Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18736 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 18736 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/07/2024
una tipologia di struttura per la quale espressamente la L.R. n. 63/1988 prevedeva il diritto dei dipendenti a percepire l’indennità di bilinguismo;
secondo l’RAGIONE_SOCIALE la Corte territoriale ha così confuso gli istituti artistici con le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica istituite con la L. n. 508/1999, cui si accede con il diploma di scuola secondaria di secondo grado (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE etcRAGIONE_SOCIALE), mentre ‘istituti d’arte’ erano, all’epoca dell’emanazione della L.R. n. 63 del 1988 le scuole, esistenti in Val d’Aosta, che conducevano all’acquisizione soltanto di diplomi di scuola media secondaria, senza contare che lo Statuto della Val d’Aosta attribuisce le competenze legislative integrative alla Regione solo in ambito di istruzione materna, elementare e media e non di istituzioni di alta formazione artistica, come era indirettamente confermato dall’attribuzione alla Regione di cui al d. lgs. n. 136 del 2007 -di funzioni amministrative che non sarebbero state da delegare se fosse stata già sussistente la competenza legislativa primaria o integrativa;
il terzo motivo, ancora con la medesima duplice impostazione impugnatoria, denuncia invece la violazione degli artt. 1322, 2697 e 1362 ss. c.c., nonché delle L. R. nn. 63/1988, 8/1992, 45/1995, 22/2010 e 22/2012, oltre che del d. lgs. nn. 29/1993, 165/2001, 136/2007 e delle L. n. 196/1978 e n. 508/1999;
la censura si incentra sui passaggi della sentenza impugnata con i quali si è ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE fosse scuola dipendente dalla
Regione, così integrandosi uno dei presupposti da cui la L.R. n. 63 cit. faceva discendere il diritto alla percezione dell’indennità oggetto di causa;
in particolare, la censura evidenzi a come l’RAGIONE_SOCIALE avesse avviato la propria attività nel 2013, essendo stato istituito con L. R. n. 22 del 2012 e dunque era impossibile che nel 2008 si potesse parlare, rispetto ad esso, di esercizio di funzioni amministrative partecipative e legislative da parte della Regione da cui, secondo la sentenza impugnata, avrebbe dovuto desumersi la natura di ente ‘dipendente’ dalla Regione stessa;
d’altra parte, aggiunge il motivo, il rapporto di lavoro nel 2008 era stato stipulato con la RAGIONE_SOCIALE, che era e permaneva ente di diritto privato;
da altro punto di vista il motivo evidenzia come il rilievo della Corte territoriale in ordine alla necessità per i docenti dell’RAGIONE_SOCIALE di conoscere la lingua francese era del tutto inconferente, perché nella Regione vi era bilinguismo, ma ciò non significava che fosse dovuta, se non prevista dalle fonti regolative del rapporto, un’indennità per il solo fatto della conoscenza della doppia lingua; infatti, nei rapporti con la RAGIONE_SOCIALE, era stato previsto in sede sindacale già nel 1995 l’applicazione della contrattazione propria dei RAGIONE_SOCIALE e poi nel contratto del 2008 si era fatto rinvio alla contrattazione di ambito RAGIONE_SOCIALE, ossia di discipline che non prevedevano l’indennità di bilinguismo;
il motivo aggiunge poi considerazioni in ordine all’inidoneità, comunque, della documentazione offerta dal ricorrente al fine di comprovare la conoscenza della lingua francese;
la censura precisa poi ancora che la L. R. n. 22 del 2012 aveva stabilito l’applicazione al personale dell’RAGIONE_SOCIALE proveniente dalla RAGIONE_SOCIALE dei trattamenti in essere presso quest’ultima e dunque quelli di cui alla contrattazione RAGIONE_SOCIALE, che non prevedeva l’indennità di bilinguismo;
il quarto motivo adduce infine censure riguardanti il quantum dell’indennità di bilinguismo, ove essa fosse ritenuta dovuta;
3.
il primo motivo di ricorso incidentale dedotto dalla RAGIONE_SOCIALE è formulato come omesso esame di fatti decisivi e violazione/falsa applicazione di norme di diritto e con esso si evidenzia come il rapporto instaurato nel 1995 con COGNOME fosse di diritto privato, come di diritto privato era la RAGIONE_SOCIALE istituita con L. R. n. 8 del 1982, e non prevedesse l’indennità di bilinguismo, secondo quanto attestato anche da documentazione sindacale dell’epoca;
nel 2008 -aggiunge la RAGIONE_SOCIALE -era stato approvato lo Statuto dell’RAGIONE_SOCIALE e lo stesso era stato dotato di autonomia ed inquadrato nell’ambito della RAGIONE_SOCIALE come ente gestore, con trasformazione poi ultimata nel 2012, con la L. R. n. 22, che aveva fatto rientrare l’RAGIONE_SOCIALE nel sistema dell’Alta Formazione;
il motivo sostiene poi che la L. R. n. 63 cit. sarebbe stata abrogata per effetto della sopravvenuta normativa sulla privatizzazione del pubblico impiego, anche presso le Regioni a statuto speciale;
il secondo motivo è formulato affermando la violazione e falsa applicazione della L. n. 508/1999 e del d. lgs. n. 136/2007, rimarcando come la RAGIONE_SOCIALE fosse soggetto di diritto privato, sicché erano improprie le argomentazioni sviluppate dalla Corte di merito rispetto all’applicazione della L. n. 508/1999 e del d. lgs. n. 136 del 2007, tanto che i due contratti di lavoro intercorsi non avevano fatto alcun riferimento all’indennità di bilinguismo;
era poi del tutto irrilevante che nel 2008 fosse stato approvato lo Statuto dell’RAGIONE_SOCIALE, perché il rapporto di lavoro era proseguito con la RAGIONE_SOCIALE;
il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1 e ss. della L.R. n. 63/1988 e dell’art. 1322 c.c. e con esso si contesta il fatto che la RAGIONE_SOCIALE, quale ente di diritto privato, fosse in alcun modo
riconducibile ad una scuola dipendente dalla Regione ai sensi e per gli effetti della normativa sull’indennità di bilinguismo;
4.
i primi motivi del ricorso incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE ed i motivi incidentali proposti dalla RAGIONE_SOCIALE, stante la loro connessione logica, vanno esaminati congiuntamente;
5.
in punto di fatto è pacifico che il ricorrente sia stato legato alla RAGIONE_SOCIALE da diversi contratti di lavoro e che egli sia poi transitato, alla fine del 2012, presso l’RAGIONE_SOCIALE, per effetto della L. R. n. 22/2012;
prima del 31.12.1994 il ricorrente era dipendente della Regione, ma già la Corte d’Appello ha accertato che egli non ha mai agito vantando diritti come conseguenza di una situazione ‘successoria’ di rapporti tra la Regione stessa e la RAGIONE_SOCIALE e del resto -come rilevato anche dalla Corte territoriale – la L.R. n. 8 del 1992 prevedeva assunzioni ex novo (v. art. 2 lett. h);
su tali tematiche non vi sono profili di ricorso per cassazione e dunque tutto resta delimitato al rapporto instaurato illo tempore con la RAGIONE_SOCIALE, ai contratti successivamente intervenuti ed infine al regime del transito, tra il 2012 ed il 2013, dalla RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE;
6.
procedendo in tal senso, va premesso che non vi possono essere dubbi sul fatto che la RAGIONE_SOCIALE fosse ente di diritto privato;
ciò è reso evidente dall’art. 1 della L.R. n. 8 del 1992 che ha istituto l’ente come RAGIONE_SOCIALE « ai sensi degli artt. 12 e 14 del codice civile », per quanto essa fosse partecipata, quanto a sostegno economico ‘anche’ dalla Regione, cui risaliva altresì la potestà di designazione degli amministratori, condivisa unitamente con eventuali altri fondatori pubblici e privati;
la natura privatistica degli enti creati attraverso tali dinamiche normative regionali è stata già affermata da questa S.C. (Cass. 6 agosto 2012, n. 14140; Cass. 2 agosto 2012, n. 13858), così come privati sono stati ritenuti i conseguenti rapporti di lavoro, riconoscendosi poi in quella sede l’indennità di bilinguismo , non perché il diritto ad essa derivasse in via diretta dalla legislazione regionale, ma perché i contratti aziendali, per quella (diversa) RAGIONE_SOCIALE, facevano rinvio al trattamento del personale della Regione, la cui disciplina prevedeva tale indennità;
anche il caso di specie giustifica un ragionamento del tutto analogo, pur se diversi sono poi gli esiti finali;
6.1
tale natura privata dell’ente esclude che ricorrano i presupposti per l’applicazione diretta della normativa sull’indennità di bilinguismo; l’art. 1 della L.R. n. 63 del 1988 prevede il riconoscimento dell’indennità di bilinguismo a favore, tra gli altri, del « docente di ruolo e non di ruolo delle scuole dipendenti dalla Regione, compresi gli istituti professionali, i licei artistici e gli istituti d’arte » e la Corte territoriale ha fatto leva su tale disposto, nella ricorrenza degli altri presupposti in ordine alla conoscenza della lingua francese, per ritenere la spettanza del diritto nel caso di specie;
tuttavia, la dizione di scuola ‘dipendente dalla regione’ non si attaglia alla posizione di una scuola gestita da un ente privato, come si è visto essere la RAGIONE_SOCIALE;
è ricorrente, nella legislazione regionale, il richiamo alle scuole ‘dipendenti’ dalla regione e ciò fin dall’originario trasferimento delle scuole « elementari e medie, di qualsiasi ordine e tipo » di cui all’art. 1 del d. lgs. CPS n. 365 del 1946 ed analoga dizione è contenuta nella L.R. n. 87 del 1983 (art. 1) e nella L.R. n. 19/2000 (art. 1 lett. a);
non può però ritenersi come ‘dipendente’ una scuola, come quella qui in esame, gestita da un ente privato, sia pure con collegamenti
vari sotto il profilo finanziario e degli organi, con la Regione stessa, rilevanti in ipotesi ad altri fini (v. Cass. 24 luglio 2009, n. 17424, che ha ritenuto rilevanti a fini di ineleggibilità nel Consiglio Regionale la veste di consigliere di amministratore della RAGIONE_SOCIALE);
il concetto stesso di ‘dipendenza’ esprime infatti un vincolo diretto e non un qualsiasi legame tra la Regione e l’attività scolastica e tanto meno esso può essere ritenuto ricorrente in presenza di una scuola gestita da ente privato;
se anche dunque la RAGIONE_SOCIALE gestiva una scuola d’arte musicale, essa non apparteneva al novero delle « scuole dipendenti dalla Regione, compresi gli istituti professionali, i licei artistici e gli istituti d’arte », questi ultimi dovendo pur sempre rientrare, per l’applicazione della normativa sul bilinguismo e secondo la dizione testuale della norma, nel concetto di scuola caratterizzate da ‘dipendenza’;
non a caso, si osserva, la norma di riconoscimento dell’emolumento si riferisce ai docenti «di ruolo e non di ruolo» (nel senso di precari) ovverosia tipicamente a personale delle pubbliche amministrazioni;
6.2
è coerente con tale quadro di esclusione di un’applicazione diretta della normativa propria delle scuole ‘dipendenti’ dalla Regione non solo la esclusione -sancita negli accordi sindacali del 1995 citati dalle parti controricorrenti e nella sentenza impugnata -dell’applicazione ai docenti della RAGIONE_SOCIALE dell’indennità di bilinguismo, ma anche l’essersi regolato, nel 2000 e poi nel 2008 il rapporto del ricorrente attraverso contratti individuali, contenenti il richiamo ai trattamenti propri del settore pubblico, prima scolastico (2000) e poi RAGIONE_SOCIALE (2008), che non prevedevano l’indennità di bilinguismo;
da tale assetto di rinvii regolativi deriva ulteriormente l’insussistenza, anche da questo punto di vista, di un diritto in tal senso in capo al docente coinvolto in causa;
6.3
si deve poi considerare che, in conseguenza della privatizzazione del pubblico impiego, anche in ambito regionale, la L.R. n. 45 del 1995, ha regolato il sistema delle fonti in modo analogo a quanto accadeva in ambito nazionale, prevedendo quindi l’attribuzione dei trattamenti economici solo mediante contratti collettivi, con cessazione dell’efficacia delle norme anche di legge che prevedevano incrementi retributivi in conseguenza del rinnovo contrattuale (art. 2, co. 4-bis, poi art. 2, co. 5, L.R. n. 22 del 2010);
tale normativa esprime peraltro un indirizzo della legislazione regionale che, non contenendo una salvaguardia della disciplina sul bilinguismo propria della legislazione valdostana pregressa, supera, almeno sul piano del trattamento economico dei dipendenti, la salvezza assicurata alla normativa regionale dall’art. 70, co. 1, d. lgs. n. 165/2001 e dall’art. 73, co. 1, d. lgs. n. 29/1993 proprio in tema di disciplina sul bilinguismo;
pertanto, il riconoscimento, ai dipendenti delle amministrazioni regionali, di remunerazioni riconnesse al bilinguismo, avrebbe potuto aversi, non tanto in forza dell’originaria normativa (qui, L.R. n. 58 del 1988), ma in quanto esse fossero previste o riprese dalla contrattazione collettiva;
tuttavia, la natura di ente privato della RAGIONE_SOCIALE esclude anche l’applicazione della contrattazione propria del lavoro privatizzato presso gli enti pubblici non economici e dunque -in ipotesi -il riconoscimento di indennità da essa previste;
si deve dunque ritenere che nel rapporto di lavoro esistente con la RAGIONE_SOCIALE non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di importi a titolo di bilinguismo;
7.
il rapporto, tra il 2008 ed il 2012, è poi proseguito con la RAGIONE_SOCIALE, non spiegandosi altrimenti la condanna al pagamento emessa dalla Corte d’Appello di Torino a carico della stessa per il periodo -così delimitato per effetto della riconosciuta prescrizione – dal 2011 al 2012, né si spiegherebbe il successivo trasferimento dalla RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE, dal 1.1.2013, per effetto della norma della L.R. n. 22/2012, di cui infra ;
tuttavia, afferma la Corte territoriale, sempre nel 2008, vi era stata l’approvazione dello Statuto dell’RAGIONE_SOCIALE, con cui era stato anche stipulato il contratto individuale di lavoro, nel contesto di un ente destinato, anche ai sensi dell’art. 1 del d. lgs. n. 137/2007 a poteri penetranti della Regione, dai quali si sarebbe dovuta desumere l’acquisizione della posizione di ‘scuola dipendente’ ai sensi e per gli effetti dell’indennità di bilinguismo;
il tutto rispetto ad un rapporto comunque pacificamente destinato ad essere regolato attraverso il richiamo alla contrattazione RAGIONE_SOCIALE;
7.1
il ragionamento non può essere condiviso, perché se il rapporto faceva carico alla RAGIONE_SOCIALE, data la sua natura privata, restano insuperati i ragionamenti già svolti per escludere che si potesse parlare di scuola ‘dipendente’ dalla Regione;
d’altra parte, se l’interferire dell’RAGIONE_SOCIALE sulla complessa e decisamente poco chiara -vicenda, fosse da ritenere tale da comportare in qualche modo la valorizzazione di esso, secondo quanto ritenuto dalla Corte territoriale, come istituzione di alta formazione musicale ai sensi del d. lgs. n. 136/2007, ne deriverebbe, attraverso il rinvio dell’art. 1, co. 1 del medesimo d.lgs. alla L. n. 508 del 1999, l’applicazione dell’art. 2, co. 6, di
quest’ultimo d.lgs. e quindi la sottoposizione come del resto è pacificamente avvenuto -alla contrattazione RAGIONE_SOCIALE, che non tollera, secondo la dinamica sopra ricostruita al punto 6.3 e comunque secondo le previsioni del d.lgs. n. 165 del 2001 (art. 45 e 69), eterointegrazioni sulla base di una pregressa normativa di legge e che in sé non prevede l’indennità di bilinguismo;
come che sia, resta dunque escluso anche in tale periodo il diritto all’indennità di bilinguismo;
8.
in esito alla L.R. n. 22 del 2012, l’RAGIONE_SOCIALE ha assorbito il personale docente della RAGIONE_SOCIALE, che è stato « inquadrato alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE medesimo, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento » (art. 8), come del resto riconosce anche la Corte d’Appello (pag. 20 primo periodo della sentenza);
d’altra parte come si è già sopra detto con l’art. 1 del d. lgs. n. 136/2007, nel prevedere la delega statale alla Regione Val d’Aosta di quanto necessario per la «
9. in definitiva, l’accoglimento per quanto di ragione dei motivi dei due ricorsi incidentali con i quali sono state esposti assetti giuridici sostanzialmente coerenti con quelli sopra ricostruiti, comporta la cassazione e, con l’assorbimento dei motivi di ricorso principale i quali avrebbero per presupposto ciò che non è, ovverosia che fosse dovuta l’indennità rivendicata di definire il giudizio attraverso la decisione nel merito di rigetto anche (oltre alle domande già disattese dai giudice di primo e secondo grado su capi di pronuncia passati in giudicato, perché non fatti oggetto di ulteriore impugnazione) della domanda inerente l’indennità di bilinguismo; 10.
la complessità giuridica e novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo;
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi incidentali nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbito il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta anche la domanda di pagamento dell’indennità di bilinguismo. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 4.4.2024.