Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32980 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32980 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 1172-2018 proposto da:
Ud. 09/11/2023
RAGIONE_SOCIALE PER IL PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E DELL’INDENNITA’ DI BUONUSCITA DEL PERSONALE REGIONALE – RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO; CC
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso la
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
–
Ex dipendenti
RAGIONE_SOCIALE–
Indennità
RAGIONE_SOCIALE
–
Computo nella
base di calcolo dell’indennità
di buonuscita
anche dopo
il
1° gennaio del
2004
.
R.G.N. 1172/2018
COGNOME.
Rep.
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonchŁ contro
COGNOME NOME,
– intimato –
avverso la sentenza n. 385/2017 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 26/06/2017 R.G.N. 274/2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte di Appello di Palermo, confermando la decisione del Tribunale RAGIONE_SOCIALE medesima città, accoglieva la domanda degli epigrafati ricorrenti, tutti ex dipendenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, volta ad ottenere il computo dell’indennità mensile pensionabile -di cui all’art. 42 RAGIONE_SOCIALE l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 41 del 1985 ed alla l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 1988 – nel calcolo dell’indennità di buonuscita.
Avverso detta pronunzia proponeva ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita del personale RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., con un motivo di ricorso.
Resistevano con controricorso i lavoratori.
1. Con il primo ed unico motivo di ricorso il RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione dell’art. 20, comma 6, RAGIONE_SOCIALE l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 21 del 2003, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 1.1. Nel motivo -premesso che la Corte territoriale ha ritenuto che l’indennità RAGIONE_SOCIALE (prevista dagli artt. 42 RAGIONE_SOCIALE l. r. RAGIONE_SOCIALE n. 41 del 1985 e 7 RAGIONE_SOCIALE l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 1985), emolumento pensionabile corrisposto in maniera fissa e continuativa per 13 mensilità, dovesse essere computato nel calcolo dell’indennità di buonuscita dei dipendenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – si sostiene che la sentenza impugnata sarebbe erronea per non aver tenuto in conto il disposto normativo dell’ art. 20, comma 6, RAGIONE_SOCIALE l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 21 del 2023, in virtø del quale: ‘a decorrere dal 1^ gennaio 2004 le modalità di calcolo relative alla liquidazione dell’indennità di buonuscita spettante ai dipendenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono regolate dalle disposizioni statali che disciplinano la materia, fatta salva la quota di liquidazione spettante per l’anzianità maturata al 31 dicembre 2003, per la quale continuano ad applicarsi le modalità di calcolo regionali previgenti, con riferimento alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione del ruolo’. 1.2.In virtø del dato normativo innanzi richiamato, argomenta il RAGIONE_SOCIALE, quantomeno a far tempo dal 1^ gennaio del 2004, la base di calcolo dell’indennità di buonuscita degli ex forestali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deve essere individuata avuto riguardo all’art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, che prevede in modo tassativo gli elementi da considerare ai fini di detto calcolo. 1.3. Ne consegue, si osserva, che poichØ l’emolumento in questione non è indicato espressamente come utile ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita degli ex dipendenti forestali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a far data dal 1^ gennaio 2004, esso non deve essere piø computato ai fini di cui innanzi. 1.4. Al riguardo viene sottolineato che l’indennità RAGIONE_SOCIALE richiama espressamente analoga indennità prevista per il personale RAGIONE_SOCIALE polizia di RAGIONE_SOCIALE, che non Ł ricompresa tra gli assegni tassativamente elencat i dall’art. 38 cit., nØ viene dichiarata utile ai fini del calcolo del T.F.R. da altre disposizioni di legge statale.
2. Va premesso che la questione qui all’attenzione riguarda solo la base di computo dell’indennità di buonuscita relativa al periodo successivo al 1^ gennaio del 2004, atteso che – secondo quanto emerge dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale il RAGIONE_SOCIALE non aveva proposto gravame in relazione al periodo anteriore in relazione al quale Ł quindi caduto il giudicato ( cfr. sentenza di appello pag. 2). 2.1. Al fine di vagliare esaustivamente la questione qui sottoposta, giova partire dai dati normativi di riferimento. . L’art. 42 RAGIONE_SOCIALE l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 41 del 1985, ndennità al personale del RAGIONE_SOCIALE
2.2 che disciplina l’i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, così dispone:
” Al personale del ruolo del RAGIONE_SOCIALE che espleta le funzioni di polizia compete, in sostituzione RAGIONE_SOCIALE soppressa indennità per RAGIONE_SOCIALEo di istituto di cui alla L. 23 dicembre 1970, n. 1054, l’indennità prevista dall’art. 2 RAGIONE_SOCIALE L. 20 marzo 1984, n. 34 e dall’art. 5 del D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità e decorrenza previste dalle predette norme, sulla base RAGIONE_SOCIALE corrispondenti qualifiche del RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’anzianità posseduta nella qualifica rivestita ‘ . . L’art. 7 RAGIONE_SOCIALE l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 1988
2.3 dispone:
‘ A decorrere dal 1° gennaio 1988, l’ammontare RAGIONE_SOCIALE indennità previste per i dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ragguagliato al prezzo di beni o di RAGIONE_SOCIALE, con esclusione dell’indennità di trasferta, dell’indennità di produttività e dell’indennità prevista dall’articolo 42 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, Ł aumentato del 20 per cento, con arrotondamento per eccesso alle 10 lire.
2. Al personale del ruolo del RAGIONE_SOCIALE con qualifica di assistente tecnico RAGIONE_SOCIALE e di agente tecnico RAGIONE_SOCIALE compete l’indennità prevista dall’articolo 2 RAGIONE_SOCIALE legge 20 marzo 1984, n. 34, dall’articolo 5 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, e dall’articolo 2 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modifiche, nella legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità e le decorrenze previste dalle medesime norme per le corrispondenti qualifiche del personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE.
3. Il secondo comma dell’articolo 42 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE 29 ottobre 1985, n. 41, e successive
modifiche ed integrazioni, Ł abrogato con effetto dal 1° gennaio 1986 ‘ .
2.3. L’art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, così disciplina la cd. base contributiva:
La base contributiva Ł costituita dall’80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al RAGIONE_SOCIALE, nonchØ dei seguenti assegni:
indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall’art. 47 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e per gli operai dello RAGIONE_SOCIALE;
indennità prevista dall’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE;
assegno annuo previsto dall’art. 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante RAGIONE_SOCIALE università e degli istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato;
assegno annuo previsto dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente RAGIONE_SOCIALE scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;
assegno perequativo previsto dall’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge 27 ottobre 1973, n. 628, per gli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonchØ per i sottufficiali e per i militari di truppa;
assegno personale attribuito, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ai dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a costituire la base contributiva, superiore a quello spettante nella nuova qualifica.
Concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.
Per particolari categorie di personale, per le quali non Ł agevole l’accertamento dell’ammontare RAGIONE_SOCIALE retribuzione o che svolgano attività che comportano, in linea normale, orari di RAGIONE_SOCIALE ridotti, la base per la commisurazione
del contributo Ł stabilita, con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, in una somma fissa mensile ragguagliata alla retribuzione complessiva di similari categorie di dipendenti statali. 2.4. Successivamente con l’art. 20 RAGIONE_SOCIALE l.r. n. 21 del 2003, ai fini che qui interessano, viene previsto che: ‘ A decorrere dal 1^ gennaio 2004 le modalità di calcolo relative alla liquidazione dell’indennità di buonuscita spettante ai dipendenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono regolate dalle disposizioni statali che disciplinano la materia, fatta salva la quota di liquidazione spettante per l’anzianità maturata al 31.12.2003, per la quale continuano ad applicarsi le modalità di calcolo regionali previgenti, con riferimento alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo …’ .
Così ricostruito il tessuto normativo, alla luce RAGIONE_SOCIALE lettera e RAGIONE_SOCIALE ratio RAGIONE_SOCIALE disposizioni innanzi richiamate, osserva il Collegio che il ricorso Ł infondato e va rigettato.
3.1. Il motivo di ricorso per cassazione non contesta, infatti, le modalità di computo dell’indennità di buonuscita, quanto piuttosto il mancato inserimento nella base di calcolo RAGIONE_SOCIALE stessa dell’indennità mensile pensionabile prevista dalle disposizioni innanzi richiamate, in ragione RAGIONE_SOCIALE previsione de ll’art. 20, comma 6, RAGIONE_SOCIALE l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 21 del 2003 che dispone la parificazione RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo del l’indennità di buonuscita degli ex forestali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, qui controricorrenti, a quelle utilizzate per il computo RAGIONE_SOCIALE buonuscita per i dipendenti statali.
3.2. Al riguardo va tuttavia osservato che, incontestata la natura fissa e continuativa dell’assegno, nonché il computo dello stesso ai fini RAGIONE_SOCIALE pensione, il motivo di ricorso si appalesa infondato alla luce del disposto dell’art. 38 cit. che, a differenza di quanto sostenuto dal RAGIONE_SOCIALE, non enumera in modo tassativo gli emolumenti utili ai fini RAGIONE_SOCIALE composizione RAGIONE_SOCIALE base, prevedendo, invece, una clausola di chiusura.
3.3. Come si è innanzi visto, l’art. 38, oltre ad indicare espressamente e nominatim alcuni degli elementi utili ai fini RAGIONE_SOCIALE composizione RAGIONE_SOCIALE base di calcolo, infatti, testualmente dispone che ‘ concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti
dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale ‘ .
3.4. La lettera RAGIONE_SOCIALE disposizione non necessita di particolare attività interpretativa, essendone del tutto chiaro ed univoco il tenore.
3.5. Non rileva affatto, quindi , che l’indennità de qua non sia ricompresa nell’elenco nominatim del citato art. 38 in quanto essa ricade senz’altro nella disposizione conclusiva innanzi richiamata, andando quindi a comporre la base di calcolo dell’indennità di buonuscita.
3.6. NØ a conclusioni di segno opposto conduce l’interpretazione dell’art. 20, comma 6, RAGIONE_SOCIALE l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 21 del 2003, che rinvia alla legislazione nazionale in relazione alla diversa questione RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo dell’indennità di buonuscita. Aspetto , quest’ultimo, peraltro affrontato compiutamente nella sentenza di appello in cui si esplicita – anche attraverso il rinvio alla C.T.U. espletata nel giudizio di primo grado – in cosa differiscono le modalità di calcolo regionali – in vigore fino al 31.12.2003 – da quelle statali.
Conclusivamente, il Collegio osserva che l’indennità RAGIONE_SOCIALE, di cui agli artt. 42 RAGIONE_SOCIALE l. r. RAGIONE_SOCIALE n. 41 del 1985 e 7 RAGIONE_SOCIALE l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 1985, emolumento pensionabile corrisposto in maniera fissa e continuativa per 13 mensilità, va computato nella base di calcolo dell’indennit à di buonuscita dei dipendenti del RAGIONE_SOCIALE, pur in data successiva al 1^ gennaio del 2004.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME che dichiaratisi antistatari.
Non sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti , liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 6000 ,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge, con attribuzione in favore degli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del