Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30820 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 30820 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2024
SENTENZA
sul ricorso 16116-2023 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale RAGIONE_SOCIALE‘Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Indennità compensazione
perdite commerciali da
Covid-19
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/06/2024
PU
avverso la sentenza n. 92/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 02/02/2023 R.G.N. 645/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 2.2.2023, la Corte d’appello di Firenze, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di NOME COGNOME NOME volta alla corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di cui all’art. 28, comma 1, d.l. n. 18/2020 (conv. con l. n. 27/2020), e succ. mod. e integraz., finalizzata alla compensazione RAGIONE_SOCIALE perdite commerciali derivanti dalle restrizioni sanitarie imposte per fronteggiare la pandemia da Covid-19.
I giudici territoriali, in particolare, hanno ritenuto decisivo che l’istante avesse presentato la domanda di iscrizione alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in data 6.3.2020, precedente a quella d’entrata in vigore del d.l. n. 18/2020, e hanno escluso che detta richiesta potesse considerarsi fittizia in ragione del fatto che l’inizio RAGIONE_SOCIALE‘attività era stato indicato nel precedente mese di novembre 2019, ciò che peraltro aveva indotto l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a richiedergli il pagamento dei contributi dovuti e non versati.
Avverso tale pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura.
NOME COGNOME COGNOME ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di censura, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denunzia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 28, comma 1, d.l. n. 18/2020 (conv. con l. n. 27/2020), e RAGIONE_SOCIALE‘art. 84, comma 4, d.l. n. 34/2020 (conv. con l. n. 77/2020), in relazione all’art. 12 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che l’indennità ivi disciplinata potesse essere accordata all’odierno controricorrente ancorché questi non fosse iscritto alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fin dal 1°.3.2020, essendosi iscritto solo in data 6.3.2020 con effetto dal 1 °.11.2019: ad avviso RAGIONE_SOCIALE‘Istituto ricorrente, prevedendo la prima RAGIONE_SOCIALE due disposizioni che l’indennità venisse riconosciuta ‘per il mese di marzo’ e disponendo la seconda che venisse accordata in prosecuzione a coloro che ne fossero ‘già beneficiari per il mese di marzo’, emergerebbe con chiarezza l’intento del legislatore di individuare gli aventi diritto esclusivamente in coloro che fossero già iscritti ad una RAGIONE_SOCIALE gestioni speciali RAGIONE_SOCIALE‘assicurazione generale obbligatoria alla data del 1°.3.2020, non essendo prevista la possibilità di frazionare la corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘indennità; e tale interpretazione sarebbe corroborata, sul piano sistematico, dalle disposizioni degli artt. 27 e 29, d.l. n. 18/2020, cit., i quali -nel prevedere rispettivamente che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa corresponsione di analoghi ristori ai liberi professionisti, ai collaboratori coordinati e continuativi nonché ai lavoratori stagionali del settore turistico, i lavoratori autonomi dovessero essere titolari di partita IVA dal 23.2.2020
e i lavoratori subordinati dovessero essere cessati dal servizio tra il 1° gennaio e il 17 marzo 2020 -avrebbero individuato all’uopo precisi discrimina temporali, evidenziando a contrario l’incongruenza di attribuire ai commercianti e agli RAGIONE_SOCIALE la facoltà di decidere liberamente la data di iscrizione alla gestione di competenza.
Con il secondo motivo, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE lamenta violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 28, comma 1, d.l. n. 18/2020, cit., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 81 Cost. per non avere la Corte territoriale considerato che la concessione RAGIONE_SOCIALE‘indennità de qua in fattispecie come quella per cui è causa avrebbe comportato l’impossibilità di qualunque previsione di spesa, potendo la platea dei beneficiari estendersi continuamente per effetto di iscrizioni con effetto retroattivo e derivandone sicuro pregiudizio al principio del pareggio del bilancio.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘intima connessione RAGIONE_SOCIALE censure, e sono infondati.
L’art. 28, d.l. n. 18/2020, rubricato ‘Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘, dispone al primo comma che ‘ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE separata di cui all’articolo 2, comma 26, RAGIONE_SOCIALEa legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro’ e prosegue, al secondo comma, prevedendo che ‘l’indennità […] è erogata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020′, e demandando
all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di provvedere ‘al monitoraggio del rispetto del limite di spesa’ e di comunicarne i risultati ‘al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘, per poi stabilire in chiusura che ‘qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori’.
Come emerge chiaramente dalla sua predeterminazione in cifra fissa e affatto svincolata da requisiti di carattere contributivo, si tratta di una indennità di carattere marcatamente assistenziale, la cui introduzione è stata valutata come necessaria al fine di sostenere il reddito dei lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni speciali per il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’artigianato RAGIONE_SOCIALE‘assicurazione generale obbligatoria a fronte RAGIONE_SOCIALE restrizioni alla libertà di circolazione adottate per fronteggiare la pandemia da Covid-19; e dal momento che -come emerge dalla lettera del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 28, cit. la sua attribuzione presuppone soltanto che i beneficiari siano ‘lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali RAGIONE_SOCIALE‘Ago’ e che non siano ‘titolari di pensione’ o ‘iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie’ (con eccezione RAGIONE_SOCIALEa c.d. RAGIONE_SOCIALE separata), un’elementare applicazione del principio tempus regit actum , che è canonizzato ai fini RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione RAGIONE_SOCIALEa legge nell’art. 11 prel. c.c. (così, tra le innumerevoli, Cass. n. 26877 del 2011), induce a ritenere che, al fine del riconoscimento del RAGIONE_SOCIALE‘indennità, rilevi soltanto la circostanza che il beneficiario fosse iscritto ad una RAGIONE_SOCIALE gestioni
speciali al momento RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge (17.3.2020), indipendentemente dal momento in cui tale iscrizione fosse avvenuta, salvo ovviamente il caso -che qui però non ricorre, giusta l’accertamento in fatto compiuto dai giudici territoriali -di una iscrizione fittizia, ossia finalizzata esclusivamente alla percezione RAGIONE_SOCIALE‘indennità.
Tale conclusione è avvalorata, sul piano teleologico, dalla finalità che si è detto essere propria RAGIONE_SOCIALE‘indennità: è notorio che la pandemia determinò la necessità di una chiusura repentina degli esercizi commerciali e dei laboratori artigianali e sarebbe stato certamente irragionevole escludere dal sostegno al reddito coloro che, essendosi appena iscritti nelle relative gestioni, avevano verosimilmente sopportato i costi per l’avvio di attività dalle quali si trovavano impossibilitati a ricavare alcun reddito. Mentre del tutto implausibile appare il timore RAGIONE_SOCIALE‘Istituto ricorrente che, estendendo anche a costoro l’indennità in questione, si rischierebbe di ampliare la platea dei beneficiari in modo non compatibile con l’esigenza del pareggio del bilancio pu bblico di cui all’art. 81 Cost.: è sufficiente all’uopo ricordare che il comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 28, d.l. n. 18/2020, cit., stabilisce motu proprio l’importo massimo RAGIONE_SOCIALEa spesa autorizzata per tale finalità (€ 2.160 milioni per l’anno 2020), aggiungendo che il superamento del limite precluderebbe l’adozione di ulteriori ‘provvedimenti concessori’ nei confronti di chicchessia.
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; e in considerazione del rigetto
del ricorso, va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 1.000,00, di cui € 800,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio