 9 motivazione), il servizio pre-ruolo prestato dai lavoratori assunti ai sensi della L. n. 285/1977 può essere computato ai fini della indennità di buonuscita solo previo riscatto oneroso a carico del dipendente, essendo necessario che il regime previdenziale dell’amministrazione per la quale era stato prestato tale pre -ruolo preveda il versamento di contribuzione finalizzata alla successiva erogazione della stessa indennità di buonuscita. A tal fine, non sarebbe poi rilevante il fatto storico che quella contribuzione sia stata o meno versata in concreto, bensì rimarrebbe decisiva la esistenza dell’obbligo datoriale di versarla.
E’ quindi solo in quest’ultimo, limitato, senso che potrebbe operare il principio dell’automatismo.
In altri termini, se nel periodo in esame l’appellante fosse stata iscritta alla gestione previdenziale RAGIONE_SOCIALE che prevedeva contribuzione utile ai fini della indennità di buonuscita, lo stesso arco di tempo sarebbe da riconoscere in base al principio dell’automatismo, a prescindere dal fatto che l’RAGIONE_SOCIALE avesse o meno versato tale contribuzione.
Ma, mancando l’iscrizione collegata alla futura buona uscita, in assenza di riscatto da parte dell’interessata, nessun principio di automatismo può supplire la carenza di contributi ai fini della buona uscita.
Analoghi principi sono stati espressi dalla Corte di appello di Cagliari nella sentenza n. 99/2022 dell’8 giugno 2022, a proposito del fatto che un dipendente che aveva prestato servizio non di ruolo presso
un’amministrazione pubblica in virtù della stessa legge n. 285/1977 Promozione della occupazione giovanile , e che poi era stata assunto in ruolo, non aveva diritto ad includere nel calcolo del trattamento finale del rapporto anche il primo periodo, in costanza del quale non era stata iscritto al RAGIONE_SOCIALE, e quindi non aveva ricevuto la contribuzione utile ai fini del medesimo trattamento finale.
In conclusione, si impone la riforma integrale della sentenza appellata, con rigetto della domanda della lavoratrice.
Spese di lite e di CTU
Le spese di lite di primo e di secondo grado devono essere compensate per intero fra le parti considerando la peculiarità dell’inquadramento giuridico del rapporto di lavoro relativo al servizio preruolo ex L. n. 258/1977, la difficoltà delle relative questioni interpretative e la scarsità dei precedenti giurisprudenziali in proposito.
Le spese relative al compenso per la CTU contabile di primo grado sono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti, in pari misura.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l’appello e riforma la sentenza appellata, respingendo la domanda di nei confronti dell’ .
Compensa per intero le spese di lite di entrambi i gradi fra le parti.
In via definitiva, pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti, in pari misura.
Firenze, 23 settembre 2025.
La Consigliera est. dr. NOME COGNOME
La Presidente dr. NOME COGNOME