Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2205 Anno 2026
Civile Sent. Sez. L Num. 2205 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/02/2026
Oggetto
Lavoratori agricoli
Indennizzi Covid-19
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/10/2025
PU
SENTENZA
sul ricorso 5693-2025 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
intimato –
avverso la sentenza n. 916/2024 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 11/06/2024 R.G.N. 757/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2025 dal AVV_NOTAIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da NOME COGNOME, operaio agricolo a tempo determinato, e avente ad oggetto il pagamento da parte dell’RAGIONE_SOCIALE dell’indennità prevista agli artt.9 co. 2, lett. a) d.l. n.104/20 (c.d. Decreto Agosto) e 15 co.1 e 15 bis d.l. n. 137/20 (c.d. Decreto Ristori).
Secondo la Corte territoriale, tali indennità previste per i lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, non potevano essere estese agli operai agricoli a tempo determinato, i quali godevano di indennità specificamente previste per il settore agricolo. In particolare, la normativa emessa nel periodo emergenziale pandemico aveva previsto una indennità specifica per gli operai agricoli a tempo determinato, distinta da quella per i lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e stabilimenti termali, nell’art. 30 d.l. n.18/2020 e nell’art. 84 co. 7 d.l. 34/2020, e nuovamente nell’art. 69 d.l. n.73/2021 ; il dato letterale del testo normativo, le diverse finalità delle indennità Covid disposte non a sostegno del reddito ma per la ripartenza, e l’inalterato sistema del trattamento per la disoccupazione agricola, orientavano verso una stretta interpretazione delle disposizioni normative emergenziali non estensibili alle altre disposizioni emesse medio tempore ad agosto e ad ottobre 2020; né, del resto, gli operai agricoli a tempo determinato potevano dirsi lavoratori stagionali.
Avverso la sentenza, di cui la Corte di merito ha disposto la correzione di errore materiale con ordinanza del 24/9/2024, NOME
COGNOME ricorre per tre motivi, illustrati da memoria; l ‘RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
L’ufficio della Procura AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 7 ottobre 2025, svolta la relazione del AVV_NOTAIO relatore, udita la requisitoria del Procuratore AVV_NOTAIO e sentiti i difensori delle parti costituite, la Corte si è riservata di decidere nel temine di rito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’ art. 9, co.2, lett. a) del d.l. n.104/20, degli artt.15 e 15 bis, del d.l. n.137/20, dell’art. 12 Disposizioni sulla Legge in generale, del d.P.R. n.1525/63 (recepito dal d.lgs. n.81/15, art.21, co.2), nonché dell’art.21 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 19 giugno 2018. La Corte avrebbe errato ne ll’escludere il carattere della stagionalità all’attività lavorativa dell’operaio agricolo a tempo determinato.
Con il secondo motivo di ricorso, deduce in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c. per non avere la Corte d’appello considerato le prove fornite dalla parte sulla sussistenza in capo alla ricorrente di tutti i presupposti di fatto richiesti dagli artt.9 d.l. n.104/20, 15 e 15 bis d.l. n.137/20 per la concessione dell’indennità.
Con il terzo motivo di ricorso, deduce in relazione all’art. 360 co. 1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.29, 30 e 44 d.l. n.18/20, del l’ art.2 Decreto Interministeriale 4 maggio 2020, n. 10, degli artt. 84 e 86 d.l. n.34/20, del l’art.10 d.l. n.41/21, del l’art 69 d.l. n.73/21: l a Corte non avrebbe
considerato che , nell’autonomia delle tutele apprestate per i braccianti agricoli dalla normativa emergenziale, nessuna norma stabilisce il divieto di cumulo tra le indennità a favore dei braccianti agricoli e quelle in favore dei lavoratori stagionali occupati in settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, diversamente da altre disposizioni che stabiliscono l’incumulabilità tra le indennità previste per fronteggiare la situazione economica indotta dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, mentre sicché andava affermato il diritto a godere di distinte indennità.
Come valutato anche in altre cause trattate alla medesima udienza, il ricorso va respinto, tenuto conto da un lato della non automatica sovrapposizione tra lavoro a tempo determinato in agricoltura e stagionalità agricola (cfr. Cass. ord. n. 34561/2023) , e dall’altro della incumulabilità di prestazioni per la stessa attività lavorativa svolta (argomento sviluppato in seguito).
In particolare, i tre motivi possono essere esaminati congiuntamente data la loro intima connessione, e sono infondati.
Nell’ambito della legislazione introdotta nel biennio 2020 -2021 per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti da ll’emergenza epidemiologica da COVID -19, occorre innanzitutto esaminare gli interventi specificamente dettati a sostegno degli operai agricoli a tempo indeterminato. Il primo intervento risale al d.l. n.18/20: l’art.30 ha previsto che ‘Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese
di marzo 2020, pari a 600 euro’. Poi, per il mese di aprile, fu erogata l’indennità di € 500,00 in forza dell’art. 84, co.7 d.l. n.34/20, sulla base degli stessi presupposti. Infine, l’art.69, co.1 d.l. n.73/21 ha previsto che ‘Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 800 euro’. Si è trattato dunque di una legislazione di sostegno che ha riguardato gli operai agricoli a tempo determinato per l’attività lavorativa svolta nel 2019 e 2020, sul presupposto che, in ciascuno dei due anni, avessero prestato almeno 50 giornate di lavoro.
5. Accanto alle provvidenze a favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato, il legislatore ha poi introdotto delle indennità in favore, più in generale, di tutti i lavoratori stagionali, non addetti al turismo né a stabilimenti termali. Si tratta de ll’ art.84, co.8, lett. a) d.l. n.34/20, dell’art. 9, co.2, lett. a) d.l. n.104/20, degli artt. 15, co.1 e 3, lett. a), 15-bis, co.1 e 3, lett. a) d.l. n.137/20, dell’art. 10, co.1 e 3, lett. a) d.l. n.41/21, e dell’art. 42, co.1 e co.3, lett. a) d.l. n.73/21. In particolare, in base all’art.34, co.8 d.l. n.34/20: ‘È riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo’.
I successivi interventi hanno prorogato le indennità, mantenendo gli stessi presupposti di fatto, e prorogando solo i periodi temporali, in modo da assicurare le provvidenze per il periodo decorrente dall’1.1.2019 fino alla data di entrata in vigore del d.l. n.73/21.
La questione giuridica posta dal ricorso è se l’operaio agricolo a tempo determinato possa al contempo essere considerato quale lavoratore stagionale non addetto al settore del turismo e degli stabilimenti termali al fine della fruizione dei relativi incentivi.
Ritiene questa Corte che rettamente il collegio d’appello abbia risposto in senso negativo. Ciò perché, in primo luogo, il legislatore, avendo contemplato espressamente i lavoratori agricoli a tempo determinato quali destinatari di specifiche indennità, ha mostrato di considerare gli stessi come categoria specifica, distinta dal genus dei lavoratori stagionali non addetti al turismo e agli stabilimenti termali. I lavoratori agricoli non solo avevano una indennità parametrata in misura diversa dagli altri stagionali, ma anche necessitavano di presupposti di fatto diversi al fine della fruizione di tale indennità: per i lavoratori agricoli occorrevano almeno 50 giornate di lavoro prestate, per gli altri stagionali occorreva che avessero cessato il rapporto di lavoro in conseguenza del COVID-19, e avessero prestato un numero di giornate di lavoro di almeno 30.
Che si tratti di un sistema di incentivi, per così dire, a doppio binario, emerge dal fatto che in due testi normativi (d.l. n.34/20 e d.l. n.73/21), il legislatore giustappone i due tipi di incentivi, prevedendo prima l’indennità per gli operai agricoli (a rt.84, co.7 d.l. n.34/20, art.69 d.l. n.73/21), e poi quella in favore di tutti
gli stagionali occupati al di fuori del settore del turismo e degli stabilimenti balneari (art.84, co.8 d.l. n.34/20, art.42 d.l. n.73/21). La specifica predisposizione di un sistema di incentivi modulata sui lavoratori agricoli alla luce di suoi propri presupposti indica la chiara volontà legislativa di svincolare tale categoria di lavoratori dai lavoratori stagionali in generale (non addetti al turismo né agli stabilimenti balneari). Il che rende irrilevante valutare -come richiede invece il primo motivo -se i lavoratori agricoli a tempo determinato siano da considerarsi lavoratori stagionali, poiché, se anche ciò fosse, costoro non potrebbero certo esserlo ai fini delle provvidenze in favore degli stagionali (non addetti al turismo e agli stabilimenti balneari), vista la volontà legislativa di tenere comunque separati i due sistemi di provvidenze.
10. Non contraddice a quanto finora osservato il fatto che alcune norme abbiano previsto il divieto di cumulo tra indennità, e in nessuna di esse il divieto sia stato esteso espressamente al caso degli operai agricoli a tempo determinato da considerarsi pure stagionali non addetti al turismo o agli stabilimenti balneari. Da un lato, infatti, essendo le norme emergenziali da qualificarsi come eccezionali e quindi di stretta interpretazione (art.14 Preleggi), il silenzio legislativo sulla possibilità di cumulo deve intendersi come contrario a una volontà legislativa di ammettere il cumulo, secondo la massima già evidenziata dalla sentenza impugnata ( ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit ). Dall’altro lato, le norme che vietano il cumulo (v. ad es. art.31 d.l. n.18/20, art.86 d.l. n.34/20) hanno riguardo al caso di lavoratori che, durante il periodo emergenziale, abbiano svolto diverse attività lavorative, ciascuna delle quali astrattamente rientrante in una
diversa forma di provvidenza indennitaria. Il legislatore ha dunque vietato il cumulo di più indennità.
È chiaro che, a fortiori e senza bisogno di un espresso divieto di cumulo, non può ammettersi il cumulo quando si tratti della stessa attività lavorativa (lavoratore agricolo). Qui infatti non è più questione di vietare il cumulo tra indennità in astratto cumulabili, ma di sussunzione di quell’unica attività lavorativa entro l’una o l’altra fattispecie giuridica (id est, tipologia di prestazione). E si è visto che la sussunzione va operata esclusivamente entro la fattispecie disciplinante le provvidenze a favore degli operai agricoli a tempo determinato.
Va perciò affermato il seguente principio di diritto espresso in altre analoghe pronunce rese nella stessa pubblica udienza: ‘ agli operai agricoli a tempo determinato, destinatari di una specifica disciplina nell’ambito delle misure di sostegno economico connesse all’emergenza epidemiologica da Covid -19, spettano gli indennizzi di cui agli artt.30 d.l. n.18/20, 84, co.7 d.l. n.34/20, 69, co.1 d.l. n.73/21, non anche gli indennizzi previsti per i lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti balneari, secondo gli artt.84, co.8, lett. a) d.l. n.34/20, 9, co.2, lett. a) d.l. n.104/20, 15, co.1 e 3, lett. a), 15-bis, co.1 e 3, lett. a) d.l. n.137/20, 10, co.1 e 3, lett. a) d.l. n.41/21, 42, co.1 e co.3, lett. a) d.l. n.73/21 ‘.
Resta infine irrilevante il profilo veicolato dal secondo motivo di ricorso, trattandosi di un profilo fattuale, essendo la causa decisa in punto di diritto.
Nulla si dispone in ordine alle spese processuali stante la mancata costituzione di RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il AVV_NOTAIO estensore La Presidente NOME COGNOME