Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19891 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19891 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
Oggetto: Transito lavoratore presso RAGIONE_SOCIALE -indennità anzianità alla cessazione del rapporto -applicabilità art. 13 legge n. 70/1975
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
Presidente
–
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO rel. –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19098/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO e domiciliato per legge in INDIRIZZO, INDIRIZZO;
-ricorrente –
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in ROMA, INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6957/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D ‘ APPELLO di ROMA, depositata il 14/11/2019 R.G.N. 7759/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha proposto opposizione contro l’ordinanza ingiunzione ex art. 2 r .d. n. 639 del 1910 emessa dal RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE -per ottenere la restituzione di euro 8.664,12, quale indebito da eccedenza RAGIONE_SOCIALE‘indennità di anzianità corrisposta nel 2008.
Ha dedotto che: -aveva lavorato alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, poi soppresso, e transitato ai sensi del d.lgs. n. 454 del 29/10/1999 nei ruoli del RAGIONE_SOCIALE, alle dipendenze del quale aveva lavorato fino al 20 ottobre 2008; -era illegittima la procedura utilizzata; -era infondata la pretesa RAGIONE_SOCIALEa P.A.
Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 18925/2014, ha accolto il ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE (ex RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 6957/2017, ha rigettato.
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
NOME COGNOME si è difeso con controricorso, successivamente illustrato da memoria.
CONSIDERATO CHE
Con un unico motivo parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3 e 38 d.P.R. n. 1032 del 1973 e la falsa applicazione degli artt. 13 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 70 del 1975, 6, comma 4, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 554 del 1988 e 2112 c.c.
La Corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che la pretesa restitutoria RAGIONE_SOCIALEa P.A. fosse infondata sul presupposto che il TFR spettante alla dipendente cessata avrebbe dovuto essere computato secondo il criterio di cui all’art. 13 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 70 del 1975, anche relativamente al periodo di servizio dalla medesima prestato presso i ruoli RAGIONE_SOCIALEo Stato sino al 30 settembre 2004 e, quindi, prima del transito nei ruoli RAGIONE_SOCIALE‘istituito ente pubblico non statale CRA (oggi RAGIONE_SOCIALE).
Al contrario, sostiene il RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello di Roma avrebbe dovuto avvalersi, con riferimento al tempo in cui aveva lavorato per lo Stato, del metodo di calcolo stabilito dagli artt. 3 e 38 d.P.R. n. 1032 del 1973.
Il giudice di appello sarebbe giunto a tale esito applicando l’art. 6 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 554 del 1988, che, invece, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa P.A. ricorrente, non avrebbe dovuto trovare spazio, anche perché il trasferimento RAGIONE_SOCIALEa controricorrente presso il CRA sarebbe avvenuto ai sensi del successivo d.lgs. n. 454 del 1999.
Sarebbe venuto in rilievo, piuttosto, il d.P.C.M. n. 716 del 1994 il quale, all’art. 20, prescriveva che, per consentire la mobilità del personale nelle more RAGIONE_SOCIALE‘emanazione del primo bando, la normativa vigente alla data di entrata in vigore del detto d.P.C.M. sarebbe stata applicabile sino al 28 febbraio 1995.
Pertanto, tale normativa non avrebbe potuto riguardare la fattispecie, considerato che la controricorrente sarebbe passata al CRA dal 1° ottobre 2004.
In realtà, sarebbe stato necessario fare riferimento al d.lgs. n. 80 del 1998 che, agli artt. 31 ss., non avrebbe contemplato nessuna tutela
del maggior trattamento di fine rapporto spettante alla data del trasferimento presso altra P.A.
Non avrebbe potuto trovare spazio neppure l’art. 2112 cod. civ.
La doglianza è infondata come da plurimi precedenti di questa Corte (Cass. n. 9543 del 9 aprile 2024; Cass. n. 26935 del 13 settembre 2022; Cass. n. 26687 del 9 settembre 2022; Cass. n. 11132 del 27 aprile 2023; Cass. n. 26935 del 13 settembre 2022; Cass. n. 12240 del 9 maggio 2023).
Il rapporto di lavoro del personale trasferito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 del d.lgs. n. 454 del 1999, alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE, a seguito RAGIONE_SOCIALEa soppressione del ruolo del personale degli RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, è unico, avendo la disciplina legislativa configurato la continuità del rapporto di lavoro ed il mantenimento RAGIONE_SOCIALEa anzianità di servizio; ne consegue che anche il trattamento di fine servizio va liquidato unitariamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 70 del 1975, senza frazionare il periodo di lavoro svolto presso il RAGIONE_SOCIALE, per il quale liquidare l’indennità di buonuscita, da quello successivo alle dipendenze del CRA, per il quale liquidare l’indennità di anzianità (Cass. n. 9543 del 9 aprile 2024; Cass. n. 26935 del 13 settembre 2022; Cass. n. 26687 del 9 settembre 2022; Cass. n. 11132 del 27 aprile 2023; Cass. n. 26935 del 13 settembre 2022 ; Cass. n. 12240 del 9 maggio 2023).
La vicenda di causa è disciplinata dal d.lgs. n. 454 del 1999, ‘Riorganizzazione del settore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 11 RAGIONE_SOCIALEa legge 15 marzo 1997, n. 59’›, che, all’art. 1, ha istituito il RAGIONE_SOCIALE, ente RAGIONE_SOCIALE con personalità giuridica di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del RAGIONE_SOCIALE, con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa
stessa legge, a decorrere dalla data di approvazione RAGIONE_SOCIALEo statuto e dei regolamenti di organizzazione del CRA (previsti dal precedente art. 7) è stato soppresso il ruolo del personale degli RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE (di cui all’art. 51 del d.P .R. n. 1318 del 1967) ed il personale è stato trasferito nel ruolo organico del CRA, « mantenendo l’anzianità di servizio maturata e il profilo e livello acquisiti ».
La disciplina legislativa è, dunque, chiara nel configurare la continuità del rapporto di lavoro ed il mantenimento RAGIONE_SOCIALEa anzianità di servizio.
La pretesa RAGIONE_SOCIALEa P.A. ricorrente di frazionare, ai fini del trattamento di fine servizio, il periodo di lavoro svolto presso il RAGIONE_SOCIALE da quello successivo alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) -liquidando per il primo l’indennità di buonuscita e per il secondo l’indennità di anzianità -è in contrasto tanto con l’unicità del rapporto di lavoro quanto con il riconoscimento presso l’ente di destinazione RAGIONE_SOCIALEa pregressa anzianità maturata alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa anzianità di servizio, in mancanza di qualunque diversa disposizione, non può che valere anche ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALEa indennità di cui all’art. 13 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 70 del 1975.
La statuizione resa è, per quanto esposto, conforme a diritto, anche se va precisato che sono prive di decisività le critiche concernenti il richiamo, compiuto nella sentenza impugnata, a scopo chiaramente meramente rafforzativo, alla disciplina dei processi di mobilità di cui all’art. 6 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 554 del 1988 e ad altre ipotesi di mobilità diverse da quella oggetto di causa.
Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. e sono liquidate come in dispositivo.
Quanto al raddoppio del contributo unificato si osserva quanto segue.
La definizione di ‘amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito’ non si ricava, in via induttiva, da fonti diverse dal Testo Unico Spese di giustizia bensì è consacrata all’art. 3, lett. q), del medesimo d.P.R. n. 115/2002, a mente del quale “amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito è l’amministrazione RAGIONE_SOCIALEo Stato, o altra amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico”.
Dunque, solo le amministrazioni statali e quelle ammesse da apposite norme di legge alla prenotazione a debito, all’atto RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione a ruolo di un procedimento civile, non sono tenute ad effettuare il pagamento contestuale del contributo unificato e RAGIONE_SOCIALEe altre imposte o spese a loro carico, beneficiando RAGIONE_SOCIALEa prenotazione di cui all’art. 158 d.P .R. n. 115/2002 (mediante annotazione sul foglio RAGIONE_SOCIALEe notizie ai fini del loro successivo recupero; art. 280 del d.P.R. n. 115 del 2002).
Il RAGIONE_SOCIALE è ente pubblico diverso dall’amministrazione RAGIONE_SOCIALEo Stato (art. 1, comma 381, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2014, n. 190) e gode del patrocinio facoltativo RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato senza però essere ammesso espressamente alla prenotazione a debito.
Occorre, pertanto, dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte,
-rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi
professionali oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15% da corrispondersi all’avvocato NOME COGNOME, antistatario.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione