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Indennità di buonuscita: ferie non godute incluse

Un ex dipendente pubblico ha citato in giudizio l’ente previdenziale per ottenere il ricalcolo della sua indennità di buonuscita, chiedendo di includere l’importo ricevuto per le ferie non godute. La Corte di Cassazione ha stabilito che tale importo, avendo natura retributiva ed essendo soggetto a contribuzione previdenziale, deve essere obbligatoriamente considerato nella base di calcolo della buonuscita, rigettando così il ricorso dell’ente.

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Pubblicato il 11 novembre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Indennità di buonuscita: le ferie non godute entrano nel calcolo

Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale per i dipendenti pubblici: l’indennità ricevuta per le ferie non godute deve essere inclusa nel calcolo dell’indennità di buonuscita. Questa decisione consolida un orientamento favorevole ai lavoratori, chiarendo la natura retributiva di tale compenso e la sua rilevanza ai fini previdenziali.

I fatti del caso: dalla richiesta di ricalcolo al ricorso in Cassazione

La vicenda ha origine dalla richiesta di un ex dipendente pubblico, il quale si era rivolto al Tribunale per ottenere la condanna dell’ente previdenziale a ricalcolare la sua indennità di buonuscita. Nello specifico, il lavoratore chiedeva che nella base di calcolo venisse inserito anche l’importo percepito a titolo di indennità sostitutiva per le ferie non fruite durante il suo rapporto di lavoro.

Inizialmente, il Tribunale di primo grado aveva respinto la domanda. Tuttavia, la Corte d’Appello, in riforma della prima sentenza, aveva dato ragione al lavoratore. L’ente previdenziale, non accettando la decisione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo che l’indennità per ferie non godute non rientrasse tra le voci utili per il calcolo della buonuscita.

La questione giuridica e il calcolo dell’indennità di buonuscita

Il cuore della controversia verteva sull’interpretazione dell’articolo 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, che definisce la base contributiva per il Trattamento di Fine Servizio (TFS). L’ente previdenziale argomentava che tale base includerebbe solo gli assegni e le indennità espressamente previsti dalla legge, escludendo quindi l’indennità per ferie non godute. Inoltre, evidenziava la differenza strutturale tra il TFS (calcolato sull’ultima retribuzione) e il TFR (basato su accantonamenti annuali), sostenendo che tale differenza giustificasse l’esclusione.

La domanda a cui la Suprema Corte ha dovuto rispondere era quindi se l’indennità sostitutiva delle ferie, per sua natura, potesse essere considerata una di quelle “indennità previste dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale”.

Le motivazioni della Corte: la natura retributiva è decisiva

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’ente previdenziale, fornendo una motivazione chiara e basata su principi consolidati. Secondo i giudici, il punto cruciale non è la distinzione tra TFS e TFR, ma la natura stessa dell’indennità per ferie non godute.

Richiamando una giurisprudenza costante, la Corte ha affermato che tale indennità possiede una natura mista:
1. Risarcitoria: Compensa il lavoratore per la perdita del riposo, un bene essenziale per il recupero delle energie psicofisiche e per la vita sociale e familiare.
2. Retributiva: Rappresenta il corrispettivo per l’attività lavorativa svolta in un periodo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo. Essendo legata a una prestazione lavorativa, ha un carattere retributivo in senso ampio.

Proprio in virtù di questa sua natura retributiva, l’indennità per ferie non godute è soggetta a contribuzione previdenziale, come previsto dall’art. 12 della legge n. 153 del 1969. Poiché è un compenso su cui si pagano i contributi, rientra a pieno titolo nella categoria degli “assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale” menzionata dall’art. 38 del d.P.R. 1032/1973.

La Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “L’indennità sostitutiva delle ferie non fruite va inclusa nella base contributiva dell’indennità di buonuscita ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973 in ragione della sua natura retributiva e del suo assoggettamento a contribuzione previdenziale ex art. 12 della legge n. 153 del 1969.”

Le conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza

La decisione della Corte di Cassazione ha importanti implicazioni pratiche per tutti i dipendenti pubblici. Essa stabilisce in modo inequivocabile che il diritto a un’indennità di buonuscita più elevata si estende anche a coloro che, al termine del servizio, hanno ricevuto un compenso per le ferie non fruite. I lavoratori pubblici possono quindi verificare che tale importo sia stato correttamente incluso nel calcolo del loro TFS e, in caso contrario, richiederne il ricalcolo. Questa ordinanza non solo tutela il diritto del singolo lavoratore, ma rafforza un’interpretazione della normativa previdenziale che valorizza la sostanza economica dei compensi percepiti durante il rapporto di lavoro.

L’indennità per le ferie non godute deve essere inclusa nel calcolo dell’indennità di buonuscita?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’indennità sostitutiva delle ferie non fruite deve essere inclusa nella base contributiva per il calcolo dell’indennità di buonuscita (TFS).

Perché l’indennità per ferie non godute ha natura retributiva?
Perché, oltre a compensare il danno per la mancata fruizione del riposo, rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere dedicato alle ferie. Essendo soggetta a contribuzione previdenziale, è considerata utile ai fini del trattamento di fine servizio.

La differenza tra Trattamento di Fine Servizio (TFS) e Trattamento di Fine Rapporto (TFR) influisce su questa decisione?
No, secondo la Corte, la distinzione tra le modalità di calcolo di TFS e TFR non è rilevante per risolvere questa questione. Il fattore decisivo è la natura retributiva dell’indennità per ferie non godute e il suo assoggettamento a contribuzione previdenziale.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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